Cassazione Penale, Sentenza n. 25619/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato il rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, contestando la ritenuta non occasionalità dell'infiltrazione mafiosa su cui il prefetto aveva fondato l'informativa interdittiva. La difesa ha sostenuto che il fatto che ha motivato l'interdittiva è un unico episodio (un attentato incendiario ordinato da uno dei soci, Antonio Bonadio, eseguito da un soggetto contiguo alla criminalità organizzata) e non esistono altri elementi di collegamento tra l'impresa e la criminalità organizzata; quindi l'infiltrazione sarebbe occasionale e la società meriterebbe l'ammissione al controllo volontario volto alla bonifica aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di appello aveva basato il rigetto essenzialmente su un unico episodio e aveva omesso una valutazione prospettica sulla possibilità di bonifica dell'impresa. Inoltre la Corte d'appello aveva sovrapposto senza adeguata argomentazione la posizione personale del socio autore del reato con quella della società, senza esaminare l'autonomia aziendale, la posizione dell'altro socio e le misure organizzative idonee ad emendare l'infiltrazione. È quindi disposto un nuovo esame che valuti la non occasionalità dell'infiltrazione alla luce della possibilità concreta di bonifica e delle misure che l'impresa potrebbe adottare.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia), art. 34-bis, comma 6
Lo strumento del controllo giudiziario volontario è destinato, quando l'interdittiva prefettizia sia impugnata, a favorire la 'bonifica' aziendale e a sospendere gli effetti inibitori dell'interdittiva in attesa del giudizio amministrativo; la verifica richiesta al giudice della prevenzione è prospettica e deve valutare la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa al circuito economico sano.
d.lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia), art. 94
Predisposto come rimedio che consente la sospensione degli effetti dell'informativa interdittiva in presenza di strumenti di controllo giudiziario; la finalità è consentire la continuità aziendale durante il giudizio amministrativo.
Cass. SS.UU. sent. n.46898/2019 (Ricchiuto)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, oltre ad accertare la presenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il giudice deve valutare le prospettive concrete di bonifica dell'impresa; l'accertamento è di natura prospettica e il grado di pervasività dell'infiltrazione può essere in radice ostativo alla concessione del controllo volontario.
Massime di principio
- La richiesta di controllo giudiziario volontario va valutata in termini prospettici: non è sufficiente l'accertamento di un contatto o di un fatto illecito, bisogna verificare la concreta possibilità di bonifica dell'impresa.
- Un singolo episodio criminose commesso da un socio non determina automaticamente la non occasionalità dell'infiltrazione a carico della società; il giudice deve valutare autonomia aziendale, ruolo del socio nell'impresa e l'esistenza di altri elementi di contiguità con la criminalità organizzata.
- Il rigetto dell'ammissione al controllo volontario è giustificato quando l'infiltrazione sia pervasiva e radicata, tale da rendere illusorio qualsiasi progetto di 'bonifica' attraverso il controllo giudiziario.
- Nella motivazione il giudice deve esplicitare se e come l'assetto organizzativo e gestionale della società consenta di adottare misure idonee a neutralizzare l'influenza mafiosa; l'assenza di tale analisi può determinare l'annullamento della decisione.
- Le valutazioni rese in sedi cautelari penali circa l'attuale pericolosità personale di un indagato possono essere rilevanti e devono essere coerentemente considerate quando si sovrappongono posizioni personali e aziendali; incoerenze logiche tra questi giudizi possono inficiare la decisione sul controllo volontario.
- In casi analoghi è prudente per il giudice procedere a un esame dettagliato della base sociale, dei legami personali e professionali tra soci e soggetti criminali, e delle concrete misure correttive proposte dall'impresa prima di escludere la misurazione giudiziale volontaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25567/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25568/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25569/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25570/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →