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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14963/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla società e del pagamento effettuato, ritenendo sussistente la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, con spese poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari alcuni avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva contestato la mancanza di inerenza di costi per il noleggio di imbarcazioni, dedotti in parte come spese di rappresentanza. Dopo l'accoglimento dei ricorsi in primo grado e l'appello dell'Agenzia, la controversia era giunta in Cassazione con tre motivi di ricorso della società. In corso di giudizio, però, la società ha comunicato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda e il pagamento di quanto dovuto. L'Agenzia ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, istanza condivisa anche dalla società nella memoria successiva.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 119/2018

    è richiamato come base della definizione agevolata delle controversie tributarie; la presentazione della domanda e il pagamento del dovuto determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando la parte contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della lite tributaria e prova il versamento di quanto dovuto, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata, la Corte prende atto dell'accordo o dell'adesione delle parti e non esamina il merito dei motivi di ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta la regolazione delle spese secondo quanto disposto nel provvedimento, qui poste a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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