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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - DEL DECRETO ASSESSORIALE 23/10/2025 N. 553, DI RIPARTO DEFINITIVO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE PER L’ANNO 2025. - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA N. 1 ALLEGATA AL MEDESIMO DECRETO, NELLA PARTE IN CUI DETERMINA IN € 351.276,93 L’ASSEGNAZIONE DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEL COMUNE RICORRENTE. - DI OGNI ALTRO ATTO, ANTECEDENTE E/O SUCCESSIVO COMUNQUE PRESUPPOSTO O CONSEQUENZIALE IVI COMPRESI.

Giustizia amministrativa202600060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale n. 553 del 23 ottobre 2025, recante il riparto definitivo dei trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2025, limitatamente all’assegnazione di € 351.276,93 al Comune ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto regionale di riparto dei trasferimenti correnti per il 2025, contestando in particolare la quantificazione dell’assegnazione ad esso spettante. La prima censura è stata ritenuta infondata in fatto, in ragione del sostanziale allineamento tra l’importo assegnato nel 2015 e quello assegnato nel 2025. Gli ulteriori motivi hanno dedotto l’arbitrarietà, il difetto di equità, la manifesta ingiustizia, nonché l’inaffidabilità e l’opacità del parametro costituito dall’assegnazione storica del 2019 e una disparità rispetto a Comuni di dimensioni analoghe. Il Comune ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha ritenuto che la memoria dell’amministrazione offrisse chiarimenti decisivi sulle questioni controverse e che la prima censura fosse infondata, dato il sostanziale allineamento tra le assegnazioni del 2015 e del 2025. Il periculum è stato inoltre considerato depotenziato dalla differenza di poche decine di euro. Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio ha ritenuto persuasiva, in questa fase, la logica del sistema ponderato introdotto dalla legge regionale n. 5/2014, basato su un doppio criterio: una quota parametrata al coefficiente pro capite determinato in base alla fascia demografica e un’altra quota proporzionata direttamente all’assegnazione dell’anno 2019. La maggiore incidenza del parametro storico, pari all’86%, è stata ritenuta funzionale a evitare la penalizzazione dei Comuni più piccoli, tra cui quello ricorrente, avente 1.119 abitanti. Le contestazioni sull’inaffidabilità del parametro storico sono state ritenute non utilmente proponibili contro una scelta direttamente legislativa; inoltre, la disparità rispetto a Comuni analoghi non era sostenuta da indizi o principi di prova circa origini alternative dei valori considerati. Le spese della fase cautelare sono state compensate, trattandosi di controversia tra parti pubbliche.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, legge regionale siciliana n. 5/2014

    Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019

    La disposizione introduce un sistema ponderato di riparto fondato su un doppio parametro: coefficiente pro capite correlato alla fascia demografica e assegnazione storica dell’anno 2019; la scelta legislativa del parametro storico non è contestabile utilmente con l’azione impugnatoria contro il decreto applicativo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sostanziale coincidenza tra l’importo contestato e una precedente assegnazione, unitamente alla modestia della differenza economica, può escludere o depotenziare il periculum in mora.
  • Un sistema di riparto dei trasferimenti regionali fondato su criteri demografici e su un parametro storico è assistito da una logica non manifestamente irragionevole quando la maggiore ponderazione del parametro storico sia funzionale a evitare la penalizzazione dei Comuni di minori dimensioni.
  • Le contestazioni rivolte all’affidabilità o all’opportunità di un parametro direttamente stabilito dal legislatore non possono essere utilmente fatte valere, mediante l’impugnazione dell’atto amministrativo applicativo, come vizi del provvedimento amministrativo.
  • La deduzione di una disparità di trattamento rispetto a enti di dimensioni analoghe richiede almeno indizi o principi di prova idonei a dimostrare che i valori utilizzati dall’amministrazione abbiano origini diverse o siano stati applicati in modo discriminatorio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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