Sentenza n. 226/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione del Comune di Roncadelle – Servizi Tecnici prot. n. 0019443/2022 dell'8 novembre 2022 trasmessa alla ricorrente via pec in pari data e avente ad oggetto “PED/2022/00297. Comunicazione di inizio lavori asseverata per nuovo intervento. Intervento: DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI CON AMPLIAMENTO DELL'AREA VENDITA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL MAGAZZINO. NON SARANNO ALTERATI-MODIFICATI GLI IMPIANTI. Comunicazione di irricevibilità dell'istanza”; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale e con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di irricevibilità di una comunicazione di inizio lavori asseverata per interventi di diversa distribuzione degli spazi interni, ampliamento dell’area vendita e riduzione del magazzino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione del Comune di Roncadelle dell’8 novembre 2022, con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile la comunicazione di inizio lavori asseverata relativa a interventi di diversa distribuzione degli spazi interni, ampliamento dell’area vendita e conseguente riduzione del magazzino, senza modifica degli impianti. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente, con memoria del 15 gennaio 2026, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del contenzioso. Non è stata esaminata la legittimità della comunicazione comunale né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito e della richiesta della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, tenendo conto della definizione in rito e delle circostanze del caso concreto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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