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Sentenza

Sentenza del 14/01/2016 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Società sportive dilettantistiche - Spese di sponsorizzazione - Inerenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, delle spese sostenute per sponsorizzare una società sportiva dilettantistica oltre la soglia prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La società sponsorizzatrice sosteneva, in sostanza, che tali costi fossero fiscalmente rilevanti; l'Amministrazione finanziaria riteneva invece necessario dimostrare concretamente l'inerenza della parte eccedente, ossia il collegamento della spesa con l'attività d'impresa e con possibili utilità commerciali.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. Per le spese eccedenti la soglia prevista dalla legge non opera automaticamente una presunzione di inerenza: la società sponsorizzatrice deve fornire la prova della congruità dei costi rispetto ai ricavi e all'oggetto sociale e, soprattutto, delle potenziali utilità commerciali derivanti dalla sponsorizzazione. In assenza di tale dimostrazione, la quota eccedente può essere recuperata a tassazione.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Spese di pubblicità e di sponsorizzazione in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

    La soglia prevista dalla norma può agevolare la prova dell'inerenza entro il relativo limite, ma per le spese eccedenti non opera automaticamente; il contribuente deve dimostrare in concreto l'inerenza e le utilità commerciali potenziali della sponsorizzazione.

  • Disciplina IRES della deducibilità dei costi inerenti

    La deduzione richiede che il costo sia collegato all'attività d'impresa. Per le spese di sponsorizzazione eccedenti la soglia agevolata, tale collegamento deve essere provato dalla società sponsorizzatrice.

Massime di principio

  • La sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica non è automaticamente deducibile per l'intero importo: la soglia normativa non copre necessariamente la parte eccedente.
  • Per gli importi superiori alla soglia, il contribuente deve documentare sia la congruità economica della spesa sia il possibile ritorno commerciale, ad esempio mediante visibilità del marchio, acquisizione di clientela o promozione coerente con l'attività svolta.
  • La mera esistenza di un contratto di sponsorizzazione, del pagamento o della fattura non dimostra da sola l'inerenza fiscale.
  • Quanto più la spesa è elevata rispetto ai ricavi, alle dimensioni dell'impresa o all'oggetto sociale, tanto più dettagliata deve essere la prova delle utilità commerciali attese.
  • È opportuno conservare contratto, materiali pubblicitari, report sulla visibilità ottenuta, documentazione degli eventi e ogni elemento utile a collegare la sponsorizzazione all'attività commerciale.

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