Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che confermava la sentenza di condanna del G.U.P. del Tribunale di Cremona. Il ricorso, proposto dal difensore Avv. Liborio Cataliotti, deduceva: (i) carenza di motivazione rispetto all'istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli decisi dal Tribunale di Cremona (art. 17 c.p.p. e richiesta di riunione); (ii) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione del compendio indiziario e nella valutazione dell'elemento soggettivo (si contestava che l'imputato, in qualità di rivenditore d'auto, avrebbe ricevuto mezzi contraffatti da un terzo di nome "Salvatore", circostanza che avrebbe escluso il dolo); (iii) insufficiente motivazione sugli aumenti di pena per continuazione, con richiesta di specifica disamina di ciascun aumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è generico e aspecifico: la Corte di merito aveva correttamente rifiutato la riunione ex art. 17 c.p.p. per l'irrevocabilità della pronuncia e non ha potuto esaminare l'istanza subordinata di riconoscimento della continuazione; inoltre la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che ammette la richiesta di continuazione in appello solo se proposta come motivo nuovo ex art. 585, comma 4, c.p.p. e corredata dalle sentenze definitive rilevanti; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato poiché il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti: la Corte di merito ha fornito un apparato argomentativo logico e congruo, ricostruendo una serie di operazioni (ricezione di mezzi furtivi, re-immatricolazione, vendita a terzi) che giustificano la responsabilità; (3) il terzo motivo sugli aumenti per continuazione è infondato e generico: gli aumenti sono risultati molto ridotti e la motivazione della Corte d'Appello è conforme ai principi delle Sezioni Unite (obbligo di motivare gli aumenti distintamente in relazione alla loro entità). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme sulle impugnazioni e i motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto i motivi prospettati generici, reiterativi o attinenti alla valutazione di merito, quindi inammissibili ai sensi delle lett. indicate.
art. 17 cod. proc. pen.
richiesta di "disporre la riunione ai sensi dell'art. 17 cod.proc.pen. ... ai fini di una trattazione unitaria e del riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto dei due processi"
La riunione ex art. 17 c.p.p. non è stata disposta perché la pronuncia resa in altro procedimento era divenuta irrevocabile; ciò ha reso inammissibile l'analisi dell'istanza subordinata di riconoscimento della continuazione.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la richiesta di applicazione della continuazione in appello rispetto a reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile è ammissibile solo se proposta come motivo nuovo ex art. 585/4 e corredata dalle sentenze definitive necessarie alla decisione.
art. 671 cod. proc. pen.
La continuazione può comunque essere valutata in sede esecutiva, ex art. 671 c.p.p., anche se non riconosciuta in appello per sopravvenuta irrevocabilità della sentenza.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: le doglianze sulla valutazione delle prove attengono al merito e non devono essere trasformate in profili di illegittimità in Cassazione se la decisione di merito è logicamente argomentata.
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Tema degli aumenti per continuazione: la Corte ha applicato i principi che vietano un cumulo surrettizio e richiedono proporzione tra le pene, motivando gli aumenti in modo distinto e congruo rispetto all'entità complessiva.
art. 133 cod. pen.
Criteri generali di determinazione della pena richiamati dalla Corte quale parametro per valutare la congruità della pena inflitta e la sufficienza della motivazione quando la pena si avvicina al minimo edittale.
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di comminare somme a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato €3.000,00 al ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024
Richiamata per il principio secondo cui, in appello, la richiesta di continuazione rispetto a sentenza divenuta irrevocabile è ammissibile solo se proposta come motivo nuovo e accompagnata dalle sentenze definitive.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Principio delle Sezioni Unite sul obbligo di motivare distintamente gli aumenti di pena per reato continuato e sul grado di impegno motivazionale correlato all'entità degli aumenti; applicato dalla Corte per ritenere sufficienti le spiegazioni sugli aumenti adottati.
Massime di principio
- Una richiesta di riconoscimento della continuazione in appello rispetto a sentenze diventate irrevocabili è ammissibile solo se proposta come motivo nuovo ex art. 585, comma 4, c.p.p., corredata dalle sentenze definitive; altrimenti la valutazione può essere rimessa alla fase esecutiva (art. 671 c.p.p.).
- La Corte di cassazione verifica la legittimità della motivazione limitandosi a controllare la presenza di un apparato argomentativo logico e sufficiente: non può rivedere la valutazione di merito dei fatti né sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione delle prove.
- Le doglianze generiche o che prospettano una diversa lettura delle prove, senza indicare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito, sono inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione.
- In tema di reato continuato, il giudice deve determinare la pena base e motivare distintamente gli aumenti relativi ai singoli reati satellite; tuttavia l'onere motivazionale è tanto più stringente quanto più l'aumento discosta la pena dal minimo edittale.
- Se si contesta l'elemento soggettivo (es. dolo) sulla base di comportamenti dovuti all'attività professionale o alla condotta di terzi, è necessario proporre elementi probatori specifici: si tratta di profili tipicamente di merito che la Cassazione non riconsidera se la motivazione dei giudici di merito è congrua.
- L'assenza di specificità e la genericità dei motivi di impugnazione (in particolare sulle pene accessorie o sugli incrementi per continuazione) possono comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende.
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