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Sentenza

Sentenza n. 711/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202401644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva riconosciuto, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per la formazione del personale docente, condannando il Ministero ad assegnare, ora per allora, la Carta elettronica del docente e ad accreditare l’importo complessivo di 2.000 euro, oltre interessi legali o rivalutazione. Secondo la ricorrente, nonostante la notifica della sentenza, il Ministero non aveva inizialmente eseguito il giudicato, né corrisposto il beneficio né messo a disposizione la Carta elettronica. È stata dedotta la violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a.

La decisione

Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato l’intervenuto pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese. Il TAR ha riqualificato tale richiesta come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo non integrati i presupposti della cessazione della materia del contendere: non era stata infatti provata l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale mediante un provvedimento amministrativo, che non risultava depositato in giudizio. Il Collegio ha tuttavia rilevato che la parte aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione, a seguito dell’intervenuto pagamento. In applicazione del principio dispositivo, la parte conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio in conformità. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito processuale.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e costituiscono il parametro processuale invocato per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l’interesse alla decisione; la norma è stata applicata a seguito della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente, riconosciuto nella controversia presupposta anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato.

Massime di principio

  • La richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere deve essere qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse quando non sia provata l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale mediante un provvedimento dell’amministrazione, ma la parte dichiari comunque di non avere più interesse alla decisione.
  • In applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può determinare l’improcedibilità del giudizio dichiarando il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla verifica dell’interesse alla decisione né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione; deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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