Cassazione Penale, Sentenza n. 31578/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto previsto dagli artt. 110 e 388, comma primo, cod. pen. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 124 cod. proc. pen. per presunta tardività della querela da parte della persona offesa; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo e sulla qualificazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di dichiarazione del terzo e davanti al giudice dell'esecuzione (si contestava che il rapporto successivamente instaurato con voucher non fosse idoneo a integrare subordinazione e credito pignorabile); 3) vizio di motivazione e illegittimità nella quantificazione della provvisionale per danno non patrimoniale, ritenuta non provata e incompatibile con i limiti di pignorabilità della retribuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla tardività della querela, poiché la piena conoscenza della falsità delle dichiarazioni si è acquisita solo successivamente con l'attestazione del Centro per l'impiego che dimostrava la riassunzione del lavoratore; ha ritenuto infondato il motivo sulla prova e il dolo, confermando che la condotta dell'imputato (negazione dei debiti, omissione della riassunzione, transazione sospetta, modalità del licenziamento) era logicamente e documentatamente idonea a dimostrare l'intento di ostacolare il creditore; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla liquidazione provvisionale, perché la misura della provvisionale non è impugnabile in Cassazione trattandosi di provvedimento provvisorio destinato a essere sostituito dalla liquidazione definitiva; ha inoltre affermato che il reato non si è estinto per prescrizione, avendo il termine di prescrizione subito sospensioni per complessivi 151 giorni; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Accertato il concorso di persone nella commissione del reato; il vizio è applicato per qualificare la partecipazione di più soggetti all'evento criminoso
art. 388, comma primo, cod. pen.
Rilevata la rilevanza penale delle false dichiarazioni rese dall'imputato in sede di dichiarazione del terzo e davanti al giudice dell'esecuzione, tali da ostacolare il soddisfacimento del credito
art. 124 cod. proc. pen.
Il termine per proporre querela decorre dalla piena conoscenza dei fatti; la Corte ha ritenuto che la persona offesa abbia acquisito tale piena cognizione solo successivamente, quindi la querela è tempestiva
art. 618-bis cod. proc. civ.
Richiamata in relazione alle opposizioni nel giudizio esecutivo; le condotte processuali nelle successive fasi civili sono state utilizzate come elemento probatorio del dolo
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Il termine per proporre querela in reati procedibili a querela decorre dalla data in cui la persona offesa ha piena cognizione di tutti gli elementi del fatto: sospetti iniziali non sono sufficienti a far decorrere il termine
- Le valutazioni sulla credibilità delle dichiarazioni e sulla sussistenza del dolo sono essenzialmente di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se manifesta carenza logica o omissione di elementi fondamentali
- La prova che il terzo fosse ancora legato da rapporto lavorativo e che permangano crediti pignorabili può derivare da documentazione amministrativa (es. attestazioni del Centro per l'impiego) e da comportamenti processuali posti in essere dall'imputato
- La liquidazione provvisionale del danno riconosciuta in sede penale è in genere insindacabile in Cassazione perché provvisoria e destinata a essere sostituita dalla liquidazione definitiva in sede civile
- La prescrizione del reato può essere sospesa per rinvii e altri impedimenti processuali; occorre calcolare eventuali sospensioni per stabilire se il termine si sia compiuto
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