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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 16520 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la detraibilità o il rimborso di ritenute d'acconto per complessive lire 82.148.000, relative a interessi bancari attivi maturati nel 1983, contabilizzati nel 1984 e non indicati nelle dichiarazioni fiscali. La società aveva chiesto il riconoscimento del relativo credito direttamente nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento, senza aver previamente presentato all'amministrazione finanziaria una specifica istanza di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale domanda fosse processualmente inammissibile per mancanza di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, impugnabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità. Il contribuente che chieda il rimborso di somme asseritamente versate indebitamente deve prima presentare una specifica istanza all'amministrazione finanziaria e può adire il giudice tributario soltanto dopo un diniego espresso oppure dopo la formazione del silenzio-rifiuto, decorso il termine previsto dalla legge. Poiché tale presupposto mancava, la Corte ha cassato la sentenza senza rinvio e ha dichiarato inammissibile la domanda di rimborso della società. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.800 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16

    Il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso esplicito o implicito.

    Nel regime processuale applicabile alla controversia, la domanda di rimborso richiedeva previamente un diniego dell'amministrazione, anche tacito; in assenza di tale atto mancava un presupposto processuale e il ricorso era inammissibile.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina delle ritenute sugli interessi

    Le ritenute effettivamente subite sugli interessi bancari non costituiscono un costo, ma un credito nei confronti dell'erario, esercitabile secondo le modalità previste per la detrazione o per il rimborso. La sentenza esaminata, tuttavia, non ha deciso nel merito la spettanza del credito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della domanda per il mancato previo esperimento della procedura di rimborso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, comma 2

    Il ricorso è proponibile dopo un diniego espresso oppure dopo il decorso di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, con formazione del silenzio-rifiuto.

    La regola processuale è stata ritenuta consolidata: la domanda giudiziale di rimborso presuppone un atto impugnabile, costituito dal diniego espresso o tacito dell'amministrazione. Una volta formatosi il silenzio-rifiuto, il ricorso può essere proposto fino alla prescrizione del diritto alla restituzione.

Massime di principio

  • Una richiesta di rimborso fiscale non può essere proposta per la prima volta direttamente nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento, se non è collegata a un atto di diniego dell'amministrazione.
  • Prima di adire il giudice tributario occorre presentare una specifica istanza di rimborso all'ente competente, conservando la prova della presentazione.
  • Il ricorso giudiziale diventa proponibile dopo il diniego espresso oppure dopo la formazione del silenzio-rifiuto allo scadere del termine previsto dalla legge.
  • La mancanza dell'atto impugnabile è un difetto processuale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta l'inammissibilità della domanda.
  • La spettanza sostanziale del credito fiscale non basta a rendere ammissibile la causa: devono essere rispettate anche le modalità procedurali per chiedere il rimborso.
  • Quando il giudice dichiara l'inammissibilità per assenza del presupposto processuale, non esamina necessariamente se il credito o il rimborso siano effettivamente dovuti nel merito.

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