Cassazione Civile, Ordinanza n. 24332/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un professionista aveva patrocinato un cliente in due controversie amministrativo-contabili finalizzate al recupero di quote di pensione di reversibilità. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, il professionista aveva promosso i giudizi contro l’ente previdenziale non effettivamente tenuto alla prestazione, pur dopo il trasferimento delle posizioni all’ente corretto, e aveva tardivamente messo in mora quest’ultimo; ciò aveva determinato, in una causa, la prescrizione di parte dei diritti e, nell’altra, l’inammissibilità per giudicato esterno. Il cliente aveva quindi agito contro il professionista per danni da responsabilità professionale. Il professionista aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice di responsabilità civile professionale, ma in appello la garanzia era stata esclusa perché la richiesta risarcitoria del terzo era già intervenuta prima della stipula della polizza e perché l’assicurato, al momento della conclusione del contratto, conosceva già i fatti potenzialmente generatori di responsabilità e li aveva taciuti nel questionario. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione delle norme processuali e delle regole sull’assicurazione, sostenendo che la contumacia della compagnia in primo grado comportasse non contestazione e che l’eccezione di inoperatività fosse tardiva; 2) violazione delle norme ermeneutiche, assumendo che la clausola di polizza dovesse essere letta come riferita solo ad azioni giudiziarie e non a diffide o richieste stragiudiziali; 3) violazione degli artt. 1355 e 1341 c.c., qualificando la clausola come vessatoria o come condizione meramente potestativa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha affermato che la contumacia non equivale a non contestazione; che la coincidenza fra rischio avveratosi e rischio delimitato in polizza è fatto costitutivo della pretesa e la sua insussistenza è rilevabile anche in appello; che la clausola di esclusione non integra un’eccezione di inadempimento né una questione ex art. 1892 c.c.; che la reticenza precontrattuale e la falsa rappresentazione del rischio attengono alla fase genetica del contratto e non al sinallagma; che l’interpretazione della clausola data dalla Corte d’appello era un apprezzamento di merito non sindacabile nei limiti dedotti; e che la clausola serviva a delimitare temporalmente il rischio, senza costituire una mera limitazione di responsabilità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso del professionista. Ha confermato che la compagnia assicuratrice non era tenuta alla manleva, perché la polizza non copriva il sinistro dedotto: la richiesta di risarcimento del terzo era anteriore alla stipula del contratto e, soprattutto, al momento della stipula il professionista sapeva già di avere causato un danno e aveva taciuto circostanze rilevanti. La Corte ha inoltre ritenuto che la clausola di esclusione operasse come delimitazione del rischio assicurato e non come clausola vessatoria o condizione meramente potestativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso la violazione perché il giudice d'appello si è limitato a rilevare l'inoperatività della garanzia in base ai fatti e alle clausole di polizza.
art. 115 c.p.c.
La contumacia della parte evocata in giudizio non produce effetti di non contestazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nei motivi processuali, senza esito favorevole.
art. 166 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa tardività delle difese della compagnia.
art. 167 c.p.c.
Le difese della compagnia sull'inoperatività della polizza non sono state qualificate come eccezioni in senso stretto soggette a decadenza.
art. 345 c.p.c.
È stata ritenuta ammissibile in appello la deduzione dell'inoperatività della garanzia, perché non introduceva un nuovo thema probandum.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione della clausola di polizza; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava solo a proporre una diversa lettura del contratto.
art. 1363 c.c.
Richiamato per l'interpretazione sistematica del testo contrattuale.
art. 1366 c.c.
Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede della clausola assicurativa.
art. 1370 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione contra stipulatorem delle condizioni generali predisposte unilateralmente.
art. 1892 c.c.
La reticenza precontrattuale dell'assicurato è disciplinata da questa norma; l'azione di annullamento dell'assicuratore è necessaria solo se la reticenza è conosciuta prima del sinistro, mentre se emerge dopo il sinistro l'assicuratore è liberato dal pagamento senza ulteriori oneri.
art. 1893 c.c.
Richiamato come disciplina della mancata o inesatta rappresentazione del rischio nella fase precontrattuale.
art. 1895 c.c.
La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, mancasse l'alea e che il contratto fosse nullo per inesistenza del rischio.
art. 1904 c.c.
Richiamato nel motivo sulla copertura assicurativa e sull'interesse all'assicurazione.
art. 1917 c.c.
La clausola claims made è considerata deroga a questa norma, ma non può eliminare l'incertezza del rischio quale elemento causale dell'assicurazione.
art. 1355 c.c.
Richiamato per sostenere la pretesa natura meramente potestativa della clausola di esclusione; la Corte l'ha esclusa.
art. 1341 c.c.
Richiamato per sostenere la vessatorietà della clausola di esclusione; la Corte ha escluso che la clausola fosse una mera limitazione di responsabilità.
Massime di principio
- La contumacia del convenuto non equivale a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, e non impedisce alla parte costituita in appello di dedurre l'insussistenza di un fatto costitutivo già emergente dagli atti.
- Nell'assicurazione claims made, la clausola può derogare al modello legale dell'art. 1917 c.c., ma non può eliminare l'alea: non è assicurabile, in termini di rischio, una pretesa già conosciuta dall'assicurato e già oggetto di richiesta risarcitoria prima della stipula.
- Se la richiesta risarcitoria del terzo è anteriore alla stipula della polizza e l'assicurato ne era consapevole al momento della conclusione del contratto, la garanzia può essere esclusa per mancanza di rischio, anche quando la polizza sia formulata come claims made.
- La deduzione dell'inoperatività della copertura, quando si fonda sulla non corrispondenza tra il rischio contrattualmente delimitato e il fatto allegato, attiene al fatto costitutivo della pretesa e non necessariamente a un'eccezione in senso stretto soggetta a preclusione.
- La reticenza o inesatta rappresentazione del rischio nella fase precontrattuale è disciplinata dagli artt. 1892 e 1893 c.c. e non va confusa con l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che presuppone un rapporto già perfezionato e un inadempimento contrattuale.
- L'onere dell'assicuratore di promuovere l'azione di annullamento per reticenza opera solo se la reticenza è scoperta prima del sinistro; se emerge dopo, l'assicuratore può limitarsi a negare l'indennizzo.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera proposta di una diversa interpretazione del contratto: il ricorso deve individuare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Una clausola che esclude la garanzia per richieste risarcitorie anteriori alla stipula, o per fatti già conosciuti come potenzialmente dannosi dall'assicurato, può integrare una delimitazione temporale del rischio assicurato e non una limitazione della responsabilità del predisponente.
- Nel caso di rischi ripetibili, come l'assicurazione della responsabilità civile, l'alea va verificata con riferimento al singolo rischio dedotto in giudizio, non in astratto rispetto alla potenziale copertura futura del rapporto assicurativo.
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