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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40206/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione di legge (art. 222, comma 2, Cod. strada) e inosservanza dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che le parti avevano concordato la durata della sospensione della patente e che tale accordo avrebbe dovuto essere vincolante; 2) vizio di motivazione per carenza nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), perché il giudice non avrebbe adeguatamente argomentato la scelta di una durata superiore al minimo edittale nonostante il riconoscimento dell'attenuante della non riconducibilità dell'evento alla sola condotta del colpevole.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato rigettato: la Corte ha confermato che le parti non possono vincolare il giudice in ordine alle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada e che la modifica dell'art. 444 c.p.p. non si estende a tali sanzioni. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il giudice dell'impugnata sentenza non ha fornito una motivazione idonea e specifica sulla durata della sospensione della patente, utilizzando parametri non conformi ("concrete modalità del fatto") invece dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, per nuovo giudizio su tale punto; le restanti statuizioni sono state dichiarate irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 222 Codice della Strada

    La durata della sospensione della patente, quale sanzione amministrativa accessoria, deve essere determinata secondo i criteri del Codice della Strada (art. 218, comma 2) e non è nella disponibilità delle parti nel patteggiamento

  • art. 218 Codice della Strada

    Fornisce i parametri specifici da assumere per la determinazione della durata della sospensione della patente; tali criteri sono autonomi rispetto ai criteri di determinazione della pena penale

  • art. 444 Codice di Procedura Penale

    comma 1 (modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n.1), d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    La modifica ha introdotto la possibilità per imputato e PM di chiedere la non applicazione o l'applicazione per durata determinata delle 'pene accessorie', ma tale disciplina non riguarda le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    art. 25, comma 1, lett. a), n.1

    La novella ha limitato la disponibilità delle parti rispetto alle pene accessorie penali, ma la Corte rileva che detta disponibilità non si estende alle sanzioni amministrative accessorie

  • art. 133 Codice di Procedura Penale

    I criteri di determinazione della pena previsti dall'art. 133 c.p.p. non sono applicabili alla determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente

  • art. 606 Codice di Procedura Penale

    comma 1, lett. b), c), e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati per censurare rispettivamente violazioni di legge e vizi di motivazione

  • art. 611 Codice di Procedura Penale

    Norma richiamata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento di cassazione

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento le parti non possono vincolare il giudice sulla misura delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada; la clausola concordata tra le parti che determini il contenuto o la durata di tali sanzioni è da ritenersi non apposta e non vincolante.
  • La determinazione della durata della sospensione della patente deve rispettare i parametri specifici dell'art. 218, comma 2, Cod. strada: i criteri per la misura della sanzione amministrativa sono autonomi rispetto a quelli per la pena penale (non applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.p.).
  • Il giudice che applica la sospensione della patente con la sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare espressamente la scelta della durata quando questa si discosta dal minimo edittale; una motivazione generica o riferita a parametri non previsti dalla norma è insufficiente e può portare all'annullamento limitato di quella statuizione.
  • Se la motivazione sulla durata è viziata, la Cassazione annulla solo la parte relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio, lasciando irrevocabili le restanti statuizioni del patteggiamento.
  • Per la difesa: in fase di patteggiamento è opportuno chiedere esplicitamente che il giudice motivi la durata della sospensione sulla base dei parametri di legge (art. 218, comma 2) e produrre elementi concreti che giustifichino una misura più favorevole. Per il giudice: se si devia dal minimo edittale, indicare chiaramente i parametri di art. 218 utilizzati e le ragioni per la scelta della durata.

Testo integrale

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