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Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di convenzionamento del presidio di riabilitazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, autorizzata all’apertura di un presidio di riabilitazione e successivamente accreditata per l’erogazione di 38 prestazioni giornaliere ambulatoriali in favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ha presentato all’ASP di Palermo un’istanza del 9 ottobre 2025 diretta a ottenere il convenzionamento ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978 e della normativa regionale siciliana. L’istanza non è stata riscontrata. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento del danno da ritardo. È stato dedotto un unico motivo, fondato sulla violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 della l. n. 241/1990, come recepito e modificato dalla normativa regionale siciliana, nonché sull’eccesso di potere per illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto sussistente, in applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, l’obbligo dell’ASP di concludere il procedimento avviato con l’istanza del 9 ottobre 2025 mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento o di diniego. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio serbato e ha ordinato all’ASP di adottare una determinazione esplicita e conclusiva entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata subordinata all’eventuale perdurante inadempimento e dovrà essere richiesta dalla parte. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, il giudice ha disposto la conversione del rito, poiché la domanda è soggetta al rito ordinario di cognizione, e ha rimesso la causa sul ruolo ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., per la trattazione in udienza pubblica. Le spese sono state rinviate alla definizione complessiva del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    definire il procedimento ... mediante l’adozione di un provvedimento espresso

    La disposizione impone all’amministrazione di concludere il procedimento attivato dall’istanza del privato con una determinazione espressa, di accoglimento o di diniego.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    la causa va rimessa sul ruolo ordinario

    La domanda risarcitoria proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio, essendo soggetta al rito ordinario di cognizione, comporta la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica.

  • art. 97 Cost.

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale parametro di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, ma la decisione fonda specificamente l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’art. 2 della l. n. 241/1990.

  • art. 26 l. 833/1978

    È indicata quale base normativa dell’istanza di convenzionamento del presidio di riabilitazione; la sentenza non decide nel merito della spettanza del convenzionamento.

  • l.r. Sicilia n. 10/1991

    La normativa regionale è richiamata quale recepimento della disciplina generale sul procedimento amministrativo.

  • l.r. Sicilia n. 68/1981

    È richiamata dalla ricorrente quale base normativa della richiesta di convenzionamento.

  • l.r. Sicilia n. 16/1986

    È richiamata dalla ricorrente quale base normativa della richiesta di convenzionamento.

Massime di principio

  • Quando un privato presenta un’istanza idonea ad avviare un procedimento amministrativo, l’amministrazione competente è tenuta a concluderlo con un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, anche quando la decisione finale richieda valutazioni discrezionali.
  • Il silenzio serbato dall’amministrazione oltre il termine procedimentale applicabile è illegittimo quando sussiste l’obbligo di provvedere; il giudice può dichiarare tale illegittimità e ordinare l’adozione di una determinazione conclusiva entro un termine assegnato.
  • L’accertamento dell’obbligo di provvedere non equivale all’accertamento della fondatezza sostanziale dell’istanza: l’amministrazione conserva il potere di adottare un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, nel rispetto dei vincoli normativi e motivazionali.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo proposta insieme all’azione avverso il silenzio, quando richiede cognizione ordinaria, deve essere trattata mediante conversione del rito e rimessione della causa sul ruolo ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiDanno da ritardo
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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