Sentenza n. 12629/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco per asserita massa grassa superiore al limite regolamentare
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione e il presupposto verbale della commissione medica, deducendo la violazione della disciplina sui parametri fisici, l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria ed erroneità dell’accertamento, nonché il difetto di motivazione e la violazione dei principi di buon andamento. Ha contestato l’attendibilità della misurazione bioimpedenzometrica eseguita il 12 marzo 2025, anche sotto il profilo della taratura, omologazione e precisione dello strumento, producendo una certificazione sanitaria del 28 marzo 2025 che indicava una massa grassa del 23,6%, inferiore al limite massimo del 24,2%. Il TAR ha disposto una verificazione, dalla quale è emersa, in una visita effettuata il 20 ottobre 2025, una percentuale di massa grassa del 15,9%.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la comprovata erroneità dell’accertamento medico concorsuale. La certificazione sanitaria prodotta pochi giorni dopo la visita concorsuale costituiva un principio di prova del possesso del requisito; tale elemento è stato ulteriormente confermato dalla verificazione giudiziale. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui una verificazione difforme dal giudizio medico concorsuale può rilevare quando dimostri il travisamento dei fatti o la palese inattendibilità della metodologia o della strumentazione utilizzata, senza sostituire la valutazione spettante all’Amministrazione. Nel caso concreto, il Ministero non ha fornito elementi sull’affidabilità dell’esame bioimpedenzometrico originario. Ne è derivata l’inattendibilità del giudizio di inidoneità e l’illegittimità del decreto di esclusione, che è stato annullato, con definitiva ammissione del candidato alle successive fasi, anche addestrative, della procedura. Le spese di giudizio sono state compensate; le spese di verificazione, pari a 500 euro, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Alterazione dei parametri fisici della composizione corporea. Massa grassa (FM): 29,2%
La disposizione è stata posta a fondamento dell’esclusione per il superamento del parametro relativo alla massa grassa, ma l’accertamento applicativo è stato ritenuto erroneo e inattendibile.
art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
La norma individua il limite massimo di massa grassa rilevante per il requisito fisico, indicato nel giudizio come pari al 24,2%.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma la decisione è stata definita sulla base dell’erroneità dell’accertamento medico.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione al principio di buon andamento dell’azione amministrativa; il TAR ha accolto il ricorso per l’inattendibilità dell’accertamento.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno costituito la base processuale per la verificazione disposta dal TAR al fine di accertare il requisito controverso e l’attendibilità dell’accertamento concorsuale.
Massime di principio
- In presenza di un giudizio medico di inidoneità espresso nell’ambito di una procedura concorsuale, una certificazione sanitaria ravvicinata temporalmente alla visita concorsuale può costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’approfondimento giudiziale sull’esattezza dell’accertamento.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo non può sostituire la valutazione medico-discrezionale riservata all’Amministrazione, ma può accertare l’attendibilità della metodologia e della strumentazione utilizzate e rivelare, in via sintomatica, il travisamento dei fatti o l’incompleta rappresentazione degli elementi valutativi.
- Quando una verificazione giudiziale rilevi parametri fisici radicalmente difformi da quelli accertati dalla commissione concorsuale e l’Amministrazione non fornisca elementi sull’affidabilità dell’esame originario, il giudizio di inidoneità può essere ritenuto inattendibile e il conseguente provvedimento di esclusione deve essere annullato.
- L’annullamento dell’esclusione fondata su un accertamento medico erroneo comporta, ove il requisito risulti comprovato, l’ammissione del candidato alle successive fasi della procedura concorsuale, comprese quelle addestrative.
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