Cassazione Penale, Ordinanza n. 37579/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato, in sede di prevenzione, la misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a un soggetto diverso e la confisca di plurimi beni, tra cui i saldi di alcuni conti correnti a lei intestati. L’unico motivo dedotto è stato formalmente prospettato come violazione di legge, ma in realtà ha contestato la motivazione del provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto sproporzionati i redditi leciti rispetto alle capacità economiche manifestate, deducendo quindi censure attinenti al merito e non consentite nel giudizio di legittimità nei limiti previsti per le misure di prevenzione. La Corte ha rilevato che tali circostanze erano state già ampiamente valutate dal giudice di merito e che, comunque, non emergevano vizi motivazionali radicali tali da rendere la motivazione mancante o meramente apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, investisse in realtà il giudizio di merito sulla sproporzione tra redditi leciti e capacità economica, quindi fosse non deducibile in cassazione alla luce dei limiti di ricorribilità previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
La norma è richiamata per delimitare i motivi deducibili in cassazione avverso i provvedimenti in materia di prevenzione patrimoniale: non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una doglianza che in realtà contesta la valutazione di merito sulla sproporzione economica.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692
È richiamata per affermare che il vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da non rendere comprensibile l'iter logico del giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti di prevenzione patrimoniale non è consentito proporre, sotto forma di violazione di legge, censure che mirano in realtà a rivalutare il merito della sproporzione tra redditi leciti e capacità economica.
- La ricorribilità per cassazione è limitata ai vizi che attengono alla legittimità del provvedimento; resta preclusa la contestazione del percorso valutativo del giudice di merito quando esso sia stato esplicitato in modo coerente e completo.
- La motivazione del provvedimento è censurabile solo quando sia radicalmente mancante o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi che consentano di comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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