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Sentenza

Sentenza n. 2642/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice del lavoro, che riconosceva per l’anno scolastico 2020/2021 il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannava il Ministero al pagamento di € 500,00 oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 513/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata il 12 giugno 2025. Il giudicato le riconosceva, per l’anno scolastico 2020/2021, il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e condannava il Ministero all’attribuzione di € 500,00 oltre agli accessori indicati nella sentenza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che le somme erano state corrisposte, dichiarando cessata la materia del contendere; ha tuttavia chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la corresponsione delle somme dovute ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato con il ricorso. Ha posto le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione, che ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, liquidandole in € 500,00 oltre accessori di legge e disponendo la rifusione del contributo unificato, se effettivamente dovuto e versato. Ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che, pertanto, al Collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.;

    Quando l’adempimento intervenuto nel corso del giudizio soddisfa pienamente l’interesse azionato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”), per l’anno scolastico 2020/2021

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione riconosciuto alla docente per l’anno scolastico 2020/2021.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione adempie durante il processo e l’adempimento soddisfa integralmente l’interesse azionato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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