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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22663/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Pistoia per reati di concorso in furto aggravato e partecipazione associativa finalizzata anche al riciclaggio (capo 7). Il ricorrente denunciava soprattutto un vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) con riguardo alla gravità indiziaria della contestata partecipazione associativa: il Tribunale non avrebbe indicato quali elementi specifici a carico di Mannino giustificassero l'ipotesi associativa, avendo egli partecipato solo a due episodi di furto in date determinate e essendo i precedenti penali specifici datati. In secondo luogo si contestava la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) ritenute sussistenti solo in ragione della supposta natura organizzata dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha constatato l'omessa motivazione del giudice del riesame sul punto specifico della gravità indiziaria in relazione al capo 7 (partecipazione associativa). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 7 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame della gravità indiziaria relativa alla partecipazione associativa, precisando che le doglianze sulle esigenze cautelari restano assorbite (poiché presuppongono un compiuto apprezzamento della gravità indiziaria). Ha inoltre ordinato la comunicazione della sentenza al ricorrente ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina della competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame; qui richiamato come competente per il nuovo esame dopo l'annullamento.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'esigenza cautelare fondata sul pericolo di reiterazione di reati omogenei; il Tribunale l'aveva ritenuta sussistente ma la Cassazione ne ha disposto la riconsiderazione alla luce della mancata motivazione sulla gravità indiziaria dell'associazione.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo a vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente tale vizio per omessa e insufficiente motivazione circa la gravità indiziaria del capo 7.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare; la sentenza rileva che il giudice del riesame non ha adempiuto a tale obbligo in relazione alla partecipazione associativa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita gli argomenti che possono essere dedotti in Cassazione nell'interesse dell'indagato; la Corte ricorda che il ricorso è stato proposto nei limiti di tale norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di comunicazione al detenuto del contenuto della sentenza; la Corte ordina che la decisione sia comunicata al ricorrente mediante il direttore della casa circondariale.

Massime di principio

  • Quando si contesta la partecipazione ad un'associazione, il giudice deve indicare specifici elementi di fatto che colleghino l'imputato al sodalizio: la mera articolazione logica (presunzione che chi commette furti faccia parte di un'associazione) non basta.
  • L'omessa o insufficiente motivazione sul punto cruciale della gravità indiziaria costituisce vizio rilevante ai fini dell'annullamento in Cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. e).
  • La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) è assorbita e va riesaminata solo dopo un compiuto e motivato accertamento della gravità indiziaria: non può fondarsi in maniera decisiva su affermazioni generiche circa la "natura organizzata" dei reati senza riferimento a elementi probatori concreti.
  • Se la Corte di legittimità annulla limitatamente a uno specifico capo, il giudice del riesame dovrà procedere a nuovo esame circoscritto a quel capo, fornendo adeguata motivazione sulle censure sollevate.
  • In tutte le decisioni cautelari il giudice è obbligato a rispondere alle argomentazioni difensive rilevanti; l'assenza di tale risposta integra violazione del dovere motivazionale prevista dall'ordinamento.

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