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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22110/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'interpretazione e agli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare: in particolare se la clausola "ultimare la costruzione ... entro il 31.12.1985" si riferisse alle opere di pertinenza del soggetto costruttore o all'idoneità abitativa complessiva degli appartamenti; conseguente contestazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori e dell'applicabilità della penale; deduzioni del Comune relative a ritardo nella stipula del contratto definitivo e nel versamento dell'anticipo e del saldo (disponibilita' dei fondi e adozione della delibera di autorizzazione), nonché contestazioni circa l'espletamento del servizio di guardania/possesso degli immobili da parte del Cecinati dopo il rogito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Bari. Ha confermato che il giudice del rinvio poteva e doveva esaminare l'interpretazione della clausola contrattuale così come affrontata dal Tribunale di primo grado, ha ritenuto infondate le doglianze del Comune sul profilo della responsabilità per il ritardo nella stipula e nel pagamento (poiché le risorse erano disponibili e la delibera è stata ritardata), ha ritenuto legittima la valutazione probatoria circa l'espletamento della guardania da parte del Cecinati (anche alla luce del telegramma dell'8/4/1987 e del riconoscimento del consulente di parte), e ha escluso le censure processuali prospettate (vizi di motivazione, omissione di esame di fatti decisivi, vizi di inammissibilità). Il ricorso è stato quindi respinto e il Comune condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.360 cod.proc.civ., n.4

    Fondamento per denunciare vizi della motivazione e violazioni di legge nella decisione impugnata; la Corte ricorda i limiti di sindacato in cassazione sulla valutazione della prova e sulla motivazione di merito

  • art.360 cod.proc.civ., n.5

    Riguarda l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte applica il principio che tale vizio è denunciabile solo per fatti specifici e decisivi, non per generiche argomentazioni

  • art.324 cod.proc.civ.

    Norma sul procedimento e sulla formazione della prova; richiamata tra le presunte violazioni proceduralì ma non ritenuta sussistente dalla Corte

  • art.115 cod.proc.civ.

    Principio della libera valutazione della prova; la Corte osserva che non è sindacabile in cassazione la diversa valutazione di convinzione operata dal giudice di merito

  • art.116 cod.proc.civ.

    Regola la valutazione delle prove; la Corte ricorda che la sua violazione sussiste solo se il giudice ha disatteso il principio della libera valutazione in modo illegittimo

  • art.156 cod.proc.civ.

    Richiamata come norma procedurale rilevante per le questioni istruttorie, non ravvisata violata dalla Corte

  • art.161 cod.proc.civ.

    Sull'omessa pronuncia: la Corte spiega che non c'è nullità quando la decisione implichi il rigetto di una doglianza e la motivazione sia adeguata

  • art.2909 cod.civ.

    Riferimento al termine per l'esecuzione di obblighi; richiamata tra le norme coinvolte nell'analisi dei termini contrattuali

  • art.1175 cod.civ.

    Principio generale di comportamento secondo buona fede nell'adempimento delle obbligazioni; la Corte conferma che il Comune ha violato i doveri di correttezza e buona fede nel ritardare la delibera

  • art.1375 cod.civ.

    Obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto; utilizzato per fondare la responsabilità risarcitoria anche senza dolo o colpa grave

  • art.2697 cod.civ.

    Onere della prova; la Corte ricorda che la censura in cassazione può colpire decisioni che abbiano alterato l'onere della prova in modo illegittimo, ma qui le doglianze erano mera rivalutazione del merito

  • art.2699 cod.civ.

    Regole sulla prova testimoniale e presunzioni; richiamata tra i riferimenti istruttori, senza esito favorevole al ricorrente

  • sentenza Corte di Cassazione n.19358/2011

    Giurisprudenza vincolante su un punto processuale: la cassazione precedente ha affermato l'ammissibilità della condanna alla penale anche se il termine violate non è essenziale; la Corte nel rinvio non era però vincolata all'interpretazione della clausola negoziale diversa da quella già data dal Tribunale

  • art.13 d.P.R. n.115/2002 e modifiche (L. n.228/2012)

    Norme sul contributo unificato; la sentenza dà atto degli obblighi di versamento del contributo in caso di soccombenza

Massime di principio

  • La qualificazione di un termine contrattuale come 'non essenziale' non esclude automaticamente la possibilità di applicare una penale: l'ammissibilità della penale va valutata secondo le norme e la giurisprudenza applicabile, non in via assoluta.
  • Nell'interpretazione di clausole contrattuali occorre considerare il contesto complessivo e la fattibilità tecnica: clausole che, interpretate letteralmente, conducono a obblighi materialmente impossibili possono essere interpretate in modo conforme alla ragionevolezza e alla funzione economica del contratto.
  • La disponibilità formale di risorse finanziarie da parte di una pubblica amministrazione (stanziamento o decreto di finanziamento) può rendere rilevante il ritardo nel compimento di atti interni (es. delibere autorizzative): tale ritardo può integrare violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dar luogo a responsabilità risarcitoria anche senza dolo.
  • La prova della prosecuzione di attività (es. guardia/custodia) dopo il rogito può essere desunta da atti successivi e comportamenti delle parti (telegrammi, richieste), e non è esclusa dal fatto che il possesso formale sia stato trasferito con l'atto notarile.
  • In sede di cassazione non è sindacabile la normale rinnovata valutazione di fatto del giudice di merito salvo che vi sia manifesta violazione delle regole processuali (es. attribuzione illegittima dell'onere della prova o valutazione sulla base di prove non acquisite). Le doglianze che attaccano semplicemente la valutazione della prova sono inammissibili.
  • L'omesso esame di un fatto 'decisivo' per la decisione è denunciabile in Cassazione solo se individuato con precisione storica e rilevanza decisiva; contestazioni generiche o riguardanti argomentazioni non costituiscono vizio rilevante.

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