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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00065/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva tre motivi: (1) omissione o carenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (esame alternativo dei testi Pace o Pagliaro) ritenuta necessaria in ragione di circostanze nuove derivanti da dichiarazioni spontanee dell'imputato; (2) violazioni e manifesta illogicita' della motivazione con riferimento all'insufficienza e inconsistenza delle prove a fondamento della condanna e alla mancata valutazione della versione alternativa dell'imputato; (3) vizi relativi alla determinazione della pena: contestazione della recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata valutazione degli elementi alternativi di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui il giudice d'appello e' tenuto a motivare espressamente la rinnovazione istruttoria solo se la accoglie e puo' rigettarla anche implicitamente purché la sentenza mostri elementi sufficienti per la valutazione della responsabilita'. Nel caso di specie la Corte territoriale ha implicitamente respinto l'istanza di rinnovazione motivando l'inverosimiglianza della versione difensiva e ritenendo superflue le nuove prove; non sono emerse lacune decisive nella motivazione. Il secondo motivo e' risultato aspecifico e reiterativo delle censure gia' disattese in sede di merito; la doppia motivazione conforme dei giudici di merito (primo e secondo grado) era congrua e non sindacabile in questa sede. Il terzo motivo e' aspecifico e privo di interesse: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono state ritenute correttamente motivate (richiamo alla insufficienza di elementi positivi e ai precedenti dell'imputato). Conseguentemente e' stata confermata la condanna di primo grado (pena ridotta per il rito: 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 600 di multa, spese processuali) e la confisca anche per equivalente fino a euro 580,00; il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato e' stato dichiarato colpevole; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base di sommarie informazioni, immagini acquisite e inferenze logiche coerenti.

  • art. 497-ter, comma 2, cod. pen.

    Norma che consente la confisca anche per equivalente fino alla concorrenza del profitto del reato; la Corte ha confermato la confisca fino a euro 580,00 quale profitto del reato.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria: il giudice d'appello deve motivare espressamente solo se accoglie la rinnovazione; puo' rigettarla implicitamente se la sentenza mostra elementi sufficienti per la decisione.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Collegata alla disciplina sull'ammissione della prova in dibattimento; la Corte ha osservato che la motivazione dell'ordinanza istruttoria puo' essere implicita e sviluppata nella sentenza.

  • art. 441, comma 5 c.p.p.

    Richiamata tra le norme processuali invocate a pena di nullita'; la Corte non ha ritenuto sussistenti nullita' o vizi tali da rendere erronea la valutazione svolta dai giudici di merito.

  • art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i vizi impugnabili in cassazione e i requisiti di specificita' dei motivi; la Corte ha ritenuto alcune censure aspecifiche/meramente reiterative e quindi non idonee al sindacato di legittimità.

  • art. 586 c.p.p.

    Richiamata per il principio che l'impugnazione contro ordinanze emesse nel corso del dibattimento puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza; connesso al fatto che la motivazione dell'ordinanza puo' essere sviluppata nella sentenza.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice deve considerare gli elementi previsti, ma puo' basare il diniego delle attenuanti o la quantificazione della pena sui soli elementi ritenuti decisivi; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla mancanza di elementi positivi e ai gravi precedenti.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla funzione rieducativa della pena; la Corte non ha rilevato violazione dei principi costituzionali nella determinazione della pena effettuata dai giudici di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.p.; art. 192 c.p.; art. 492-ter c.p.

    Norme richiamate nella doglianza sulla motivazione e sui mezzi di prova; la Corte ha ritenuto comunque congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che hanno valutato la consistenza probatoria e l'imputabilita'.

Massime di principio

  • In caso di giudizio abbreviato non condizionato, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello puo' essere rigettata implicitamente: il giudice d'appello deve motivare espressamente solo se la accoglie; il rigetto e' legittimo se la sentenza mostra elementi sufficienti per valutare la responsabilita'.
  • La Corte di legittimità non e' sede per una rivalutazione del merito e delle prove: censure che si limitano a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, quando esista una doppia motivazione conforme e logica, sono inammissibili o aspecifiche.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata (art. 606 c.p.p.); la mera reiterazione delle censure di merito, senza contrasto puntuale con le ragioni della sentenza, conduce all'inammissibilita'.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche puo' essere motivata anche con il richiamo all'assenza di elementi positivi indicati dalla difesa o con il richiamo a precedenti gravi: non e' necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli purché siano indicati quelli ritenuti decisivi.
  • Per ottenere riassunzione o integrazione probatoria in appello occorre dimostrare che la presunta carenza motivazionale della sentenza di merito sia tale che la nuova prova avrebbe presumibilmente determinato una diversa decisione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.

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