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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno 2008, emesso all'esito di verifica della Guardia di Finanza, con cui venivano disconosciuti costi contabilizzati sulla base di fatture emesse da una cooperativa di trasporti e spedizioni, ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello l'Ufficio otteneva la riforma della decisione, con conferma dell'accertamento ma con statuizione di non debenza delle sanzioni ormai passata in giudicato. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, tra cui, in via dirimente, il terzo motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992: la CTR si sarebbe limitata ad affermare la provata eterodirezione di personale e attrezzature da parte dell'amministratore della società appaltante, ritenendola prova inequivoca di interposizione fittizia di personale e di soggettiva inesistenza delle fatture, senza però spiegare gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche del convincimento e senza confrontarsi con le articolate difese svolte dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate proponeva a sua volta ricorso (qualificato dalla Corte come incidentale) lamentando violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 336 e 329, comma 2, c.p.c., per la parte in cui la sentenza aveva confermato l'accertamento escludendo le sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso principale, ravvisando un vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR: il giudice di merito aveva enunciato la conclusione sulla fittizietà dell'interposizione e sull'inesistenza delle fatture, ma senza esporre in modo percepibile il percorso argomentativo e senza un'effettiva disamina delle difese del contribuente. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia per nuovo esame. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti; allo stesso modo è stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha inoltre qualificato come ricorso incidentale, perché successivo al primo ricorso notificato, l'impugnazione autonoma proposta dall'Amministrazione, richiamando il principio dell'unicità del processo di impugnazione e il termine di quaranta giorni per la proposizione del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua assenza o apparenza integra un vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Anche la sentenza tributaria deve esporre succintamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; il mero richiamo conclusivo non basta se non consente il controllo del ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente si traduce in nullità della sentenza come error in procedendo deducibile in sede di legittimità.

  • art. 370 c.p.c.

    Il ricorso successivo al primo, in sede di cassazione, deve essere trattato come incidentale e soggiace al relativo termine di proposizione.

  • art. 371 c.p.c.

    L'impugnazione successiva al primo ricorso si converte in ricorso incidentale, anche se proposta con atto autonomo, e deve rispettare il termine complessivo di quaranta giorni.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'efficacia del giudicato interno formatosi sulla statuizione relativa alle sanzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di effetti della riforma o cassazione sulle statuizioni dipendenti.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla formazione del giudicato interno sulle parti della sentenza non impugnate.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione, rendendo impossibile il controllo in cassazione.
  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza non può risolversi in affermazioni apodittiche o nel semplice richiamo di elementi istruttori senza una effettiva loro valutazione e senza il confronto con le difese della parte soccombente.
  • Il giudice di merito che ritenga provata l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni contestate deve indicare gli specifici elementi fattuali e il percorso argomentativo che sorreggono la conclusione, altrimenti la decisione è nulla.
  • In caso di impugnazioni successive della stessa sentenza, il ricorso proposto dopo il primo si converte in ricorso incidentale, anche se formulato con atto autonomo, e deve rispettare il termine previsto per tale impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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