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Direttiva 2010/24

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 , sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

Normativa europea32010L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un sistema uniforme di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di crediti pubblici transfrontalieri, sostituendo la direttiva 2008/55/CE. Essa rafforza lo scambio di informazioni, la notificazione di documenti, il recupero e le misure cautelari, introducendo strumenti standardizzati ed elettronici e un titolo uniforme esecutivo. La disciplina lascia agli Stati membri ampia autonomia sulle modalità di riscossione, ma ne coordina l’azione per assicurare efficienza, rapidità e tutela degli interessi finanziari pubblici e del mercato interno. Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2011, con applicazione dal 1 gennaio 2012.

Assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero transfrontaliero di crediti relativi a dazi, imposte, restituzioni, interventi e altre misure collegate

Ambito di applicazione

Si applica all’assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di crediti sorti in un altro Stato membro, mediante scambio di informazioni, notificazione di atti, recupero coattivo e misure cautelari. Riguarda in particolare le imposte e i dazi di qualsiasi tipo riscossi da uno Stato membro, dalle sue ripartizioni territoriali o per conto dell’Unione, nonché le restituzioni, gli interventi e altre misure del FEAGA e del FEASR e i contributi e altri dazi nell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero. Sono inclusi anche interessi, spese, penali e sanzioni amministrative, mentre sono esclusi contributi previdenziali obbligatori, tasse diverse da quelle espressamente richiamate, diritti contrattuali e sanzioni penali.

Direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

La direttiva istituisce un quadro uniforme di cooperazione tra Stati membri per il recupero transfrontaliero di crediti pubblici, sostituendo la direttiva 2008/55/CE. Essa risponde all’esigenza di rafforzare la tutela degli interessi finanziari degli Stati membri e dell’Unione e di migliorare l’efficienza del mercato interno, tramite regole più chiare, strumenti standardizzati ed una maggiore digitalizzazione delle comunicazioni.

Finalità e logica della disciplina

La disciplina persegue tre obiettivi principali: facilitare lo scambio di informazioni, rendere più agevole la notifica di atti e rendere più efficace il recupero dei crediti all’estero. Pur imponendo agli Stati membri obblighi di risultato, la direttiva lascia loro la scelta delle forme e dei mezzi interni di attuazione, nonché un margine di discrezionalità nelle modalità di riscossione, nelle preferenze dei crediti e nell’uso di istituti quali dilazioni e pagamenti rateali.

Ambito di applicazione

L’articolo 2 estende l’assistenza reciproca a:

  • imposte e dazi di qualsiasi tipo riscossi da uno Stato membro, dalle sue ripartizioni territoriali o per conto dell’Unione;
  • restituzioni, interventi e altre misure del FEAGA e del FEASR;
  • contributi e altri dazi nell’organizzazione comune del mercato dello zucchero.

Sono compresi anche:

  • penali, sanzioni, tasse e soprattasse amministrative collegate a tali crediti;
  • tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in procedure amministrative riguardanti dazi o imposte;
  • interessi e spese relativi ai crediti contemplati.

Restano esclusi i contributi previdenziali obbligatori, le tasse non espressamente richiamate, i diritti contrattuali e le sanzioni penali.

Definizioni e organizzazione amministrativa

L’articolo 3 definisce le nozioni di autorità richiedente e autorità adita, entrambe individuate tra uffici o servizi di collegamento degli Stati membri. La direttiva amplia il novero dei soggetti destinatari delle obbligazioni fiscali includendo persone fisiche, persone giuridiche e, se previsto dal diritto nazionale, anche entità prive di personalità giuridica ma titolari o gestori di beni soggetti a imposta.

L’articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di comunicare alla Commissione, entro il 20 maggio 2010, l’autorità competente per l’applicazione della direttiva e di designare un ufficio centrale di collegamento; possono essere altresì designati uffici e servizi di collegamento per specifiche categorie di tributi. Le comunicazioni devono transitare, di regola, tramite l’ufficio centrale di collegamento, che assicura l’efficacia dei rapporti con gli altri Stati e con la Commissione.

Scambio di informazioni

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano l’assistenza informativa. Su richiesta, l’autorità adita deve fornire tutte le informazioni che possano aiutare il recupero e svolgere le necessarie indagini amministrative. Il rifiuto è ammesso solo in casi limitati, quali impossibilità di ottenere le informazioni per crediti analoghi, segreto commerciale/professionale o pregiudizio per sicurezza e ordine pubblico; non è invece possibile opporre il solo fatto che i dati siano detenuti da banche o altri intermediari finanziari.

È inoltre previsto uno scambio di informazioni senza preventiva richiesta per determinati rimborsi fiscali, quando il contribuente è stabilito o residente in un altro Stato membro. Per favorire l’efficacia delle verifiche, i funzionari dello Stato richiedente possono, previo accordo, essere presenti negli uffici dello Stato adito, partecipare alle indagini amministrative e, se consentito dal diritto nazionale, interrogare persone ed esaminare registri.

Notificazione degli atti

Gli articoli 8 e 9 introducono un sistema di assistenza per la notifica di documenti relativi ai crediti. La domanda deve essere corredata da un modulo standard che indichi il destinatario, lo scopo e il termine della notifica, la descrizione del documento e del credito, nonché gli uffici competenti per informazioni e contestazioni.

La richiesta di notifica è ammissibile solo se lo Stato richiedente non è in grado di notificare secondo le proprie regole o se la notifica interna comporta difficoltà eccessive. La notifica nello Stato adito avviene secondo le norme e prassi di tale Stato, ferma restando la possibilità di notifica diretta da parte dell’autorità dello Stato richiedente, anche tramite posta elettronica.

Recupero coattivo e titolo uniforme

Gli articoli 10, 12 e 13 sono il nucleo operativo della direttiva. Lo Stato adito, su domanda dello Stato richiedente, procede al recupero di crediti assistiti da un titolo esecutivo nello Stato di origine. La domanda deve essere accompagnata da un titolo uniforme che consenta l’esecuzione nello Stato adito: tale titolo riproduce nella sostanza il contenuto del titolo iniziale, costituisce l’unica base per le misure di recupero e cautelari e non richiede riconoscimento, completamento o sostituzione.

Ai fini dell’esecuzione, il credito è trattato come un credito dello Stato adito, applicando le procedure nazionali previste per crediti analoghi o, in mancanza, per crediti relativi all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Lo Stato adito recupera il credito nella propria valuta, applica gli interessi di mora dal momento in cui riceve la domanda e può concedere dilazioni o pagamenti rateali se il proprio diritto interno lo consente. Gli importi recuperati, compresi gli interessi previsti, sono trasferiti allo Stato richiedente.

Controversie, sospensione dell’esecuzione e modifica della domanda

L’articolo 14 distingue chiaramente tra controversie sul credito o sul titolo, riservate agli organi competenti dello Stato richiedente, e controversie sulle misure esecutive o sulla notifica effettuata dallo Stato adito, devolute agli organi competenti di quest’ultimo. Se il debitore contesta il credito o il titolo, l’autorità adita sospende la procedura di esecuzione per la parte contestata, salvo domanda contraria dell’autorità richiedente.

La direttiva consente anche misure cautelari per garantire il recupero durante la pendenza della controversia. Se l’esito della contestazione è favorevole al debitore, lo Stato richiedente deve restituire quanto recuperato e corrispondere le compensazioni dovute secondo il diritto dello Stato adito.

L’articolo 15 disciplina la modifica o il ritiro della domanda: l’autorità richiedente deve informare immediatamente l’autorità adita e, se la modifica dipende da una decisione dell’organo competente, inviare un nuovo titolo uniforme. Le misure già adottate possono continuare sulla base del nuovo titolo, salvo invalidità del titolo originario.

Misure cautelari

Gli articoli 16 e 17 consentono di chiedere misure cautelari nello Stato adito quando il credito o il titolo sono contestati oppure quando il credito non è ancora munito di titolo esecutivo nello Stato richiedente. La condizione essenziale è che la misura sia possibile anche in una situazione analoga secondo il diritto e le prassi dello Stato richiedente; il documento predisposto nello Stato di origine per fondare la misura cautelare va allegato alla domanda e non necessita di riconoscimento nello Stato adito.

Limiti all’assistenza, prescrizione e spese

L’articolo 18 prevede limiti importanti agli obblighi dell’autorità adita:

  • può rifiutare l’assistenza se il recupero rischia di provocare gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore, ove il diritto nazionale consenta tale eccezione;
  • può rifiutare domande relative a crediti troppo risalenti, in generale oltre cinque anni dalla data di esigibilità, con regole specifiche per i crediti contestati o rateizzati;
  • non è tenuta ad agire se l’importo totale dei crediti oggetto della domanda è inferiore a 1.500 EUR.

L’articolo 19 disciplina la prescrizione: i termini sono regolati dalla legge dello Stato richiedente, mentre gli atti compiuti nello Stato adito producono effetti nel primo Stato secondo regole di equivalenza funzionale. Le autorità dei due Stati devono inoltre informarsi reciprocamente sugli atti che sospendono, interrompono o prorogano i termini di prescrizione.

Quanto alle spese, l’articolo 20 stabilisce che l’autorità adita tenta di recuperarle dal debitore secondo il proprio diritto interno; tra Stati membri vale la rinuncia reciproca al rimborso, salvo accordi specifici nei casi di particolare difficoltà, costi elevati o lotta alla criminalità organizzata. Restano inoltre a carico dello Stato richiedente le spese e perdite derivanti da azioni riconosciute infondate sull’esistenza del credito, sulla validità del titolo o sull’adozione delle misure cautelari.

Strumenti procedurali, lingua e riservatezza

L’articolo 21 introduce un forte grado di standardizzazione: le principali domande e i titoli devono essere inviati per via elettronica tramite moduli standard, salvo impossibilità tecnica. Il medesimo approccio riguarda, di regola, i documenti allegati; la mancata trasmissione elettronica non incide comunque sulla validità degli atti o delle misure adottate.

L’articolo 22 disciplina il regime linguistico: domande, moduli di notifica e titoli uniformi devono essere trasmessi o tradotti nella lingua ufficiale dello Stato adito, salvo accordi linguistici tra gli Stati interessati. Alcuni documenti destinati alla notifica possono essere trasmessi nella lingua dello Stato richiedente.

L’articolo 23 protegge le informazioni trasmesse, assoggettandole al segreto d’ufficio e alla tutela prevista dal diritto nazionale dello Stato ricevente. Le informazioni possono essere utilizzate per l’esecuzione dei crediti contemplati dalla direttiva e, inoltre, per l’accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori. È disciplinata anche la possibile trasmissione a un terzo Stato membro, con facoltà di opposizione dello Stato d’origine entro dieci giorni lavorativi.

Rapporti con altri accordi, attuazione e abrogazione

L’articolo 24 precisa che la direttiva non pregiudica obblighi più ampi derivanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, anche in materia di notificazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione della conclusione di tali accordi, e la rete elettronica nonché i moduli standard possono essere utilizzati anche in tali contesti.

Gli articoli 25 e 26 prevedono il comitato di recupero e conferiscono alla Commissione il potere di adottare modalità di applicazione relative, tra l’altro, all’organizzazione dei contatti tra autorità, ai mezzi di comunicazione, al formato dei moduli standard e alla conversione/trasferimento delle somme recuperate.

L’articolo 27 introduce obblighi di reporting: ogni Stato membro deve trasmettere annualmente entro il 31 marzo i dati sulle domande inviate e ricevute e sugli importi richiesti e recuperati; la Commissione presenta poi una relazione ogni cinque anni.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazione

L’articolo 28 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2011 e di applicarle dal 1 gennaio 2012. Tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 29 abroga la direttiva 2008/55/CE con effetto dal 1 gennaio 2012, prevedendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva. L’articolo 30 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce le norme per cui gli Stati membri devono fornire assistenza al recupero, in uno Stato membro, dei crediti di cui all’articolo 2 sorti in un altro Stato membro. I considerando evidenziano la finalità di tutela degli interessi finanziari degli Stati membri e dell’Unione, nonché il buon funzionamento del mercato interno.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 2 include imposte e dazi di qualsiasi tipo, crediti FEAGA e FEASR, e contributi/dazi nel settore zucchero; comprende anche penali, sanzioni e soprattasse amministrative, tasse per certificati o documenti analoghi, interessi e spese. Restano esclusi contributi previdenziali obbligatori, tasse diverse da quelle indicate, diritti contrattuali e sanzioni penali non ricomprese nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Definizioni e organizzazione amministrativa

L’articolo 3 definisce autorità richiedente, autorità adita, persona, comunicazione per via elettronica e rete CCN. L’articolo 4 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 20 maggio 2010, le autorità competenti e di designare un ufficio centrale di collegamento; possono essere designati uffici e servizi di collegamento, con obbligo di inoltro tempestivo delle domande fuori competenza.

Scambio di informazioni

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano la cooperazione informativa: l’autorità adita fornisce tutte le informazioni utili al recupero e svolge le indagini amministrative necessarie, con limiti per segreto commerciale, sicurezza e ordine pubblico. È previsto lo scambio senza preventiva richiesta per alcuni rimborsi fiscali e la presenza di funzionari dello Stato richiedente negli uffici e nelle indagini dello Stato adito, previo accordo.

Notifica di documenti

Gli articoli 8 e 9 prevedono la notifica, da parte dello Stato adito, di documenti anche giudiziari relativi al credito o al suo recupero, mediante domanda corredata da modulo standard. La domanda è ammissibile solo se lo Stato richiedente non può notificare secondo le proprie norme o incontra difficoltà eccessive; la notifica nello Stato adito segue le norme e prassi nazionali, ferma la possibilità di notifica diretta da parte dello Stato richiedente, anche via posta elettronica.

Recupero dei crediti e titolo uniforme esecutivo

Gli articoli 10, 12 e 13 disciplinano la domanda di recupero: il credito deve essere assistito da un titolo che consente l’esecuzione nello Stato richiedente e la domanda va accompagnata da un titolo uniforme esecutivo nello Stato adito, che costituisce l’unica base per le misure di recupero e non richiede riconoscimento o sostituzione. Il credito è trattato come credito dello Stato adito, applicando le sue procedure per crediti analoghi; gli interessi di mora decorrono dalla ricezione della domanda e l’autorità adita può concedere dilazioni o pagamenti rateali se il suo diritto interno lo consente.

Condizioni per richiedere il recupero e gestione delle controversie

L’articolo 11 richiede, di regola, l’esaurimento delle procedure nazionali di recupero nello Stato richiedente, salvo beni assenti o difficoltà eccessive; la domanda non può essere presentata se il credito o il titolo sono contestati, salvo i casi previsti. L’articolo 14 attribuisce le controversie sul credito e sul titolo allo Stato richiedente, quelle sulle misure esecutive allo Stato adito; la procedura esecutiva è sospesa sulla parte contestata, salvo diversa richiesta, e possono essere adottate misure cautelari. L’articolo 15 disciplina modifica e ritiro della domanda, con nuovo titolo uniforme se interviene una decisione dell’organo competente.

Misure cautelari

Gli articoli 16 e 17 consentono la richiesta di misure cautelari nello Stato adito quando il credito o il titolo sono contestati oppure il credito non è ancora assistito da titolo esecutivo nello Stato richiedente, purché tali misure siano possibili anche in una situazione analoga nel diritto nazionale dello Stato richiedente. Il documento idoneo a fondare le misure cautelari è allegato e non necessita di riconoscimento nello Stato adito.

Limiti all’assistenza, prescrizione e spese

L’articolo 18 consente il rifiuto dell’assistenza in caso di gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore, se il diritto nazionale lo permette, e per crediti troppo risalenti: in linea generale oltre cinque anni, con regole particolari per crediti contestati o rateizzati; non è dovuta assistenza se l’importo totale è inferiore a 1.500 EUR. L’articolo 19 armonizza i profili di prescrizione, rimettendoli in via principale alla legge dello Stato richiedente, ma attribuendo effetti negli altri Stati agli atti di recupero. L’articolo 20 regola le spese, prevedendo che lo Stato adito tenti di recuperarle dal debitore, mentre tra Stati membri vige il principio della rinuncia reciproca al rimborso, salvo patti specifici nei casi più complessi.

Forme di comunicazione, lingua e protezione delle informazioni

L’articolo 21 impone l’uso di moduli standard e, di regola, della comunicazione elettronica tramite la rete CCN per le principali domande e documenti; il mancato uso di tali strumenti non incide sulla validità delle misure. L’articolo 22 disciplina il regime linguistico, richiedendo traduzione nella lingua dello Stato adito, con alcune eccezioni e possibilità di lingue convenute. L’articolo 23 prevede il segreto d’ufficio, l’uso delle informazioni per recupero ed esecuzione e, a determinate condizioni, la loro condivisione con terzi Stati membri, con facoltà di opposizione dello Stato di origine entro dieci giorni lavorativi.

Rapporti con altri accordi, attuazione e abrogazione

L’articolo 24 salva gli obblighi più ampi derivanti da convenzioni bilaterali o multilaterali e consente l’uso della rete elettronica e dei moduli standard anche per tali accordi. Gli articoli 25 e 26 prevedono il comitato di recupero e le modalità di applicazione adottate dalla Commissione. L’articolo 27 impone relazioni annuali degli Stati membri entro il 31 marzo e relazioni quinquennali della Commissione. L’articolo 28 fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2011 e l’applicazione dal 1 gennaio 2012; l’articolo 29 abroga la direttiva 2008/55/CE con effetto dal 1 gennaio 2012.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàriscossione coattivacooperazione amministrativadiritto doganaleaiuti agricoli

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