Direttiva 2010/25
Direttiva 2010/25/UE della Commissione, del 18 marzo 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell’allegato I le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen. Tale iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono, purché siano rispettate le condizioni specifiche e i principi uniformi della direttiva madre. La direttiva impone inoltre termini precisi per il recepimento e per il riesame delle autorizzazioni esistenti, nonché obblighi di ulteriori informazioni per il penoxsulam.
Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen per consentire l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a recepirne le disposizioni e a riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen. Riguarda i prodotti fitosanitari già autorizzati o autorizzati in via provvisoria e, in particolare, gli usi esaminati nei rapporti di riesame richiamati nell’allegato. Restano rilevanti le condizioni specifiche previste per ciascuna sostanza e gli obblighi di aggiornamento delle autorizzazioni nazionali.
Iscrizione di penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2010/25/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo tre sostanze attive nell’allegato I: penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen. L’intervento segue la valutazione dei fascicoli presentati dai notificanti, la revisione paritaria con l’EFSA e l’esame da parte del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La Commissione conclude che, per gli usi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva persegue l’obiettivo di consentire, in tutti gli Stati membri, l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nel quadro armonizzato della direttiva 91/414/CEE. L’iscrizione nell’allegato I non elimina la valutazione nazionale, ma rende possibile l’autorizzazione subordinandola al rispetto delle condizioni specifiche riportate nell’allegato della direttiva e dei principi uniformi della direttiva madre. La Commissione evidenzia inoltre che, per alcune sostanze, sono necessarie ulteriori informazioni o specifiche misure di mitigazione del rischio.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. In concreto, gli Stati membri devono:
- recepire la direttiva entro il termine fissato;
- modificare, revocare o confermare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte;
- riesaminare i prodotti autorizzati sulla base dei fascicoli richiesti dalla direttiva 91/414/CEE;
- applicare le condizioni specifiche di impiego previste per ciascuna sostanza.
Termine di recepimento e decorrenza
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2011 le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure devono essere applicate dal 1° febbraio 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nella materia disciplinata.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che entro il 31 gennaio 2011 gli Stati membri modifichino o revocano, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen. In tale verifica devono accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alle sostanze, salvo la parte B della voce di ciascuna sostanza;
- la disponibilità, in capo al titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo l’articolo 13, paragrafo 2.
Nuova valutazione dei prodotti e scadenze successive
Per i prodotti autorizzati contenenti penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen come unica sostanza attiva, oppure come una di più sostanze attive già tutte iscritte nell’allegato I entro il 31 luglio 2010, l’articolo 3, paragrafo 2, impone una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE. La valutazione deve basarsi su un fascicolo conforme all’allegato III e tenere conto della parte B della voce relativa alla sostanza interessata nell’allegato I.
A seguito della valutazione, gli Stati membri devono verificare la conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se del caso, modificare o revocare le autorizzazioni:
- entro il 31 gennaio 2012 per i prodotti con una sola sostanza attiva;
- entro il 31 gennaio 2012, oppure entro un termine successivo stabilito dall’atto di iscrizione della sostanza o delle sostanze interessate, per i prodotti con più sostanze attive.
Condizioni specifiche di iscrizione: penoxsulam
Nell’allegato, il penoxsulam è iscritto dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2020. La purezza minima richiesta è superiore a 980 g/kg; l’impurità Bis-CHYMP non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico. Sono autorizzabili solo usi come erbicida.
Nella valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- protezione degli organismi acquatici;
- esposizione alimentare dei consumatori ai residui del metabolita BSCTA nelle colture successive a rotazione;
- protezione delle acque sotterranee in regioni sensibili per caratteristiche del suolo e/o climatiche.
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Inoltre, gli Stati membri interessati devono assicurare che il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per affrontare il rischio indiretto per le piante acquatiche superiori entro il 31 luglio 2012.
Condizioni specifiche di iscrizione: proquinazid
Il proquinazid è iscritto dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2020, con purezza minima pari ad almeno 950 g/kg. Sono autorizzabili solo gli usi come fungicida.
Gli Stati membri devono porre particolare attenzione a:
- rischio a lungo termine degli utilizzi nelle viti per gli uccelli che si nutrono di lombrichi;
- rischio per gli organismi acquatici;
- esposizione alimentare dei consumatori ai residui di proquinazid nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione;
- sicurezza degli operatori.
Anche in questo caso, le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
Condizioni specifiche di iscrizione: spirodiclofen
Lo spirodiclofen è iscritto dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2020. Le impurità BAJ-2740 enol e N,N-dimethylacetamide non devono superare, rispettivamente, 6 g/kg e 4 g/kg nel materiale tecnico. Sono autorizzabili solo usi come acaricida o insetticida.
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- rischio a lungo termine per gli organismi acquatici;
- sicurezza degli operatori;
- rischio per le larve delle api.
Anche qui le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2010 ed è destinata agli Stati membri. La struttura dell’atto conferma che si tratta di una direttiva di armonizzazione tecnica nel settore dei prodotti fitosanitari, con obblighi di risultato e con margini nazionali di attuazione limitati alla forma e ai mezzi di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen. L’iscrizione comporta che i prodotti fitosanitari che le contengono possano essere autorizzati solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni indicate nell’allegato della direttiva 2010/25/UE.
Termine di recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° febbraio 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Riesame delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari
L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che entro il 31 gennaio 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni in essere per i prodotti contenenti penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alle sostanze, ad eccezione della parte B della voce corrispondente, e accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o abbia accesso a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Nuova valutazione dei prodotti con le sostanze iscritte e scadenze successive
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che per i prodotti autorizzati contenenti penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen come unica sostanza attiva oppure come una di più sostanze attive iscritte tutte entro il 31 luglio 2010, gli Stati membri effettuino una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce pertinente dell’allegato I. Dopo la valutazione, essi devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni: entro il 31 gennaio 2012 per i prodotti con unica sostanza attiva; oppure entro il 31 gennaio 2012 o, se successiva, entro il termine stabilito dagli atti di iscrizione delle sostanze pertinenti, per i prodotti con più sostanze attive.
Condizioni specifiche per penoxsulam
Nell’allegato, il penoxsulam è iscritto con validità dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2020. Sono autorizzabili solo gli usi come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui del metabolita BSCTA nelle colture successive a rotazione e alla protezione delle acque sotterranee in aree con determinate caratteristiche del suolo o climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Inoltre, il notificante deve fornire ulteriori informazioni sul rischio indiretto per le piante acquatiche superiori entro il 31 luglio 2012.
Condizioni specifiche per proquinazid
Il proquinazid è iscritto con effetto dal 1° agosto 2010 e scadenza dell’iscrizione al 31 luglio 2020. Sono autorizzabili solo gli usi come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine degli utilizzi nelle viti per gli uccelli che si nutrono di lombrichi, al rischio per gli organismi acquatici, all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di proquinazid nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione, nonché alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
Condizioni specifiche per spirodiclofen
Lo spirodiclofen è iscritto con effetto dal 1° agosto 2010 e scadenza al 31 luglio 2020. Sono autorizzabili solo gli usi come acaricida o insetticida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per gli organismi acquatici, alla sicurezza degli operatori e al rischio per le larve delle api. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
Effetti della direttiva e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2010 ed è destinata agli Stati membri. Essa si fonda sul parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e sulla valutazione scientifica EFSA richiamata nei considerando.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 mar 2010Direttiva 2010/23
- direttiva · 16 mar 2010Direttiva 2010/24
- direttiva · 15 mar 2010Direttiva 2010/22
- direttiva · 12 mar 2010Direttiva 2010/21
- direttiva · 10 mar 2010Direttiva 2010/13
- direttiva · 9 mar 2010Direttiva 2010/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →