Direttiva 2010/23
Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 , recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in modo mirato e temporaneo la direttiva 2006/112/CE per autorizzare gli Stati membri ad applicare, facoltativamente, l’inversione contabile a operazioni ritenute ad alto rischio di frode nel settore delle quote di emissione e di unità correlate. La misura deroga alle regole ordinarie dell’IVA, ma è circoscritta nel tempo e accompagnata da obblighi di informazione e di valutazione verso la Commissione. L’obiettivo è contrastare in modo più efficace le frodi IVA senza incidere oltre il necessario sui principi fondamentali del sistema comune dell’imposta.
Modifica temporanea della direttiva IVA per consentire agli Stati membri di applicare facoltativamente il meccanismo dell’inversione contabile a determinati trasferimenti di quote di emissione e unità analoghe a rischio di frodi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che possono scegliere in via facoltativa di introdurre, nell’ambito della direttiva 2006/112/CE sull’IVA, un meccanismo di inversione contabile per specifiche operazioni. Le operazioni interessate sono i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, trasferibili a norma dell’articolo 12 di tale direttiva, e i trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla medesima direttiva. La misura è temporanea: può essere applicata fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni. Sono previsti obblighi di comunicazione alla Commissione per gli Stati che scelgono di applicarla e per quelli che rilevino trasferimenti di attività fraudolente nel proprio territorio.
Inversione contabile temporanea per servizi a rischio di frodi nel settore delle quote di emissione
La direttiva 2010/23/UE modifica la direttiva 2006/112/CE sull’IVA per consentire, in via facoltativa e temporanea, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a operazioni considerate particolarmente esposte a frodi. Il contesto richiamato nei considerando evidenzia che la misura è pensata come deroga mirata alle regole ordinarie dell’IVA, giustificata dalla gravità delle frodi e dalla necessità di intervenire in modo più efficace senza compromettere i principi fondamentali del sistema, come i pagamenti frazionati.
Obiettivo e ratio della disciplina
L’obiettivo è combattere le frodi IVA nei trasferimenti di quote di emissione e di altre unità connesse al sistema europeo di scambio delle emissioni. Il legislatore UE ritiene che una misura temporanea e limitata a settori ad alto rischio possa essere adottata a livello dell’Unione in modo più efficace rispetto a interventi isolati degli Stati membri, in coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità richiamati nei considerando.
Ambito oggettivo dell’inversione contabile facoltativa
L’articolo 1 inserisce nella direttiva 2006/112/CE il nuovo articolo 199 bis, che autorizza gli Stati membri a prevedere che l’IVA sia dovuta dal destinatario delle operazioni. Le operazioni interessate sono:
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e trasferibili ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE.
La scelta è rimessa allo Stato membro: la direttiva non impone l’adozione del meccanismo, ma ne consente l’introduzione in funzione della strategia nazionale di contrasto alle frodi.
Durata della misura e limite temporale
La facoltà di applicare il meccanismo è espressamente limitata nel tempo. L’articolo 199 bis consente l’applicazione fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni. Inoltre, l’articolo 4 stabilisce che la direttiva nel suo complesso si applica fino al 30 giugno 2015. La disciplina ha quindi natura sperimentale e temporanea, volta a verificare l’efficacia del reverse charge in un settore ad alto rischio.
Obblighi di comunicazione e trasparenza verso la Commissione
Gli Stati membri che introducono il meccanismo devono informare la Commissione al momento dell’adozione della misura e fornire una serie di dati rilevanti. In particolare devono trasmettere:
- l’ambito di applicazione della misura e una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, compresi eventuali obblighi informativi dei soggetti passivi e misure di controllo;
- criteri di valutazione idonei a confrontare le frodi prima e dopo l’applicazione del meccanismo, sia per i servizi interessati sia per eventuali altri servizi, nonché eventuali aumenti di altre forme di attività fraudolenta;
- la data di inizio e il periodo di validità della misura.
Questi adempimenti sono funzionali a consentire alla Commissione e agli Stati membri una verifica ex post dell’impatto della deroga.
Relazione di valutazione entro il 30 giugno 2014
Gli Stati membri che applicano il meccanismo devono presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2014, una relazione basata sui criteri di valutazione previamente comunicati. La relazione deve indicare chiaramente quali informazioni sono riservate e quali possono essere pubblicate e deve contenere una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, con particolare attenzione a:
- impatto sulle attività fraudolente relative alle prestazioni di servizi oggetto della misura;
- possibile trasferimento delle frodi verso beni o altri servizi;
- costi di adeguamento per i soggetti passivi.
Si tratta di un obbligo di risultato informativo e valutativo che mira a verificare se la deroga produca un beneficio netto sul piano antifrode.
Relazione sul trasferimento delle frodi
L’articolo 199 bis prevede inoltre che ogni Stato membro che, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione, individui un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi interessati presenti una relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014. La norma intende intercettare tempestivamente eventuali effetti di spostamento delle frodi verso altri settori o servizi.
Attuazione nazionale e margine di discrezionalità
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta se applicare o meno il meccanismo e, in caso positivo, come configurarlo sul piano interno, nei limiti fissati dall’articolo 199 bis. Il margine di discrezionalità riguarda la definizione concreta dell’ambito di applicazione della misura, le misure di accompagnamento, gli obblighi di comunicazione imposti ai contribuenti e i controlli amministrativi. Tuttavia, tale discrezionalità è limitata dal vincolo del risultato perseguito: contenere le frodi IVA in un settore specifico e fornire alla Commissione dati utili per la valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore, destinatari e natura della fonte
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Trattandosi di una direttiva, essa vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione mediante recepimento nell’ordinamento nazionale.
Disposizioni principali
Introduzione dell’articolo 199 bis nella direttiva IVA
La direttiva inserisce nella direttiva 2006/112/CE l’articolo 199 bis, che consente agli Stati membri di stabilire che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo destinatario delle operazioni elencate. La facoltà riguarda i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti dalla direttiva 2003/87/CE e trasferibili ai sensi del suo articolo 12, nonché i trasferimenti di altre unità utilizzabili per conformarsi a tale direttiva.
Carattere temporaneo e durata della misura
Il meccanismo può essere applicato fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni. La direttiva nel suo complesso si applica fino al 30 giugno 2015, confermando il carattere sperimentale e temporaneo della deroga.
Obblighi di informazione iniziale alla Commissione
All’atto dell’introduzione del meccanismo, gli Stati membri devono informare la Commissione fornendo: l’ambito di applicazione della misura e una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi informativi dei soggetti passivi e le misure di controllo; i criteri di valutazione per confrontare le attività fraudolente prima e dopo l’applicazione del meccanismo; la data di inizio e il periodo di validità della misura.
Relazione di valutazione entro il 30 giugno 2014
Gli Stati membri che applicano il meccanismo devono presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2014, una relazione basata sui criteri di valutazione comunicati. La relazione deve indicare chiaramente quali informazioni sono riservate e quali possono essere pubblicate e deve contenere una valutazione dettagliata dell’efficacia ed efficienza complessive della misura, con particolare riguardo all’impatto sulle frodi, al possibile trasferimento delle frodi verso beni o altri servizi e ai costi di adeguamento per i soggetti passivi.
Relazione sul trasferimento delle attività fraudolente
Ogni Stato membro che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 199 bis, individui un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi interessati deve presentare una relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.
Comunicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo devono comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali di attuazione al momento dell’avvio del meccanismo stesso.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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