Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana deducendo, in sostanza, che l’istanza di conversione era stata presentata mediante un kit postale erroneo e sostenendo la possibilità di riconoscere l’errore scusabile. L’appello, tuttavia, non ha formulato alcuna censura contro la specifica ratio decidendi della sentenza di primo grado, consistente nella ritenuta incompetenza della Questura di Grosseto a ricevere l’istanza, essendo stato individuato come competente lo Sportello unico per l’immigrazione di Teramo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., poiché i motivi di gravame devono confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. L’appello era interamente concentrato sull’errore relativo al kit postale e sull’errore scusabile, ma non contestava la motivazione decisiva del TAR concernente l’incompetenza della Questura di Grosseto e la competenza dello Sportello unico per l’immigrazione di Teramo. Le spese del grado sono state compensate, in considerazione dell’assenza di difese dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello è inammissibile quando non formula motivi di gravame specificamente rivolti contro la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata in camera di consiglio, previa audizione delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile inammissibilità dell’appello.

Massime di principio

  • L’appello amministrativo deve contenere censure specifiche e puntuali contro le rationes decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile l’impugnazione che sviluppi argomenti estranei alla motivazione decisiva del primo giudice senza contestarla.
  • Quando la sentenza di primo grado è sorretta da una motivazione autonoma e decisiva, la mancata impugnazione di tale motivazione rende inammissibile l’appello, anche se siano dedotti altri profili potenzialmente rilevanti sulla vicenda sostanziale.
  • L’avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. consente al giudice di definire la causa con sentenza semplificata, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.