Sentenza n. 4928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana deducendo, in sostanza, che l’istanza di conversione era stata presentata mediante un kit postale erroneo e sostenendo la possibilità di riconoscere l’errore scusabile. L’appello, tuttavia, non ha formulato alcuna censura contro la specifica ratio decidendi della sentenza di primo grado, consistente nella ritenuta incompetenza della Questura di Grosseto a ricevere l’istanza, essendo stato individuato come competente lo Sportello unico per l’immigrazione di Teramo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., poiché i motivi di gravame devono confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. L’appello era interamente concentrato sull’errore relativo al kit postale e sull’errore scusabile, ma non contestava la motivazione decisiva del TAR concernente l’incompetenza della Questura di Grosseto e la competenza dello Sportello unico per l’immigrazione di Teramo. Le spese del grado sono state compensate, in considerazione dell’assenza di difese dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello è inammissibile quando non formula motivi di gravame specificamente rivolti contro la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata in camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- L’appello amministrativo deve contenere censure specifiche e puntuali contro le rationes decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile l’impugnazione che sviluppi argomenti estranei alla motivazione decisiva del primo giudice senza contestarla.
- Quando la sentenza di primo grado è sorretta da una motivazione autonoma e decisiva, la mancata impugnazione di tale motivazione rende inammissibile l’appello, anche se siano dedotti altri profili potenzialmente rilevanti sulla vicenda sostanziale.
- L’avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. consente al giudice di definire la causa con sentenza semplificata, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
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