Circolare numero 91 del 20-4-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 in materia di incumulabilità tra pensioni di inabilità, reversibilità, assegno ordinario di invalidità e rendita vitalizia per lo stesso evento lesivo. Vengono disciplinati i casi di domanda di rendita ancora pendente, con liquidazione provvisoria della pensione e successivo recupero delle somme non cumulabili in caso di esito positivo della rendita. Sono inoltre specificate alcune ipotesi in cui l’incumulabilità non opera, come la liquidazione in capitale della rendita, la rendita di passaggio, taluni trattamenti privilegiati e l’assegno continuativo mensile, oltre ai rapporti con l’assegno per assistenza personale e continuativa.
Incumulabilità tra pensioni/prestazioni AGO e rendita vitalizia INAIL; chiarimenti su liquidazione, recuperi e casi esclusi
Incumulabilità tra prestazioni previdenziali e rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale
La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chiarendo il rapporto tra alcune prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria e la rendita vitalizia liquidata per il medesimo evento invalidante ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il documento richiama anche precedenti istruzioni amministrative, precisando i casi di operatività dell’incumulabilità e quelli in cui essa non trova applicazione.
Principio generale e precedenti istruzioni
La regola generale è che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e l’assegno ordinario di invalidità, quando liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia relativa allo stesso evento, fino a concorrenza della rendita stessa. Rimangono salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
La circolare si inserisce nel solco delle istruzioni già fornite con la circolare n. 234 del 25 agosto 1995 e con la circolare n. 14 del 16 gennaio 1996. Vengono inoltre richiamati il messaggio n. 14514 dell’11 marzo 1996, relativo alla liquidazione delle prestazioni anche nei casi in cui la rendita sia pari o superiore all’importo della pensione, e il messaggio n. 8617 del 2 febbraio 1996, che aveva esteso il criterio di incumulabilità anche al caso del titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio o malattia professionale che abbia dato luogo a rendita vitalizia.
Liquidazione della pensione quando la domanda di rendita non è ancora definita
La circolare chiarisce che l’incumulabilità opera solo quando l’interessato sia già titolare di rendita vitalizia. Di conseguenza, se al momento della domanda di pensione è stata presentata anche una domanda di rendita vitalizia ancora pendente, la definizione della pensione non può essere sospesa.
In tali casi la pensione deve essere liquidata in via provvisoria. Nel provvedimento di comunicazione occorre informare l’interessato che:
- deve denunciare all’INPS, ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, la liquidazione della rendita vitalizia;
- la successiva liquidazione della rendita comporterà il recupero, totale o parziale, degli importi di pensione già corrisposti e incumulabili con la rendita.
Contestualmente la Sede deve comunicare la liquidazione della prestazione alla struttura periferica dell’Ente competente alla rendita, chiedendo tempestiva informazione sull’esito della pratica.
Se la domanda di rendita viene definita negativamente e non vi è ricorso pendente, la prestazione pensionistica deve considerarsi liquidata in via definitiva. Se invece la rendita viene riconosciuta, devono essere avviate senza ritardo la ricostituzione della pensione e il recupero delle somme non cumulabili.
Casi in cui l’incumulabilità non opera
La circolare elenca alcune ipotesi nelle quali il divieto di cumulo non si applica.
Liquidazione in capitale della rendita
Le disposizioni dell’art. 1, comma 43, non operano nel caso di indennizzo in capitale dell’inabilità permanente. L’incumulabilità cessa quindi quando la rendita viene liquidata in capitale. Viene citato l’art. 75 del D.P.R. n. 1124/1965, che prevede la liquidazione in capitale, trascorso un decennio dalla costituzione della rendita, se l’inabilità permanente è definitivamente determinata in misura superiore al 10% e inferiore al 16%.
Rendita di passaggio
L’incumulabilità non si applica alla rendita di passaggio disciplinata dall’art. 150 del D.P.R. n. 1124/1965, riconosciuta ai lavoratori affetti da silicosi o asbestosi con inabilità permanente non superiore all’80% che abbiano cessato l’attività lavorativa.
Trattamenti privilegiati per causa di servizio
Non rientrano nell’incumulabilità l’assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità e la pensione privilegiata ai superstiti a carico dell’AGO per i lavoratori dipendenti. Il documento richiama l’art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, evidenziando che tali trattamenti non sono riconosciuti quando dall’evento che ha determinato invalidità, inabilità o decesso, connesso al servizio, derivi il diritto a rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Assegno continuativo mensile ai superstiti
L’incumulabilità non opera neppure per l’assegno continuativo mensile previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, e dall’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, a favore del coniuge e dei figli superstiti nel caso di morte, per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%.
Per poter fruire della prestazione, i superstiti:
- non devono avere diritto a rendite o prestazioni economiche previdenziali continuative, comprese le pensioni di guerra, erogate dallo Stato, da enti pubblici o da organismi stranieri;
- non devono godere di redditi di importo pari o superiore a quello dell’assegno.
Se le rendite, le prestazioni o i redditi sono di importo inferiore, spetta la prestazione ridotta in misura corrispondente.
Assegno per assistenza personale e continuativa
La circolare precisa infine che l’incumulabilità non opera per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l’assistenza personale e continuativa, disciplinato dagli artt. 76 e 128 del D.P.R. n. 1124/1965. Viene anche ricordato che, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 222/1984, l’assegno per l’assistenza personale e continuativa liquidato dall’INPS ai titolari di pensione di inabilità è incompatibile con l’analogo assegno liquidato secondo le norme del D.P.R. n. 1124/1965.
Indicazioni operative richiamate nei messaggi allegati
Il messaggio n. 14514 del 11 marzo 1996, allegato alla circolare, stabilisce che è possibile elaborare anche le pensioni ai superstiti, le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità a titolari di rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento, anche quando la rendita è di importo pari o superiore alla prestazione. Possono essere quindi ritrasmesse le pensioni e gli assegni in precedenza non elaborati perché l’importo in pagamento risultava pari a zero.
Le prestazioni sono localizzate all’ufficio pagatore HHH. Agli interessati devono essere inviati il certificato di pensione Mod. EAD 200, il Mod. TE 08 e il provvedimento di accoglimento predisposto secondo il fac-simile allegato. In attesa dell’aggiornamento delle procedure, il Mod. PENS. 08/8 deve essere compilato direttamente dalle Sedi.
Il messaggio n. 8617 del 2 febbraio 1996 ribadisce che l’incumulabilità della pensione ai superstiti prevista dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 deve applicarsi anche quando il decesso del titolare di pensione di vecchiaia sia avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbia dato luogo alla liquidazione della rendita vitalizia.
Contenuto del modello di comunicazione e tutela dell’interessato
Il fac-simile di comunicazione della liquidazione della pensione informa l’interessato che la prestazione, pur accolta, non viene posta in pagamento quando risulti totalmente incumulabile con la rendita vitalizia di importo superiore. La comunicazione ricorda inoltre:
- l’obbligo di segnalare all’INPS ogni variazione della situazione personale e familiare rilevante;
- la possibilità di proporre ricorso al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni dal ricevimento della lettera, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 88/1989;
- la successiva azione giudiziaria entro tre anni, se il ricorso non è deciso entro 90 giorni dalla presentazione o in caso di esito negativo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970;
- la facoltà di rivolgersi a un ente di patronato per l’assistenza gratuita.
Punti principali
Principio generale di incumulabilità
Le pensioni di inabilità, reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’AGO, se liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per il medesimo evento, fino a concorrenza della rendita stessa. Restano salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Domanda di pensione con domanda di rendita vitalizia ancora pendente
Se il soggetto ha presentato domanda di rendita vitalizia al competente Ente ma la pratica non è ancora definita, la domanda di pensione non deve essere sospesa. La pensione va liquidata in via provvisoria, con obbligo per l’interessato di denunciare all’INPS, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, la successiva liquidazione della rendita. Contestualmente la Sede deve informare la struttura periferica dell’Ente competente e acquisire tempestiva comunicazione sull’esito della pratica.
Esito negativo o positivo della domanda di rendita
Se l’Ente comunica che la domanda di rendita è stata definita negativamente e non pende ricorso, la pensione deve intendersi liquidata in via definitiva. Se invece la rendita è riconosciuta, devono essere avviate immediatamente la ricostituzione della prestazione e il recupero delle somme di pensione incumulabili con la rendita, in applicazione dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995.
Liquidazione in capitale della rendita
L’incumulabilità non opera quando la rendita venga liquidata in capitale per indennizzo dell’inabilità permanente. Il documento richiama, a titolo esemplificativo, l’art. 75 del D.P.R. n. 1124/1965, che prevede la liquidazione in capitale, trascorso un decennio dalla costituzione della rendita, quando il grado di inabilità permanente sia definitivamente determinato in misura superiore al 10% e inferiore al 16%.
Rendita di passaggio
L’incumulabilità non si applica alla rendita di passaggio prevista dall’art. 150 del D.P.R. n. 1124/1965 in favore dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi con inabilità permanente non superiore all’80% che abbiano cessato l’attività lavorativa.
Trattamenti privilegiati per causa di servizio
L’incumulabilità non opera per l’assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità e la pensione privilegiata ai superstiti a carico dell’AGO per i lavoratori dipendenti. Tali trattamenti, infatti, non sono riconosciuti quando dall’evento connesso al servizio derivi il diritto a rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, richiamando l’art. 6 della legge n. 222/1984 e precedenti circolari.
Assegno continuativo mensile ai superstiti
L’incumulabilità non si applica all’assegno continuativo mensile previsto dalla legge n. 248/1976 e dall’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, in favore del coniuge e dei figli superstiti, nei casi di morte del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65% per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale. Per il diritto alla prestazione, i superstiti non devono percepire altre rendite o prestazioni economiche previdenziali continuative, né redditi pari o superiori all’assegno; se inferiori, l’assegno spetta in misura ridotta.
Assegno per assistenza personale e continuativa
L’incumulabilità non opera per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l’assistenza personale e continuativa, disciplinato dagli artt. 76 e 128 del D.P.R. n. 1124/1965. È inoltre richiamata l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 222/1984, tra l’assegno INPS ai titolari di pensione di inabilità e l’analogo assegno liquidato secondo il D.P.R. n. 1124/1965.
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