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Circolare

Circolare numero 88 del 13-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le maggiorazioni dei periodi di contribuzione ex art. 50 D.P.R. 1092/1973 devono essere riconosciute ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo di previdenza per i telefonici, mediante unificazione delle posizioni assicurative ai sensi della legge 58/1992. Vengono indicate le conseguenze sui giudizi pendenti, sulle domande già respinte, sulla rideterminazione delle riserve matematiche e sul rimborso dei contributi volontari divenuti indebiti. Sono inoltre fornite istruzioni per la ricostituzione delle pensioni già liquidate, per la documentazione da produrre nei futuri pensionamenti e per il recupero degli oneri dovuti dalle società debitrici, con applicazione degli interessi legali in caso di ritardo.

Riconoscimento delle supervalutazioni ex art. 50 D.P.R. 1092/1973 per il personale ex ASST/Ministero PP.TT. transitato a Telecom Italia e riflessi su contribuzione e pensioni

Riconoscimento delle supervalutazioni per il Fondo pensioni telefonici

La circolare disciplina il riconoscimento delle cosiddette supervalutazioni dei periodi contributivi ex art. 50 del D.P.R. 1092/1973 per il personale già dipendente dall'ASST e dal Ministero PP.TT., transitato alla ex IRITEL SpA, ora Telecom Italia SpA, ai fini del trattamento pensionistico a carico del Fondo di previdenza per i Telefonici. Lo scopo è adeguare il trattamento previdenziale mediante unificazione delle posizioni assicurative ai sensi dell'art. 5 della legge 58 del 29 gennaio 1992.

Ambito di applicazione e presupposti

Il riconoscimento riguarda i periodi di servizio maturati fino alla rispettiva data di transito alla ex IRITEL SpA, coincidente con l'inizio dell'iscrizione obbligatoria al Fondo gestito dall'Istituto. Tali periodi devono essere unificati nel Fondo e incrementati della maggiorazione convenzionale, espressa in anni, mesi e giorni, resa nota da Telecom Italia SpA e autorizzata dal Ministero del tesoro.

Poiché si tratta di maggiorazioni convenzionali riferite a particolari periodi di servizio e non di contributi effettivamente versati alle gestioni previdenziali di provenienza, non esiste alcuna somma da detrarre dalle corrispondenti riserve matematiche.

Effetti sui giudizi pendenti e sulle domande amministrative

La circolare prende atto dell'adesione di Telecom Italia SpA al riconoscimento delle supervalutazioni, con impegno a sostenere gli oneri conseguenti e a rinunciare ai giudizi pendenti. Gli Uffici Legali delle Sedi INPS devono quindi chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere nei giudizi in corso. In tale sede deve essere domandata anche la compensazione delle spese di giudizio, considerando sia la posizione precedentemente assunta dal Ministero del tesoro sia la natura opinabile della questione, sulla quale risultano anche pronunce favorevoli all'Istituto.

Viene inoltre stabilito che le domande già presentate e respinte per il riconoscimento delle supervalutazioni devono ritenersi accolte d'ufficio, anche quando sia stato proposto ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza del Fondo speciale con esito negativo.

Calcolo degli oneri e delle riserve matematiche

Le istruzioni precedenti vengono modificate limitatamente a quanto indicato dalla circolare, ferma restando la disciplina già vigente sul calcolo, sulla notifica e sulla riscossione degli oneri dovuti in applicazione della legge 58/1992.

La riserva matematica relativa a ciascuna posizione assicurativa oggetto di unificazione deve essere calcolata o rideterminata sul periodo complessivamente considerato, comprensivo del valore aggiuntivo dovuto alla supervalutazione, senza considerare il periodo eventualmente maturato nel Fondo dopo la data iniziale di iscrizione obbligatoria.

Le Sedi autonome di produzione devono verificare costantemente la regolarità dei pagamenti da parte delle società debitrici e, in caso di inadempienza, procedere al recupero giudiziale dei crediti dell'Istituto, segnalando la situazione alla Direzione Generale per le ulteriori iniziative. Le rate degli oneri versate oltre i termini devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale del 10% dalla scadenza fino all'effettivo pagamento.

Contributi volontari indebiti

I contributi volontari autorizzati in base alla circolare n. 196 del 28 giugno 1994 e successive integrazioni, se versati per coprire il periodo che, senza tener conto della supervalutazione, mancava al raggiungimento del diritto a pensione, devono essere considerati indebiti. Il relativo importo deve essere rimborsato su domanda degli interessati.

Riflessi sui trattamenti pensionistici già liquidati

I titolari di pensione già liquidata a carico del Fondo di previdenza per i telefonici senza tener conto della supervalutazione hanno diritto al riconoscimento dei periodi contributivi ex art. 50 del D.P.R. 1092/1973.

Su domanda dell'interessato, corredata dalla dichiarazione aziendale che attesti il periodo di maggiorazione convenzionale, le Sedi devono procedere alla ricostituzione della pensione, secondo le istruzioni già diramate con il messaggio n. 09248 del 2 febbraio 1994, oppure, se necessario, alla retrodatazione della decorrenza. Occorre tener conto dell'anzianità contributiva maturata alla cessazione dal servizio o all'ultimo contributo volontario versato, includendo i periodi di supervalutazione.

La ricostituzione produce effetto ex tunc secondo le norme del Fondo per i telefonici, comprese quelle dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che disciplina la pensione di anzianità a carico del Fondo stesso.

Futuri pensionandi e decorrenza degli interessi

Per i futuri pensionandi, la maggiorazione deve risultare da apposita dichiarazione aziendale da allegare alla documentazione necessaria per la liquidazione della pensione.

Sui conguagli a credito a favore dei pensionati, derivanti dalla ricostituzione, devono essere corrisposti gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda di pensione oppure, se successiva, dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.

Punti principali

Riconoscimento delle supervalutazioni e unificazione delle posizioni

Per il personale già dipendente dall'ASST e dal Ministero PP.TT., transitato alla ex IRITEL SpA, ora Telecom Italia SpA, sono riconosciute le supervalutazioni dei periodi contributivi previste dall'art. 50 del D.P.R. 1092/1973 ai fini del trattamento pensionistico a carico del Fondo di previdenza per i Telefonici. Il riconoscimento avviene tramite unificazione delle posizioni assicurative nel Fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 58 del 29 gennaio 1992, includendo i periodi complessivamente maturati fino alla data di transito, incrementati della maggiorazione convenzionale resa nota da Telecom Italia SpA e autorizzata dal Ministero del tesoro.

Effetti sui giudizi pendenti e sulle domande respinte

Poiché Telecom Italia SpA ha aderito al riconoscimento delle supervalutazioni e si è impegnata a sostenere i relativi oneri, gli Uffici Legali delle Sedi INPS devono chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere nei giudizi pendenti. Deve inoltre essere domandata la compensazione delle spese di giudizio, richiamando la posizione dell'Istituto e la natura opinabile della materia. Le domande già respinte per il riconoscimento delle supervalutazioni devono considerarsi accolte d'ufficio, anche se sia intervenuto ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza del Fondo speciale con esito negativo.

Calcolo della riserva matematica e oneri contributivi

La riserva matematica va calcolata o rideterminata sul periodo complessivamente considerato, comprensivo del valore aggiuntivo delle supervalutazioni, senza tenere conto del periodo maturato nel Fondo dopo la data iniziale di iscrizione obbligatoria. Poiché le maggiorazioni convenzionali non derivano da specifici contributi versati presso le gestioni previdenziali di provenienza, nessuna somma può essere detratta dalle corrispondenti riserve matematiche. Restano ferme le altre disposizioni in materia di calcolo, notifica e riscossione degli oneri ex legge 58/1992; le Sedi autonome di produzione devono vigilare sulla regolarità dei pagamenti e, in caso di inadempienza, procedere al recupero giudiziale dei crediti e segnalare la situazione alla Direzione Generale. Le rate pagate oltre i termini devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale del 10% dalla scadenza fino al versamento effettivo.

Contributi volontari indebiti e loro rimborso

I contributi volontari eventualmente versati in base alla circolare n. 196 del 28 giugno 1994 e successive integrazioni, quando servivano a coprire il periodo mancante per il diritto a pensione solo perché non era stata considerata la supervalutazione, devono essere considerati indebiti. Tali somme sono rimborsabili su domanda degli interessati.

Ricostituzione delle pensioni già liquidate

I titolari di pensione già liquidata a carico del Fondo per i telefonici senza tener conto della supervalutazione hanno diritto al riconoscimento dei periodi ex art. 50 D.P.R. 1092/1973. Su domanda dell'interessato, corredata dalla dichiarazione aziendale attestante il periodo di maggiorazione convenzionale, le Sedi devono procedere alla ricostituzione della pensione o, se necessario, alla retrodatazione della decorrenza, tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata alla cessazione del servizio o all'ultimo contributo volontario versato, comprensiva dei periodi di supervalutazione. La ricostituzione produce effetti ex tunc secondo le norme del Fondo, comprese quelle dell'art. 10 della legge 672/1973 sulla pensione di anzianità.

Istruzioni per i futuri pensionandi e interessi sui conguagli

Per i pensionandi futuri, la maggiorazione deve risultare da apposita dichiarazione aziendale da allegare alla documentazione di pensione. Sui conguagli a credito derivanti dalla ricostituzione della pensione devono essere corrisposti gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda di pensione, oppure dalla data di perfezionamento dei requisiti se successiva alla domanda.

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