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Circolare

Circolare numero 92 del 24-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova sanatoria contributiva e assistenziale introdotta dall’art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, applicabile dal 30 marzo 1996 e rivolta a tutte le categorie di contribuenti. Vengono definiti i soggetti ammessi, i periodi regolarizzabili, il calcolo delle somme aggiuntive ridotte, le scadenze del 31 maggio 1996 e la possibilità di pagamento rateale in funzione dell’ammontare del debito. Sono inoltre disciplinati gli effetti estintivi su sanzioni amministrative e penali, il mantenimento di sgravi e fiscalizzazione, le posizioni del settore agricolo, la modulistica operativa e il trattamento di versamenti tardivi di rate già dovute ai sensi del precedente condono ex L. n. 724/1994, nonché l’estinzione dei crediti fino a Lire 50.000 in essere al 30 marzo 1996.

Condono contributivo e assistenziale ex D.L. n. 166/1996: termini, modalità, modulistica e casi particolari

Condono contributivo e assistenziale ex D.L. n. 166/1996

La circolare illustra la disciplina della nuova sanatoria contributiva e assistenziale introdotta dall’art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 1996 ed entrato in vigore il 30 marzo 1996. La misura riguarda tutte le categorie di contribuenti tenuti al versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali e si affianca a specifiche disposizioni sui pagamenti tardivi del precedente condono e sui crediti di modesto importo.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La sanatoria si applica ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assistenziali e consente, in caso di regolarizzazione:

  • la riduzione delle sanzioni civili per omesso o tardivo versamento, con applicazione del tasso annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% del debito contributivo complessivo oggetto di regolarizzazione;
  • l’esonero dalle sanzioni amministrative e l’estinzione dei reati previsti in materia di versamento di contributi o premi;
  • il mantenimento dei benefici di sgravi e fiscalizzazione, in caso di regolarizzazione.

Sono distinti due grandi gruppi di destinatari:

  • i soggetti di nuova iscrizione, cioè coloro che denunciano per la prima volta la propria posizione presso gli sportelli unificati/polifunzionali INPS, INAIL, Camere di Commercio e Commissioni provinciali per l’artigianato;
  • i soggetti già iscritti, ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati in ritardo relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995.

Termini e scadenze

Il termine centrale fissato dalla circolare è il 31 maggio 1996, che vale:

  • per il versamento in unica soluzione dei contributi dovuti e delle somme aggiuntive ridotte;
  • per il versamento della prima rata, se si opta per il pagamento rateale;
  • per la presentazione della domanda di condono;
  • per l’allegazione della ricevuta di pagamento e della documentazione richiesta.

Per i soggetti di nuova iscrizione, la regolarizzazione riguarda i periodi contributivi maturati fino alla data della prima denuncia, che può essere presentata fino al medesimo termine del 31 maggio 1996.

Periodi regolarizzabili

La circolare delimita i periodi suscettibili di regolarizzazione, purché non prescritti:

  • per i soggetti già iscritti, i periodi fino al 31 dicembre 1995;
  • per i soggetti di nuova iscrizione, i periodi fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione.

Sono richiamate le diverse scansioni per categoria contributiva, tra cui:

  • mese di dicembre 1995 per i versamenti con sistema DM10;
  • quarto trimestre 1995 per artigiani e commercianti;
  • anno 1992 per liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;
  • anno 1991 per i cittadini non mutuati;
  • per il settore agricolo, valgono le specifiche indicazioni contenute nella parte dedicata.

Calcolo della somma aggiuntiva ridotta

La somma aggiuntiva va calcolata applicando il tasso annuo del 17% dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del contributo fino alla data del pagamento. Il tetto del 50% non si riferisce al singolo periodo, ma all’ammontare complessivo dei contributi da regolarizzare nei confronti di ciascun ente, considerando sia i contributi ancora da versare sia quelli già pagati in ritardo.

Pagamento rateale

L’art. 3, comma 3, consente il pagamento anche in forma rateale, con rate bimestrali di uguale importo. Il numero delle rate dipende dall’ammontare del debito complessivo:

  • fino a 1 miliardo: 4 rate;
  • oltre 1 miliardo e fino a 5 miliardi: 7 rate;
  • oltre 5 miliardi e fino a 20 miliardi: 9 rate;
  • oltre 20 miliardi: 14 rate.

Le scadenze indicate partono dalla prima rata del 31 maggio 1996 e proseguono con cadenza bimestrale fino, rispettivamente, al 30 novembre 1996, 31 maggio 1997, 30 settembre 1997 e 31 luglio 1998, secondo la fascia di debito. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento; la circolare fornisce anche le aliquote corrispondenti alle varie scadenze. Le scadenze che cadono di domenica si intendono prorogate al primo giorno non festivo successivo.

Per i contribuenti che versano presso più sedi INPS, il riferimento per stabilire la fascia di rateazione è l’ammontare del debito complessivo verso l’Istituto, non quello delle singole posizioni. La circolare raccomanda di evidenziare tale circostanza in domanda, indicando le varie posizioni aperte presso le diverse sedi.

Effetti estintivi della regolarizzazione

La regolarizzazione comporta l’estinzione:

  • dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;
  • delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento dei contributi.

In relazione alle sanzioni amministrative per omessa o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive, la circolare chiarisce che l’esonero opera se i modelli DM10, DM10/S, O1M e O3M vengono presentati entro il 31 maggio 1996. Non si estinguono, invece, gli illeciti amministrativi per omesso pagamento dei contributi se non in presenza anche del pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni civili ridotte, con conseguente possibile archiviazione del procedimento.

Sgravi, fiscalizzazione e altri casi particolari

La sanatoria preserva i benefici della fiscalizzazione e degli sgravi: non si applicano infatti le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989 che altrimenti comporterebbero la perdita di tali agevolazioni.

La circolare estende inoltre la possibilità di regolarizzazione alle somme dovute in relazione alla procedura di mobilità, in particolare all’anticipazione prevista dall’art. 4, comma 3, della L. n. 223/1991 e alle somme dovute ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della medesima legge e successive modifiche.

Restano escluse dalla sanatoria le omesse trattenute di pensione e le relative penalità previste dall’art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488/1968, relative al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Settore agricolo

La circolare dedica una parte specifica al settore agricolo, precisando che anche tali contribuenti possono avvalersi della nuova sanatoria ex D.L. n. 166/1996. Viene tuttavia evidenziato che il termine del 31 marzo 1996, previsto dalla disciplina speciale della L. n. 724/1994 come modificata dal D.L. n. 181/1996, è già scaduto per alcune categorie agricole. Ne consegue che i soggetti del comparto che non hanno usufruito della precedente disciplina speciale possono ora regolarizzare le proprie posizioni con la nuova sanatoria, ma senza alcun raccordo o commistione tra le due procedure.

Per il settore agricolo la circolare precisa inoltre che:

  • sono regolarizzabili le posizioni debitorie non prescritte fino al 31 dicembre 1995;
  • per i versamenti tardivi effettuati prima del 31 dicembre 1995 si è già prodotta l’estinzione automatica delle somme aggiuntive in base alla disciplina precedente;
  • i versamenti tardivi oggetto di sanatoria ex art. 3, comma 2, possono riguardare solo pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 1995.

Rate tardive del precedente condono ex L. n. 724/1994

L’art. 3, comma 5, disciplina i versamenti tardivi delle rate successive alla prima dovute per le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell’art. 18, commi 1-3, della L. n. 724/1994 e successive modificazioni e proroghe. La circolare chiarisce che sono considerati validi, anche se una o più rate successive alla prima non siano state pagate, i versamenti tardivi effettuati prima del 30 marzo 1996, purché gli interessati versino entro il 31 maggio 1996 gli interessi all’8% annuo, calcolati fino alla data dell’effettivo pagamento tardivo.

Il principio opera anche quando una rata intermedia non sia stata affatto corrisposta: in tal caso la validazione riguarda i versamenti effettivamente eseguiti, con imputazione secondo i criteri di convalida parziale del condono. Per il settore agricolo, invece, la disposizione è considerata in pratica non applicabile per effetto della disciplina speciale già intervenuta.

Estinzione dei crediti fino a Lire 50.000

L’art. 3, comma 6, dispone l’estinzione dei crediti per contributi o premi di importo non superiore a Lire 50.000, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 30 marzo 1996. L’estinzione comprende anche accessori di legge e sanzioni, senza luogo a riscossione.

La circolare precisa che:

  • se il credito riguarda contributi, i relativi accessori e sanzioni restano estinti anche se di importo diverso;
  • se il credito riguarda solo sanzioni e interessi, l’estinzione opera entro il limite di Lire 50.000;
  • la disposizione è sostanzialmente identica a precedenti norme di analogo contenuto, per le quali si rinvia alle istruzioni già emanate.

Modulistica, procedure operative e riscossione

Per agevolare le operazioni sono predisposti moduli specifici, con testo unificato per l’uso congiunto presso INPS e INAIL. Le tipologie richiamate sono:

  • modulo Aziende;
  • modulo Artigiani;
  • modulo Commercianti;
  • modulo Addetti servizi familiari e domestici;
  • modulo Cittadini non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;
  • modulo Contributi agricoli.

Per le aziende, gli artigiani e i commercianti la modulistica comprende sezioni o quadri per separare contributi ancora da versare e contributi già versati in ritardo, così da consentire il controllo del tetto del 50%. Per gli addetti ai servizi familiari e domestici la modulistica è semplificata e la circolare richiama istruzioni specifiche già fornite in precedenza. Per il settore agricolo sono previsti due prospetti distinti: uno per datori di lavoro e concedenti e uno per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale.

I versamenti devono affluire su appositi conti correnti postali distinti per sede e categoria. Per INAIL i bollettini sono personalizzati dalla Direzione centrale per l’informatica; per INPS si prevede lo scambio di bollettini tra sedi interessate. La circolare raccomanda che i bollettini siano compilati integralmente e che la causale specifichi trattarsi di "condono contributivo ex art. 3 del D.L. n. 166/1996", con indicazione della matricola, del codice fiscale o di altro elemento identificativo.

Indicazioni organizzative e assistenza all’utenza

La distribuzione della modulistica avviene tramite le sedi regionali, con consegna entro la prima settimana di maggio. Le sedi sono invitate a organizzare con tempestività la distribuzione, a evitare sprechi e a garantire assistenza puntuale ai contribuenti. È richiesto di non ritardare le richieste di regolarizzazione in attesa dei moduli, potendo in ogni caso utilizzare temporaneamente bollettini già predisposti o in bianco con il numero di conto corrente. La circolare invita infine a dare la massima diffusione alle istruzioni e a trasmetterne copia alle corrispondenti sedi INAIL.

Punti principali

Nuova sanatoria contributiva e assistenziale

L’art. 3 del D.L. n. 166/1996 introduce una nuova regolarizzazione agevolata, distinta e autonoma rispetto ai precedenti condoni, in particolare rispetto alla L. n. 724/1994. La misura si applica dal 30 marzo 1996 e riguarda tutte le categorie di contribuenti tenuti al versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali.

Soggetti ammessi e periodi regolarizzabili

Possono aderire sia i soggetti di nuova iscrizione, che regolarizzano i periodi precedenti alla prima denuncia presentata agli sportelli unificati/polifunzionali, sia i soggetti già iscritti, per i contributi o premi omessi o pagati in ritardo relativi a periodi maturati fino al 31 dicembre 1995. Per le nuove iscrizioni l’agevolazione riguarda i periodi fino alla data di presentazione della denuncia, comunque non oltre il 31 maggio 1996.

Scadenza unica del 31 maggio 1996

Il termine generale per il pagamento agevolato, per la presentazione della domanda di condono e per il versamento della prima rata è fissato al 31 maggio 1996. Entro tale data devono essere allegati alla domanda l’attestazione del pagamento e la documentazione richiesta dai moduli.

Calcolo delle somme aggiuntive e limite del 50%

Le somme aggiuntive sono ridotte applicando il tasso annuo del 17% per il periodo dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino alla data del pagamento in unica soluzione o della prima rata. Il beneficio è comunque contenuto entro il 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione per ciascun ente interessato.

Pagamento rateale del debito

La regolarizzazione può avvenire in unica soluzione oppure in rate bimestrali di uguale importo. Il numero delle rate dipende dall’ammontare del debito: 4 rate fino a 1 miliardo, 7 rate oltre 1 e fino a 5 miliardi, 9 rate oltre 5 e fino a 20 miliardi, 14 rate oltre 20 miliardi. Le rate successive alla prima scontano interessi dell’8% annuo; la circolare riporta anche le aliquote da applicare alle singole scadenze.

Effetti estintivi e mantenimento dei benefici

La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento contributivo e le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento dei contributi. In caso di regolarizzazione non si applica inoltre la perdita dei benefici di fiscalizzazione e sgravi prevista dall’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989.

Settore agricolo, rateazioni in corso e casi esclusi

Per il settore agricolo la circolare chiarisce che la nuova sanatoria si applica anche alle posizioni non definite con la disciplina speciale precedentemente scaduta, ma senza commistioni con le procedure pregresse. Sono trattate anche le rateazioni in corso, le somme relative alla mobilità e l’esclusione delle omesse trattenute di pensione ex art. 40 del D.P.R. n. 488/1968, che non rientrano nel condono.

Versamenti tardivi delle rate del precedente condono

L’art. 3, comma 5, consente di considerare validi i versamenti tardivi delle rate successive alla prima dovute per il condono ex art. 18, commi 1-3, della L. n. 724/1994 e successive modifiche, purché gli interessati versino entro il 31 maggio 1996 gli interessi all’8% annuo calcolati sul ritardo. La disposizione riguarda solo i pagamenti effettuati prima del 30 marzo 1996.

Estinzione dei crediti fino a Lire 50.000

L’art. 3, comma 6, prevede l’estinzione dei crediti per contributi o premi non superiori a Lire 50.000, in essere al 30 marzo 1996, comprensivi di accessori e sanzioni, senza luogo a riscossione. La circolare precisa che se il credito riguarda solo sanzioni e interessi l’estinzione opera entro il limite di Lire 50.000.

Modulistica e operatività

Viene descritta una modulistica unificata per aziende, artigiani, commercianti, addetti ai servizi familiari e domestici, cittadini non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, nonché per i contributi agricoli. Sono previste istruzioni per la ricezione, la distribuzione, la prestampa dei bollettini postali, la compilazione dei quadri specifici e la gestione dei versamenti presso i diversi enti e sedi.

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