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Circolare

Circolare numero 93 del 26-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni operative per applicare il decreto-legge n. 166 del 1996, che disciplina il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994. Vengono chiariti gli effetti sui giudizi pendenti, sulle sentenze non passate in giudicato, sulle sentenze definitive e sulle nuove liquidazioni delle pensioni ai superstiti. La circolare indica inoltre le modalità istruttorie per le domande già presentate, i redditi da acquisire per l’applicazione delle due sentenze, l’aggiornamento delle procedure automatizzate e l’uso di modelli reddituali specifici.

Istruzioni applicative del D.L. 28 marzo 1996, n. 166 su rimborsi e riliquidazione delle pensioni

Istruzioni applicative del D.L. 28 marzo 1996, n. 166 sui rimborsi derivanti dalle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994

La circolare interviene per fornire le prime indicazioni operative agli enti previdenziali in ordine all’applicazione del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, entrato in vigore il 30 marzo 1996. Il decreto disciplina il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, stabilendo al contempo regole specifiche per i giudizi pendenti, per le sentenze definitive e per la gestione amministrativa delle domande di riliquidazione.

Ambito della disciplina e criterio generale di rimborso

Il decreto riconosce il diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità al 30 marzo 1996, data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il rimborso non avviene in contanti, ma mediante assegnazione di titoli di Stato aventi libera circolazione. La corresponsione è articolata in sei annualità sulla base di elenchi riepilogativi trasmessi annualmente dagli enti previdenziali al Ministero del Tesoro. Il taglio minimo dei titoli, nonché le procedure e i criteri di assegnazione agli aventi diritto tramite l’ente previdenziale competente, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Per gli importi residuali che eccedono il taglio minimo dei titoli di Stato, la liquidazione avviene direttamente da parte degli enti previdenziali. Nella determinazione dell’importo maturato al 31 dicembre 1995 non devono essere computati interessi e rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti interessi nella misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente; gli enti, nella trasmissione degli elenchi, devono tener conto di tali interessi.

Effetti sui giudizi pendenti e sui provvedimenti giudiziali

La circolare chiarisce che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto n. 166, i giudizi pendenti al 30 marzo 1996 sono estinti d’ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.

Inoltre, i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. Ne consegue che, in presenza di sentenze provvisoriamente esecutive, non può essere disposto il pagamento in contanti di arretrati riferiti a periodi compresi entro il 31 dicembre 1995. Restano salvi solo i pagamenti già eseguiti.

Diversa è la situazione delle sentenze passate in giudicato anteriormente al 30 marzo 1996, le quali devono essere eseguite secondo le consuete modalità, con pagamento in contanti degli arretrati anche per i periodi antecedenti il 1 gennaio 1996.

Nuove liquidazioni delle pensioni ai superstiti

Le pensioni ai superstiti di nuova liquidazione continuano ad essere definite in applicazione della sentenza n. 495, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 53 del 20 febbraio 1995 e nei messaggi n. 1617 del 19 aprile 1995, n. 15446 del 6 luglio 1995, n. 16661 del 15 luglio 1995 e n. 25146 del 22 settembre 1995.

La circolare non modifica tale impostazione, ma richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità di mantenere l’operatività già in corso per le nuove liquidazioni, in attesa dell’aggiornamento complessivo delle procedure.

Domande già presentate e istruttoria delle posizioni interessate

In attesa delle istruzioni per la riliquidazione delle pensioni interessate alle sentenze n. 495 e n. 240, le Sedi devono comunque istruire le domande già presentate dagli interessati.

Per le pensioni rientranti nell’ambito della sentenza n. 240, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto n. 166, devono essere acquisiti i redditi relativi agli anni dal 1983 in poi. Per tale acquisizione deve essere utilizzato il Mod. RED TM/240, allegato alla circolare, da riprodurre localmente.

Per l’applicazione della sentenza n. 495, la circolare distingue tra diverse fattispecie:

  • per le pensioni ai superstiti di assicurato deceduto successivamente al 30 settembre 1983, deve essere acquisito il reddito dell’assicurato nell’anno del decesso;
  • per i decessi di assicurato intervenuti successivamente al 31 dicembre 1993, deve essere acquisito anche il reddito conseguito dal coniuge nell’anno della morte dell’assicurato;
  • per i decessi avvenuti anteriormente al mese di dicembre, deve essere acquisito anche il reddito dell’anno precedente a quello della morte, salvo che nell’anno del decesso siano cessati redditi o quote di reddito per cause diverse dalla morte.

Per tali adempimenti devono essere utilizzati il Mod. RED TM/495-1 per i dati dell’assicurato e il Mod. RED TM/495-2 per i dati del coniuge, quando necessari; anche questi moduli devono essere riprodotti localmente.

La circolare precisa inoltre che, qualora l’interessato abbia chiesto la riliquidazione senza indicare in modo preciso la sentenza di riferimento, la domanda deve comunque considerarsi validamente presentata e va istruita con riguardo alla sentenza o alle sentenze applicabili. Viene inoltre sottolineata l’urgenza di sistemare le posizioni nelle quali non sia stato ancora operato il trasferimento del trattamento minimo in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 638 del 1983.

Aggiornamento delle procedure di calcolo e gestione degli arretrati

Le procedure automatizzate di calcolo sono in fase di aggiornamento per consentire la riliquidazione delle pensioni interessate dalle sentenze n. 495 e n. 240 in conformità al decreto n. 166. In tale ambito sarà prevista la gestione degli arretrati spettanti fino al 31 dicembre 1995, da corrispondere in titoli di Stato agli interessati oppure ai loro superstiti aventi diritto alla pensione nei casi di decesso intervenuto prima del 30 marzo 1996.

Nell’attesa dell’aggiornamento delle procedure, le Sedi possono procedere soltanto alla ricostituzione delle pensioni interessate da sentenza passata in giudicato anteriormente al 30 marzo 1996, per le quali gli arretrati devono essere corrisposti in contanti anche per periodi antecedenti il 1 gennaio 1996. La circolare ricorda inoltre che, al momento, le procedure di ricostituzione risultano aggiornate solo per il ricalcolo in applicazione della sentenza n. 495, mentre sono in corso le modifiche necessarie per la riliquidazione in applicazione della sentenza n. 240.

Applicazione automatica della sentenza n. 495 e tempi di pagamento

Per le pensioni ai superstiti provenienti da pensione diretta integrata al minimo e per un numero limitato di pensioni ai superstiti di assicurati deceduti successivamente al 31 dicembre 1951 e anteriormente al 1 ottobre 1983, l’applicazione della sentenza n. 495 avverrà in via automatica, limitatamente alla quota relativa al periodo dal 1 gennaio 1996 in poi.

La riliquidazione riguarderà circa 730.000 pensioni. Il pagamento nella nuova misura avverrà con la rata di giugno/luglio 1996, con corresponsione anche degli aumenti spettanti dal 1 gennaio al 31 maggio 1996. Resta tuttavia ferma la necessità di procedere alla ricostituzione anche per tali pensioni, ai fini del calcolo di quanto dovuto in titoli di Stato per i periodi anteriori al 1 gennaio 1996.

Modelli allegati per la dichiarazione dei redditi

La circolare allega tre modelli di comunicazione dei redditi, destinati a supportare l’istruttoria delle domande:

  • Mod. RED TM/240, per i redditi da indicare ai fini della sentenza n. 240;
  • Mod. RED TM/495-1, per i redditi dell’assicurato deceduto;
  • Mod. RED TM/495-2, per i redditi del coniuge, nei casi in cui siano necessari.

I modelli richiedono l’indicazione dei redditi assoggettabili a IRPEF e contengono la dichiarazione di responsabilità dell’interessato circa la completezza e veridicità dei dati forniti, nonché l’impegno a comunicare ogni variazione entro 30 giorni dal suo verificarsi, con avviso circa le conseguenze delle comunicazioni omesse o incomplete, incluse le responsabilità di legge e il recupero delle somme indebitamente riscosse.

Punti principali

Ambito del decreto e modalità di rimborso

Il decreto-legge n. 166/1996 prevede il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 a favore dei soggetti interessati e dei loro superstiti con diritto alla reversibilità al 30 marzo 1996. Il rimborso avviene mediante assegnazione di titoli di Stato a libera circolazione, distribuiti in sei annualità sulla base di elenchi riepilogativi trasmessi dagli enti previdenziali al Ministero del Tesoro. Gli importi residui eccedenti il taglio minimo dei titoli sono liquidati direttamente dagli enti; per importi maturati non si considerano interessi e rivalutazione monetaria, mentre per gli anni successivi sono dovuti interessi commisurati alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo.

Effetti sui giudizi pendenti e sulle sentenze

I giudizi pendenti al 30 marzo 1996 sono dichiarati estinti d’ufficio, con compensazione delle spese. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto e, pertanto, non possono comportare il pagamento in contanti di arretrati per periodi fino al 31 dicembre 1995, salvo quanto già eseguito. Le sentenze passate in giudicato prima del 30 marzo 1996 restano invece eseguibili secondo le ordinarie modalità, con pagamento in contanti anche per arretrati relativi a periodi antecedenti il 1 gennaio 1996.

Nuove liquidazioni e pensioni ai superstiti

Le nuove pensioni ai superstiti continuano ad essere definite secondo la disciplina della sentenza n. 495 e secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 53 del 20 febbraio 1995 e i successivi messaggi richiamati. Per la riliquidazione delle pensioni interessate dalle sentenze n. 495 e n. 240 le Sedi devono istruire le domande già presentate, acquisendo i dati reddituali necessari secondo i modelli allegati. Per le pensioni rientranti nella sentenza n. 240 occorre raccogliere i redditi dal 1983 in poi; per la sentenza n. 495 occorre acquisire il reddito dell’assicurato nell’anno del decesso e, in alcuni casi, anche quello del coniuge.

Modelli e dati reddituali da acquisire

Per la sentenza n. 240 deve essere utilizzato il Mod. RED TM/240, relativo ai redditi di ciascun anno richiesto. Per la sentenza n. 495 devono essere usati il Mod. RED TM/495-1 per i redditi dell’assicurato e il Mod. RED TM/495-2 per quelli del coniuge quando necessari. I moduli devono essere riprodotti localmente. La circolare precisa che, se l’istanza di riliquidazione non indica esattamente la sentenza invocata, la domanda si considera comunque validamente presentata e va istruita con riferimento alla disciplina applicabile.

Aggiornamento delle procedure automatizzate e tempi di riliquidazione

Le procedure di calcolo delle pensioni sono in aggiornamento per consentire la riliquidazione in conformità al decreto n. 166 e la gestione degli arretrati fino al 31 dicembre 1995 in titoli di Stato. In attesa dell’aggiornamento, le Sedi possono ricostituire solo le pensioni fondate su sentenze passate in giudicato prima del 30 marzo 1996, con pagamento in contanti degli arretrati anche per i periodi antecedenti il 1 gennaio 1996. Per le pensioni ai superstiti provenienti da pensione diretta integrata al minimo e per un numero limitato di casi specifici, l’applicazione della sentenza n. 495 avverrà automaticamente solo dal 1 gennaio 1996 in poi. La riliquidazione interesserà circa 730.000 pensioni, con pagamento della nuova misura nella rata di giugno/luglio 1996 e corresponsione anche degli aumenti spettanti dal 1 gennaio al 31 maggio 1996, fermo restando il successivo calcolo degli importi da rimborsare in titoli di Stato per i periodi anteriori al 1 gennaio 1996.

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