Circolare numero 16 del 22-04-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama l’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995, chiarendo che gli accertamenti ispettivi previdenziali e assicurativi devono sempre essere formalizzati in un verbale e notificati anche quando non emergano irregolarità. Viene precisato il contenuto del verbale "negativo", che deve riportare gli accertamenti svolti ma non costituisce certificazione di correntezza o regolarità contributiva per gare d’appalto o liquidazioni finali. La circolare ricorda inoltre il valore probatorio dei verbali ispettivi e invita gli operatori di vigilanza ad attenersi uniformemente alla normativa.
Verbale di accertamento ispettivo obbligatorio anche in caso di regolarità
Verbale di accertamento ispettivo anche in caso di regolarità
La circolare disciplina la formazione e la notifica dei verbali ispettivi in materia previdenziale e assicurativa, con particolare attenzione ai casi in cui l’ispezione si concluda senza rilievi. Il documento chiarisce che, anche in assenza di irregolarità, il verbale deve essere comunque redatto e notificato, in applicazione dell’art. 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Obbligo di redazione e notifica del verbale
La norma richiamata stabilisce che gli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti dei datori di lavoro devono risultare da appositi verbali. La circolare precisa che tale obbligo opera non solo quando vengano accertate violazioni, ma anche nei casi di constatata regolarità. Di conseguenza, la visita ispettiva deve sempre sfociare in un verbale di accertamento, che va notificato all’impresa interessata.
Contenuto del verbale "negativo"
Nel caso in cui non emergano inadempienze a carico dell’impresa, il verbale deve comunque riportare:
- i dati identificativi dell’impresa;
- gli accertamenti effettuati;
- la formula espressamente indicata dalla circolare, secondo cui, sulla base della documentazione esaminata e per il periodo oggetto di ispezione, non sono state riscontrate omissioni contributive e non si procede alla rilevazione di debiti.
La stessa formula deve inoltre precisare che la redazione del verbale di ispezione "negativo" non attesta la correntezza contributiva e che resta salva la possibilità di recuperare eventuali differenze contributive che dovessero emergere in successivi controlli.
Effetti del verbale e limiti probatori rispetto alla regolarità contributiva
La circolare sottolinea che il verbale di ispezione negativo non può essere utilizzato come certificazione di correntezza o regolarità contributiva. Pertanto, esso non è idoneo a comprovare la regolarità richiesta per:
- la partecipazione a gare d’appalto;
- la liquidazione di conti finali.
Il documento ispettivo ha quindi una funzione probatoria e ricognitiva, ma non sostituisce gli strumenti specificamente destinati ad attestare la regolarità contributiva.
Valore probatorio dei verbali ispettivi
Viene ricordato che i verbali redatti dagli ispettori di vigilanza sono documenti assistiti da particolare valore probatorio. Essi costituiscono prova fino a querela di falso delle operazioni compiute, degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni raccolte dall’ispettore verbalizzante. Per contro, il contenuto dei documenti esaminati e delle dichiarazioni raccolte fa fede fino a prova contraria.
A sostegno di tale impostazione viene richiamata la giurisprudenza, in particolare la Cassazione n. 3853/95, che ribadisce l’efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e la valutabilità, da parte del giudice, degli altri elementi acquisiti nel corso dell’ispezione.
Indicazioni operative
In chiusura, la circolare raccomanda agli operatori di vigilanza di attenersi rigorosamente alla normativa richiamata, al fine di garantire uniformità di indirizzo nella redazione e nella notifica dei verbali ispettivi.
Punti principali
Obbligo di verbale anche in caso di esito regolare
La legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 20, stabilisce che gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa, quando effettuati nei confronti dei datori di lavoro, devono risultare da appositi verbali. La notifica del verbale è obbligatoria anche quando la visita ispettiva non rilevi inadempienze o irregolarità a carico dell’impresa controllata.
Contenuto del verbale di ispezione negativo
Quando dall’ispezione non emergono omissioni contributive, deve comunque essere redatto il verbale di accertamento. Nel verbale vanno indicati i dati identificativi dell’impresa e gli accertamenti effettuati, con l’inserimento della formula che attesta, sulla base della documentazione esaminata e per il periodo oggetto di ispezione, l’assenza di omissioni contributive e la mancata rilevazione di debiti, precisando però che ciò non attesta la correntezza contributiva e che resta riservata la possibilità di recuperare eventuali differenze contributive emerse in successivi controlli.
Limiti del verbale rispetto alla certificazione di regolarità
Il verbale di ispezione "negativo" non può essere utilizzato come certificazione di correntezza e/o regolarità contributiva, né per la partecipazione a gare d’appalto né per la liquidazione di conti finali. La circolare distingue quindi chiaramente il verbale ispettivo dalla documentazione che attesta la regolarità contributiva.
Valore probatorio dei verbali ispettivi
I verbali redatti dagli ispettori di vigilanza sono considerati documenti dotati di particolare valore probatorio. Essi fanno piena prova, fino a querela di falso, delle operazioni compiute, degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni raccolte dall’ispettore; fanno invece fede fino a prova contraria per quanto riguarda il contenuto dei documenti esaminati e delle dichiarazioni acquisite.
Richiamo alla giurisprudenza e uniformità di comportamento
La circolare richiama la giurisprudenza, in particolare la Cassazione n. 3853/95, che conferma la forza probatoria degli atti redatti dai funzionari degli enti previdenziali, assistenziali o dell’ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 2700 c.c. Viene infine raccomandato agli operatori di vigilanza di attenersi alla normativa per garantire uniformità di indirizzo.
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