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Circolare

Circolare numero 89 del 15-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica un parziale sblocco dei benefici accessori previsti per i contratti di solidarietà, limitatamente alle aziende che abbiano presentato istanza ai competenti Uffici regionali del lavoro entro il 31 marzo 1994. Sono richiamate le istruzioni già fornite in materia di integrazione salariale, contributo al datore di lavoro e agevolazioni contributive, con precisazione che queste ultime sono scadute al 31 dicembre 1995 e devono essere richieste tramite regolarizzazione contributiva. Le sedi INPS devono individuare le imprese aventi diritto sulla base della data di presentazione dell’istanza e comunicare la possibilità di fruire dei benefici; per le posizioni interessate va eliminato il codice autorizzativo "8W". Resta riservata l’emanazione di ulteriori istruzioni per le domande presentate dopo il 1° aprile 1994, mentre per i contratti stipulati dopo il 14 giugno 1995 si rinvia alla circolare n. 223/1995.

Parziale sblocco dei benefici accessori per i contratti di solidarietà stipulati tra il 1° gennaio 1993 e il 14 giugno 1995

Parziale sblocco dei benefici accessori per i contratti di solidarietà

La circolare disciplina un parziale sblocco dei benefici accessori connessi ai contratti di solidarietà stipulati tra il 1° gennaio 1993 e il 14 giugno 1995. L’intervento riguarda, in particolare, le aziende che abbiano presentato istanza ai competenti U.R.L.M.O. entro il 31 marzo 1994 e che non abbiano già beneficiato delle provvidenze per effetto di precedenti provvedimenti.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si inserisce nel sistema di agevolazioni previsto dall’art. 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che disciplina gli interventi urgenti a sostegno dell’occupazione, con specifico richiamo ai commi 2, 4 e 13. Viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 25 ottobre 1994, adottato per individuare criteri di priorità in ragione dei limiti finanziari esistenti, nonché l’interpretazione autentica contenuta nell’art. 5, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572.

Criteri di priorità per la concessione dei benefici

Il decreto ministeriale 25 ottobre 1994 stabilisce due criteri di priorità per la concessione dei benefici:

  • la data dell’accordo, ove esistente, intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e società controllate e/o collegate a un unico gruppo industriale;
  • l’ordine cronologico di inoltro delle istanze al competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, desumibile dalla data di protocollo.

Nel caso di più istanze relative alla stessa impresa, per effetto della sua articolazione territoriale, si considera la data di protocollo più favorevole. L’INPS e l’INPGI sono tenuti ad applicare tali criteri in sede di esecuzione dei singoli decreti di concessione.

Benefici spettanti ai lavoratori e ai datori di lavoro

La circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 212 del 13 luglio 1994, paragrafo 6 e allegato 2, per la maggiorazione del trattamento base di integrazione salariale pari al 25% o al 15% a seconda della collocazione territoriale dell’impresa. Richiama inoltre la circolare n. 241 del 2 agosto 1994 per il contributo spettante al datore di lavoro, pari al 25% della retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro.

Le imprese interessate devono quindi:

  • corrispondere ai lavoratori che abbiano già ottenuto il trattamento base di solidarietà l’ulteriore quota prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 236/1993;
  • utilizzare, per il conguaglio sul DM10, il codice indicato nell’allegato 2 della circolare n. 212/1994;
  • seguire, per il contributo datoriale, le modalità indicate nella circolare n. 241/1994.

Agevolazioni contributive e modalità di recupero

La circolare richiama anche le istruzioni contenute nelle circolari n. 148 del 5 luglio 1993 e n. 192 del 23 giugno 1994 per le agevolazioni contributive. Tali agevolazioni risultano scadute il 31 dicembre 1995. Poiché gli importi si riferiscono a periodi di paga già decorsi, il recupero deve avvenire mediante la procedura di regolarizzazione contributiva.

Individuazione delle imprese beneficiarie e adempimenti delle sedi

Le sedi devono individuare, sulla base dei decreti già evidenziati e della data di presentazione dell’istanza all’U.R.L.M.O. riportata nel preambolo dei decreti, le imprese che abbiano presentato domanda tra il 1° gennaio 1993 e il 31 marzo 1994. A tali imprese va comunicata la possibilità di fruire dei benefici previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, della legge n. 236/1993.

Per le relative posizioni, le SAP devono eliminare il codice di autorizzazione "8W" richiamato dalla circolare n. 310.

Limiti temporali e ulteriori rinvii

La circolare precisa che, per le domande presentate dopo il 1° aprile 1994 in relazione a contratti di solidarietà stipulati entro il 14 giugno 1995, saranno emanate eventuali ulteriori istruzioni. Per i contratti stipulati dopo il 14 giugno 1995, invece, si rinvia alle istruzioni della circolare n. 223 del 3 agosto 1995, confermando la riserva di istruzioni per quanto riguarda le riduzioni contributive.

Contenuto essenziale del decreto ministeriale allegato

Il decreto ministeriale 25 ottobre 1994 allegato alla circolare individua i criteri di priorità per la concessione dei benefici in presenza dei vincoli finanziari dell’art. 5, comma 13, della legge n. 236/1993. Tali criteri sono applicati dagli enti previdenziali competenti nell’ambito dei singoli decreti di concessione, in modo da stabilire l’ordine di trattamento delle domande secondo la data dell’accordo ministeriale, ove esistente, e secondo la cronologia di presentazione delle istanze.

Punti principali

Ambito del parziale sblocco dei benefici

La circolare riguarda i benefici accessori previsti per i lavoratori e i datori di lavoro nell’ambito dei contratti di solidarietà stipulati tra il 1° gennaio 1993 e il 14 giugno 1995. Il Ministero del lavoro dispone l’erogazione dei benefici in favore delle aziende che abbiano inoltrato istanza ai competenti U.R.L.M.O. entro il 31 marzo 1994, in applicazione del criterio previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 1994.

Benefici richiamati e istruzioni operative

Per l’ulteriore quota spettante ai lavoratori si rinvia alla circolare n. 212 del 13 luglio 1994, paragrafo 6 e allegato 2, che disciplina la maggiorazione del trattamento base di integrazione salariale del 25% o del 15% a seconda della localizzazione dell’impresa. Per il contributo a favore del datore di lavoro, pari al 25% della retribuzione persa per effetto della riduzione di orario, si rinvia alla circolare n. 241 del 2 agosto 1994.

Agevolazioni contributive

Le agevolazioni contributive sono richiamate dalle circolari n. 148 del 5 luglio 1993 e n. 192 del 23 giugno 1994, con la precisazione che sono scadute il 31 dicembre 1995. Poiché si riferiscono a periodi di paga già decorsi, gli importi delle riduzioni contributive devono essere richiesti tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.

Criteri di selezione delle imprese aventi diritto

Finora i benefici erano stati concessi alle imprese per le quali fosse stato emanato il decreto ministeriale di concessione entro settembre 1994, nonché alle imprese appartenenti a grandi gruppi industriali che avessero stipulato il relativo accordo presso il Ministero del lavoro, indipendentemente dalla data del decreto. A tali imprese si aggiungono quelle che hanno presentato istanza entro il 31 marzo 1994 e che non abbiano già ottenuto i benefici per effetto dei precedenti provvedimenti. Occorre considerare singolarmente la data dell’istanza di prima concessione e quella di proroga; se la proroga è stata richiesta dopo il 31 marzo 1994, i benefici spettano solo per il periodo relativo alla prima concessione, purché la relativa istanza sia stata presentata prima di tale data.

Adempimenti delle sedi INPS e codice autorizzativo

Le sedi devono individuare, sulla base dei decreti già evidenziati e della data di presentazione dell’istanza all’U.R.L.M.O. riportata nel preambolo, le imprese che abbiano presentato domanda tra il 1° gennaio 1993 e il 31 marzo 1994. Alle imprese individuate va comunicata la possibilità di fruire dei benefici ex art. 5, commi 2 e 4, della legge n. 236/1993. Per le posizioni relative a tali imprese le SAP devono eliminare il codice di autorizzazione "8W" previsto dalla circolare n. 310.

Modalità di erogazione e conguaglio

Le imprese interessate devono erogare ai lavoratori che abbiano già ottenuto il trattamento base di solidarietà l’ulteriore quota prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 236/1993, utilizzando per il conguaglio sul modello DM10 il codice indicato nell’allegato 2 della circolare n. 212 del 13 luglio 1994. Per ottenere il contributo previsto dallo stesso articolo, comma 4, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità stabilite dalla circolare n. 241 del 2 agosto 1994.

Rinvii e limiti temporali ulteriori

È riservata l’emanazione di ulteriori istruzioni per le domande presentate dopo il 1° aprile 1994 con riferimento ai contratti di solidarietà stipulati entro il 14 giugno 1995. Per i contratti stipulati dopo il 14 giugno 1995 si richiamano le istruzioni della circolare n. 223 del 3 agosto 1995, con conferma della riserva di istruzioni per quanto riguarda le riduzioni contributive.

Contenuto del decreto ministeriale 25 ottobre 1994

Il decreto ministeriale richiamato individua i criteri di priorità per la concessione dei benefici ex art. 5, commi 2 e 4, della legge n. 236/1993, tenendo conto dei limiti finanziari previsti dal comma 13 del medesimo articolo. I criteri sono: a) la data dell’accordo, ove esistente, intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e società controllate e/o collegate a un unico gruppo industriale; b) l’ordine cronologico di inoltro delle istanze presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, rilevato dalla data di protocollo. In caso di più istanze relative alla stessa impresa, si considera la data di protocollo più favorevole. L’INPS e l’INPGI sono tenuti ad applicare tali criteri in sede di esecuzione dei singoli decreti di concessione.

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