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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47086/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, seppur con riforma parziale sanzionatoria, le condanne pronunciate in abbreviato per concorso in rapina aggravata. Denunciavano violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p.), contestando l'attendibilità della persona offesa (presunta in stato di ebbrezza), la contraddittorietà e le correzioni delle sue dichiarazioni, l'insufficiente individuazione degli autori della sottrazione e la mancata specificazione dei ruoli di ciascun imputato. Il ricorrente ABDOU ha inoltre dedotto che le videoriprese e il comportamento della vittima non dimostrerebbero violenza o minaccia, che la sua partecipazione sarebbe stata di minima efficacia causale e che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi attaccassero accertamenti di fatto (valutazione dell'attendibilità della vittima e ricostruzione della dinamica corroborata da videoriprese) non sindacabili in sede di legittimità entro i limiti consentiti. La Corte ha confermato che la vittima è stata ritenuta credibile e che le riprese video hanno corroborato il racconto, che l'appropriazione è avvenuta contro la volontà della persona offesa e che la partecipazione collettiva è stata decisiva. Ha altresì respinto la richiesta di riconoscere la partecipazione di minima importanza e la prevalenza delle attenuanti. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata quale base per la presentazione del ricorso per cassazione; disciplina le condizioni e modalità di impugnazione in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi della motivazione (manifesto travisamento della prova, vizio esiziale di motivazione). Nel caso la Corte ha ritenuto che i rilievi sollevati riguardassero valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di partecipazione di minima efficacia causale; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una mera partecipazione minimale tale da escludere la responsabilità collettiva accertata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; consente la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, applicata nel caso per euro 3.000 a ciascun ricorrente

  • Sez. 3, n. 2754, del 6/12/2017 (Rv. 272448)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui il ricorrente deve confrontarsi con l'intima ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di specificità nel criticare la motivazione determina inammissibilità

Massime di principio

  • La Cassazione ha margini ristretti per riesaminare le valutazioni di fatto e l'attendibilità delle prove: i ricorsi che si limitano a discutere la valutazione probatoria del merito sono spesso dichiarati inammissibili.
  • La testimonianza della persona offesa, se ritenuta genuina dal giudice e corroborata da elementi oggettivi (videoriprese, ecc.), costituisce base solida per la conferma della responsabilità.
  • Per ottenere il riconoscimento di partecipazione minima o la prevalenza delle attenuanti è necessario un motivo di cassazione specifico e circostanziato che dimostri un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non una mera contrapposizione di versione.
  • Chi propone ricorso deve affrontare esplicitamente e criticamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; critiche generiche alla motivazione sono insufficienti e portano all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta rischio economico: oltre alle spese processuali, può essere disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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