Cassazione Penale, Sentenza n. 47086/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, seppur con riforma parziale sanzionatoria, le condanne pronunciate in abbreviato per concorso in rapina aggravata. Denunciavano violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p.), contestando l'attendibilità della persona offesa (presunta in stato di ebbrezza), la contraddittorietà e le correzioni delle sue dichiarazioni, l'insufficiente individuazione degli autori della sottrazione e la mancata specificazione dei ruoli di ciascun imputato. Il ricorrente ABDOU ha inoltre dedotto che le videoriprese e il comportamento della vittima non dimostrerebbero violenza o minaccia, che la sua partecipazione sarebbe stata di minima efficacia causale e che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi attaccassero accertamenti di fatto (valutazione dell'attendibilità della vittima e ricostruzione della dinamica corroborata da videoriprese) non sindacabili in sede di legittimità entro i limiti consentiti. La Corte ha confermato che la vittima è stata ritenuta credibile e che le riprese video hanno corroborato il racconto, che l'appropriazione è avvenuta contro la volontà della persona offesa e che la partecipazione collettiva è stata decisiva. Ha altresì respinto la richiesta di riconoscere la partecipazione di minima importanza e la prevalenza delle attenuanti. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata quale base per la presentazione del ricorso per cassazione; disciplina le condizioni e modalità di impugnazione in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi della motivazione (manifesto travisamento della prova, vizio esiziale di motivazione). Nel caso la Corte ha ritenuto che i rilievi sollevati riguardassero valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede
art. 114 cod. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di partecipazione di minima efficacia causale; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una mera partecipazione minimale tale da escludere la responsabilità collettiva accertata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; consente la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, applicata nel caso per euro 3.000 a ciascun ricorrente
Sez. 3, n. 2754, del 6/12/2017 (Rv. 272448)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui il ricorrente deve confrontarsi con l'intima ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di specificità nel criticare la motivazione determina inammissibilità
Massime di principio
- La Cassazione ha margini ristretti per riesaminare le valutazioni di fatto e l'attendibilità delle prove: i ricorsi che si limitano a discutere la valutazione probatoria del merito sono spesso dichiarati inammissibili.
- La testimonianza della persona offesa, se ritenuta genuina dal giudice e corroborata da elementi oggettivi (videoriprese, ecc.), costituisce base solida per la conferma della responsabilità.
- Per ottenere il riconoscimento di partecipazione minima o la prevalenza delle attenuanti è necessario un motivo di cassazione specifico e circostanziato che dimostri un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non una mera contrapposizione di versione.
- Chi propone ricorso deve affrontare esplicitamente e criticamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; critiche generiche alla motivazione sono insufficienti e portano all'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta rischio economico: oltre alle spese processuali, può essere disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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