Cassazione Penale, Sentenza n. 2087/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrara è stata condannata per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, comma 3, cod. pen.) per avere sottratto otto autocarri pignorati alla Ferrostrade s.r.l., di cui era legale rappresentante, impedendone l'acquisizione da parte del custode giudiziario. In cassazione si è contestata la tardività della querela (presentata il 24/12/2013), la qualificazione dei fatti come reato nonostante modalità del pignoramento e l'assenza del dolo, la riconosciuta continuazione tra più fatti e la condanna al risarcimento danni alla parte civile nonostante il credito fosse stato poi soddisfatto in altra procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che la querela fosse stata tempestiva perché la conoscenza certa dell'inottemperanza da parte della persona offesa non risultava provata anteriormente al 22/10/2013; ha però annullato la statuizione sulla continuazione dei reati, affermando che il reato di sottrazione di cose pignorate è istantaneo e si consuma al momento della violazione del vincolo di indisponibilità, per cui non possono coesistere più reati in continuazione sulla stessa condotta. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento della continuazione e la pena è stata rideterminata escludendo l'aumento per la continuazione in giorni venti di reclusione e euro 40 di multa. Gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati (contestazioni sulle modalità del pignoramento, sul dolo e sul pagamento successivo del credito).
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice mediante sottrazione di cose pignorate è stato applicato al caso; la Corte ha confermato che l'elemento materiale si realizza già con l'ingiustificata rimozione della res e l'elemento psicologico è il dolo generico, ossia la conoscenza del vincolo giudiziario e la volontà di sottrarre il bene
art. 81 cod. pen.
Riferimento all'eventuale concorso di reati o alle pene applicabili; utilizzato nella imputazione ma la Cassazione ha determinato la pena escludendo l'aumento per la continuazione
art. 512-bis cod. proc. civ.
Citata dalla difesa rispetto alle modalità di pignoramento; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi del pignoramento non escludono il reato in assenza di pronuncia giudiziale che ne accerti la nullità o l'inefficacia
art. 124 cod. pen.
Riferito alla decadenza/termine per proporre la querela: la Corte ha ricordato che il termine decorre dalla conoscenza personale e diretta dell'inottemperanza da parte del creditore e che chi deduce la tardività deve provarla
art. 620 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come strumento che la Cassazione poteva usare per rideterminare la pena; la Corte ha effettivamente rideterminato la pena eliminando l'aumento per continuazione
Massime di principio
- Per i reati di sottrazione di beni pignorati (art. 388, comma 3) la querela decorre dalla conoscenza personale e diretta del fatto da parte del creditore: la mera conoscenza del difensore in sede civile non è sufficiente a far decorrere il termine.
- Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento è di natura istantanea e si perfeziona quando viene violato il vincolo di indisponibilità; non è ammissibile qualificare come continuazione più atti riconoscitivi/accertativi di un unico fatto già consumato.
- Presunte irregolarità o vizi del pignoramento non escludono automaticamente la sussistenza del reato penale: occorre una pronuncia del giudice che accerti la nullità o l'inefficacia per farne conseguire effetto penalistico.
- Il pagamento del credito successivo alla sottrazione non estingue il reato già consumato e non impedisce la richiesta di risarcimento per i danni connessi al ritardo nel recupero del credito, se sussistono gli elementi del danno e il nesso causale.
- Chi deduce la tardività della querela ha l'onere della prova della conoscenza anteriore del fatto; incertezza probatoria favorisce la tempestività della querela.
- In caso di annullamento parziale per errata qualificazione di continuazione, la Corte di cassazione può procedere alla rideterminazione della pena eliminando gli aumenti indebiti senza rinvio quando la modifica è determinabile in base agli elementi già acquisiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2033/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2022 del 18/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →