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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6937 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000 - Termini di esercizio del beneficio - Doppia scadenza ex art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel testo in vigore "ratione temporis" - Natura - Perentoria - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'annullamento dei dinieghi di rimborso relativi al credito d'imposta per carbon tax e per la riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione, entrambi riferiti all'anno 2003. Il motivo riguardava la qualificazione del termine per presentare la richiesta di rimborso: secondo l'Amministrazione finanziaria, il termine semestrale previsto dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000 era perentorio e non meramente ordinatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, ritenendo perentorio il doppio termine previsto dalla norma: il credito doveva essere utilizzato in compensazione entro l'anno solare di maturazione e l'eventuale eccedenza doveva essere richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi. Poiché le società non avevano compensato il credito e avevano presentato le istanze di rimborso oltre il termine semestrale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'impugnazione dei dinieghi di rimborso. Le spese di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3

    Gli esercenti utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

    La disposizione stabilisce due termini autonomi ma collegati per l'utilizzo del credito: uno per la compensazione entro l'anno di maturazione e uno per la richiesta di rimborso dell'eccedenza entro i sei mesi successivi. Entrambi sono perentori, anche se la norma non usa espressamente il termine decadenza.

  • D.L. n. 265 del 2000, artt. 1 e 2, convertito dalla legge n. 343 del 2000

    Disciplina il credito d'imposta collegato al trasporto merci, comprendente le agevolazioni relative alla carbon tax e alla riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

  • Legge n. 448 del 1998, art. 8, comma 10

    È richiamata quale base normativa del regime agevolativo in materia di accise e credito d'imposta per il trasporto merci.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    Prevede il meccanismo della compensazione mediante il quale il credito d'imposta poteva essere utilizzato entro il termine stabilito.

  • Cass. n. 7879 del 18 maggio 2012

    Precedente seguito dalla Corte, secondo cui la categoricità della formulazione normativa e l'esigenza di certezza del gettito fiscale rendono perentori i termini, anche in assenza di un'esplicita sanzione di decadenza.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa fiscale stabilisce un termine preciso per utilizzare un credito o presentare una domanda di rimborso, il termine può essere considerato perentorio anche se non è espressamente qualificato come termine di decadenza.
  • La perentorietà può derivare dalla formulazione categorica della norma e dalla finalità di garantire certezza e stabilità del gettito fiscale.
  • Per i crediti d'imposta con modalità alternative di fruizione, come compensazione e rimborso, occorre rispettare ciascun termine previsto per la specifica modalità utilizzata.
  • La presentazione tardiva della richiesta di rimborso comporta la perdita del beneficio, anche quando il credito era astrattamente spettante nel merito.
  • In presenza di termini fiscali agevolativi, è prudente considerarli decadenziali salvo un'interpretazione normativa o giurisprudenziale chiaramente contraria.

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