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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24746/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente espropriante)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa connessa all'emergenza sismica dell'Aquila del 6 aprile 2009. In appello era stata determinata l'indennità di espropriazione e quella di occupazione temporanea per un terreno di mq 5.401, inserito tra le aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi e scolastici provvisori. La Corte territoriale aveva applicato l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 39/2009, ritenendo che, ai fini della stima, dovessero considerarsi le destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 e non quelle sopravvenute per effetto della localizzazione dei moduli provvisori. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 2, commi 6 e 8, d.l. n. 39/2009, sostenendo: che il criterio del 6 aprile 2009 riguarderebbe solo l'indennità provvisoria e la fase amministrativa, non l'indennità definitiva liquidata dal giudice; che la disciplina emergenziale non potrebbe derogare al criterio del valore del bene al momento del decreto di esproprio; che l'interpretazione della Corte d'appello spezzerebbe il legame tra indennità e valore di mercato; che sarebbero inconferenti i riferimenti alla disciplina sulle migliorie opportunistiche e alla normativa provinciale richiamata dal giudice di merito; che il comma 8 dell'art. 2 confermerebbe invece la tesi del valore al momento del decreto di esproprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e lo ha respinto. Ha affermato che il testo dell'art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009, letto letteralmente e sistematicamente, impone di tener conto delle destinazioni urbanistiche esistenti prima del sisma del 6 aprile 2009 anche nella determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, quale deroga eccezionale al criterio generale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001. Ha inoltre osservato che la ratio della norma emergenziale è impedire che i proprietari traggano vantaggio dall'aumento di valore generato dall'evento calamitoso e dalle esigenze di localizzazione delle aree per l'emergenza abitativa e scolastica. La Corte ha distinto tale disciplina da quella del comma 8, riferita all'occupazione senza titolo o in assenza di valido provvedimento ablatorio. In dispositivo ha rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese per mancata difesa delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come norma processuale per denunciare violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo nel merito e lo ha respinto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La norma è richiamata come criterio cardine di interpretazione letterale e logica della legge.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    "l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio"

    Costituisce il criterio generale di stima dell'indennità di espropriazione, derogabile da specifiche leggi speciali.

  • art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009

    "L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009"

    È norma eccezionale e derogatoria che, per le aree interessate dall'emergenza sisma Abruzzo, impone di considerare la destinazione urbanistica precedente al 6 aprile 2009 anche nella determinazione dell'indennità di espropriazione.

  • art. 2, comma 4, d.l. n. 39/2009

    Il provvedimento di localizzazione produce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e vale come decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

  • art. 2, comma 5, d.l. n. 39/2009

    L'approvazione delle localizzazioni comporta l'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

  • art. 2, comma 8, d.l. n. 39/2009

    È disciplina distinta, riferita all'utilizzazione del bene in assenza di provvedimento di localizzazione o di valido titolo ablatorio, e non incide sulla regola del comma 6.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato come sede della determinazione giudiziale dell'indennità in opposizione agli atti determinativi dell'indennità.

  • art. 2 Cost.

    È evocato per giustificare la deroga eccezionale in ragione dei doveri inderogabili di solidarietà.

  • art. 43 Cost.

    È richiamato nella parte della motivazione che valorizza il principio secondo cui l'indennizzo espropriativo deve tendenzialmente essere commisurato alle caratteristiche del bene al momento della privazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di indennità di espropriazione, la regola generale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 è derogabile da norme speciali emergenziali che impongano di assumere come riferimento una diversa data di valutazione del bene.
  • Quando il testo della disposizione è chiaro, l'interpretazione deve muovere dal significato letterale delle parole e solo in via sussidiaria dal criterio logico-sistematico, senza attribuire alla norma un senso estraneo al dato testuale.
  • Una disciplina espropriativa emanata per fronteggiare un evento calamitoso può legittimamente evitare che l'indennità tenga conto degli incrementi di valore causati proprio dall'evento o dalla destinazione impressa per rispondere all'emergenza.
  • La determinazione giudiziale dell'indennità deve coordinarsi con il sistema speciale che regola la procedura ablativa, se la legge emergenziale inserisce espressamente la fattispecie nell'impianto dell'espropriazione per pubblica utilità.
  • La disciplina riferita all'occupazione o all'espropriazione legittima prevista da una norma speciale non può essere confusa con quella, diversa, relativa all'utilizzazione del bene in assenza di valido titolo ablatorio.
  • Ai fini della stima dell'indennità, la comparazione può avvalersi di elementi di mercato riferiti a periodi prossimi alla data normativa di riferimento, purché la valutazione sia ancorata al bene e alla sua effettiva potenzialità urbanistica secondo il criterio imposto dalla legge applicabile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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