Cassazione Civile, Ordinanza n. 24746/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa connessa all'emergenza sismica dell'Aquila del 6 aprile 2009. In appello era stata determinata l'indennità di espropriazione e quella di occupazione temporanea per un terreno di mq 5.401, inserito tra le aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi e scolastici provvisori. La Corte territoriale aveva applicato l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 39/2009, ritenendo che, ai fini della stima, dovessero considerarsi le destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 e non quelle sopravvenute per effetto della localizzazione dei moduli provvisori. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 2, commi 6 e 8, d.l. n. 39/2009, sostenendo: che il criterio del 6 aprile 2009 riguarderebbe solo l'indennità provvisoria e la fase amministrativa, non l'indennità definitiva liquidata dal giudice; che la disciplina emergenziale non potrebbe derogare al criterio del valore del bene al momento del decreto di esproprio; che l'interpretazione della Corte d'appello spezzerebbe il legame tra indennità e valore di mercato; che sarebbero inconferenti i riferimenti alla disciplina sulle migliorie opportunistiche e alla normativa provinciale richiamata dal giudice di merito; che il comma 8 dell'art. 2 confermerebbe invece la tesi del valore al momento del decreto di esproprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e lo ha respinto. Ha affermato che il testo dell'art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009, letto letteralmente e sistematicamente, impone di tener conto delle destinazioni urbanistiche esistenti prima del sisma del 6 aprile 2009 anche nella determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, quale deroga eccezionale al criterio generale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001. Ha inoltre osservato che la ratio della norma emergenziale è impedire che i proprietari traggano vantaggio dall'aumento di valore generato dall'evento calamitoso e dalle esigenze di localizzazione delle aree per l'emergenza abitativa e scolastica. La Corte ha distinto tale disciplina da quella del comma 8, riferita all'occupazione senza titolo o in assenza di valido provvedimento ablatorio. In dispositivo ha rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese per mancata difesa delle intimate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come norma processuale per denunciare violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo nel merito e lo ha respinto.
art. 12 disp. prel. c.c.
La norma è richiamata come criterio cardine di interpretazione letterale e logica della legge.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
"l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio"
Costituisce il criterio generale di stima dell'indennità di espropriazione, derogabile da specifiche leggi speciali.
art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009
"L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009"
È norma eccezionale e derogatoria che, per le aree interessate dall'emergenza sisma Abruzzo, impone di considerare la destinazione urbanistica precedente al 6 aprile 2009 anche nella determinazione dell'indennità di espropriazione.
art. 2, comma 4, d.l. n. 39/2009
Il provvedimento di localizzazione produce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e vale come decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
art. 2, comma 5, d.l. n. 39/2009
L'approvazione delle localizzazioni comporta l'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
art. 2, comma 8, d.l. n. 39/2009
È disciplina distinta, riferita all'utilizzazione del bene in assenza di provvedimento di localizzazione o di valido titolo ablatorio, e non incide sulla regola del comma 6.
art. 54 d.P.R. n. 327/2001
È richiamato come sede della determinazione giudiziale dell'indennità in opposizione agli atti determinativi dell'indennità.
art. 2 Cost.
È evocato per giustificare la deroga eccezionale in ragione dei doveri inderogabili di solidarietà.
art. 43 Cost.
È richiamato nella parte della motivazione che valorizza il principio secondo cui l'indennizzo espropriativo deve tendenzialmente essere commisurato alle caratteristiche del bene al momento della privazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, la regola generale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 è derogabile da norme speciali emergenziali che impongano di assumere come riferimento una diversa data di valutazione del bene.
- Quando il testo della disposizione è chiaro, l'interpretazione deve muovere dal significato letterale delle parole e solo in via sussidiaria dal criterio logico-sistematico, senza attribuire alla norma un senso estraneo al dato testuale.
- Una disciplina espropriativa emanata per fronteggiare un evento calamitoso può legittimamente evitare che l'indennità tenga conto degli incrementi di valore causati proprio dall'evento o dalla destinazione impressa per rispondere all'emergenza.
- La determinazione giudiziale dell'indennità deve coordinarsi con il sistema speciale che regola la procedura ablativa, se la legge emergenziale inserisce espressamente la fattispecie nell'impianto dell'espropriazione per pubblica utilità.
- La disciplina riferita all'occupazione o all'espropriazione legittima prevista da una norma speciale non può essere confusa con quella, diversa, relativa all'utilizzazione del bene in assenza di valido titolo ablatorio.
- Ai fini della stima dell'indennità, la comparazione può avvalersi di elementi di mercato riferiti a periodi prossimi alla data normativa di riferimento, purché la valutazione sia ancorata al bene e alla sua effettiva potenzialità urbanistica secondo il criterio imposto dalla legge applicabile.
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