Sentenza n. 6524/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento a) del Decreto n. prot. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, pubblicato in pari data sul sito della Regione Siciliana, a firma dell'Assessore alla Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica, con cui la Regione Siciliana ha, inter alia, individuato negli allegati A, B C e D del medesimo decreto gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e 30 giorni dalla pubblicazione sul sito” (il “Provvedimento”); b) degli allegati al predetto Provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e in particolare: (i) dell'allegato A, con cui la Regione Siciliana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2015; (ii) dell'allegato B, con cui la Regione Siciliana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2016; (iii) dell'allegato C, con cui la Regione Siciliana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2017; (iv) dell'allegato D, con cui la Regione Siciliana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2018; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto; nonché per l'annullamento d) del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 settembre 2022 (il “Decreto”) – avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – e delle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; e) del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 ottobre 2022, recante la “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”); f) di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi inclusi, ove occorrer possa, (i) l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7 novembre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, (ii) l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022. nonché (iii) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per l'annullamento g) per quanto occorrer possa, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, genericamente richiamate nel Provvedimento, di estremi e contenuto sconosciuti, con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singola azienda fornitrice; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (il “D.L. 115/2022” o “Decreto Aiuti bis”) e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (il “D.L. 78/2015”), in relazione agli artt. 2, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97, nonché agli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del D.L. 115/2022 e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis, del D.L. 78/2015 con la Direttiva 2014/24/UE, con l'art. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle liberà fondamentali (la “CEDU”), con gli artt. 28, 30, 34, 36, 49, 168, 169 del TFUE, nonché con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Regione Siciliana del 13 dicembre 2022 e relativi allegati, nonché decreti ministeriali e atti presupposti concernenti il payback per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto regionale che individuava gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente, unitamente ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, alle linee guida, alle intese e agli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha inoltre prospettato, ove necessario, questioni di legittimità costituzionale e questioni pregiudiziali europee relative alla disciplina del payback. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 marzo 2026, ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto ai sensi della disciplina sopravvenuta e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025 presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Poiché la Regione non aveva effettuato tale comunicazione, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento determinava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; in mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della parte ricorrente può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali ai quali si riferisce la disciplina sopravvenuta richiamata dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale sopravvenuta può essere dichiarata soltanto quando si siano verificati tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla legge, compresa l'eventuale comunicazione dell'accertamento amministrativo del pagamento alla segreteria del giudice.
- Quando il pagamento effettuato dal ricorrente elimina l'utilità concreta e attuale della decisione sull'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata sulla base della dichiarazione della parte ricorrente, quando questa attesti un fatto incompatibile con il conseguimento di un'utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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