Sentenza n. 1672/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 461/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 16.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza n. 461/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato, con riferimento alle spese legali liquidate a favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 461/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata il 16 maggio 2024, per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in suo favore dal giudice ordinario. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 marzo 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, con osservanza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito e non ha eseguito la decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la persistente inadempienza del Ministero rispetto a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. Il TAR ha escluso il rimborso delle spese di precetto, ritenute non necessarie per promuovere il giudizio di ottemperanza, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.
In presenza dell'inadempimento a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di eseguirla, considerando gli eventuali pagamenti già effettuati e includendo le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di eseguire le statuizioni definitive, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, chiamato a intervenire in via sostitutiva, su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempimento.
- Le spese di precetto non sono dovute quando il precetto non è necessario per esperire il giudizio di ottemperanza.
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