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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26953/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Forlì per un fatto commesso il 7 ottobre 2017 e qualificato ai sensi dell'art. 493-ter c.p. Il ricorso era affidato a un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sostenendo la modesta entità del fatto addebitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche era immune da evidenti illogicità e che, nel valutare tale diniego, non era necessario prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli decisivi o comunque rilevanti. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputata, in particolare 25 precedenti per furto, oltre a una rapina, ricettazione e altro reato della stessa specie, ritenendola abitualmente dedita alla commissione di reati e quindi non meritevole delle attenuanti richieste. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    indicato come norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna confermata in appello; il testo non sviluppa oltre la qualificazione del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato quale vizio di motivazione a fondamento del ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • Una motivazione non affetta da evidenti illogicità sul diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura della modesta entità del fatto.
  • La rilevante e reiterata serialità dei precedenti penali, specie se riferita a reati della stessa o di analoga specie, può giustificare il diniego delle attenuanti generiche perché indice di abitualità criminosa e di scarsa meritevolezza del beneficio.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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