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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2009, contestando sia il difetto di motivazione dell'atto sia l'assoggettabilità a imposta della salina. In particolare, sosteneva che l'area dovesse essere considerata una "zona umida", anche in ragione della presenza di fauna avicola, e non un complesso industriale imponibile. Contestava inoltre l'individuazione della concessionaria quale soggetto passivo, la mancata regolarizzazione catastale, l'estensione del complesso produttivo su due Comuni e la divergenza tra il valore indicato in una precedente sentenza e quello riportato nell'avviso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso, poiché la società ha rinunciato agli atti del giudizio con atto rituale, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore e notificato al Comune. La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte e determina l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Tuttavia, considerata la transazione raggiunta dalle parti nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in sede di concordato preventivo, la Corte ha compensato integralmente le spese. Non è stato inoltre applicato l'ulteriore contributo unificato, previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, ma non per la rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • Articoli 390 e seguenti c.p.c.

    La rinuncia è rituale [...] devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è valida se manifestata con atto univoco, sottoscritto dalla parte e dal difensore munito dei necessari poteri, e regolarmente notificato alla controparte.

  • Articolo 306 c.p.c.

    Non applicandosi l'art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo.

    Nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte, diversamente dalla disciplina generale dell'estinzione per rinuncia agli atti applicabile ai giudizi di merito.

  • Articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla legge n. 228 del 2012

    Non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione [...] si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.

    L'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato non opera quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa a casi diversi da quelli espressamente previsti.

  • Disciplina ICI

    La sentenza di merito aveva ritenuto imponibile il complesso della salina, qualificandolo come opificio industriale complesso; la presenza di fauna avicola o la qualificazione ambientale dell'area come zona umida non costituivano, in assenza di una specifica previsione, causa di esenzione dal tributo.

Massime di principio

  • La rinuncia a un ricorso per cassazione, se formalmente valida e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio anche senza l'accettazione della controparte.
  • La rinuncia comporta normalmente il consolidamento della sentenza impugnata, poiché viene meno il giudizio di legittimità e la decisione di merito passa in giudicato.
  • La rinuncia non equivale a una decisione favorevole nel merito: la Corte non valuta la fondatezza delle censure e l'esito sostanziale dipende dalla sentenza impugnata e dagli eventuali accordi transattivi.
  • Le spese possono essere compensate integralmente quando la rinuncia deriva da una transazione o da un accordo di ristrutturazione dei debiti; in assenza di circostanze particolari, il rinunciante può invece essere condannato alle spese.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto per la mera rinuncia al ricorso per cassazione, poiché è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In materia tributaria, una qualificazione ambientale dell'area o la presenza di elementi naturalistici non comportano automaticamente l'esenzione dall'imposta: occorre verificare una specifica previsione normativa e la concreta natura catastale e funzionale dell'immobile.

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