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Ordinanza

Ordinanza n. 4115/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di visto emesso l’11 dicembre 2025 dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme;

Giustizia amministrativa202606055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto emesso dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme l’11 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, in via cautelare, il difetto di istruttoria per l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale e di soccorso istruttorio in relazione alle carenze documentali, nonché per la mancata effettuazione del colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 850/2011, ritenuto dalla stessa disciplina di fondamentale importanza. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti e irragionevolezza della motivazione, sostenendo che, nella valutazione del rischio migratorio, l’amministrazione non avrebbe considerato i solidi legami familiari del richiedente nei territori palestinesi, costituiti in particolare dalla presenza di otto figli, di cui due minorenni, e della madre dei figli. Il Tribunale ha altresì rilevato una giusta causa per la rimessione in termini quanto alla regolarizzazione della procura al difensore, in ragione della situazione emergenziale dei territori palestinesi, che impedisce oggettivamente al ricorrente di recarsi presso il Consolato per la legalizzazione della procura.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame della posizione del ricorrente. Ha ravvisato il fumus boni iuris nel difetto istruttorio connesso all’assenza di contraddittorio, soccorso istruttorio e colloquio consolare, nonché nel possibile travisamento dei fatti e nell’irragionevolezza della motivazione relativa al rischio migratorio, per la mancata considerazione dei legami familiari del richiedente nei territori palestinesi. Ha ritenuto meritevole di apprezzamento anche il pregiudizio potenziale prospettato, all’esito del bilanciamento degli interessi cautelari. Ha quindi ordinato all’amministrazione di procedere al riesame e all’integrazione istruttoria, anche mediante strumenti di comunicazione telematica a distanza secondo la normativa sull’amministrazione digitale. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva ed è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 1° dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame.

  • art. 4, comma 2, secondo periodo, d.m. MAE n. 850/2011

    definito dal decreto medesimo di fondamentale importanza

    Prevede il colloquio consolare, la cui omissione è stata ritenuta rilevante, in sede cautelare, ai fini del fumus del difetto istruttorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di visto può essere sospeso ai fini del riesame quando emergano, anche sommariamente, carenze istruttorie derivanti dall’omessa attivazione del contraddittorio, del soccorso istruttorio o di un colloquio consolare previsto come fondamentale dalla disciplina applicabile.
  • La valutazione del rischio migratorio deve considerare in modo effettivo e motivato i legami familiari del richiedente nel Paese di origine o di provenienza; la loro omissione può integrare travisamento dei fatti e irragionevolezza motivazionale.
  • Quando l’amministrazione deve riesaminare una domanda di visto in condizioni emergenziali che impediscono la presenza fisica dell’interessato, l’integrazione istruttoria può essere svolta anche mediante strumenti di comunicazione telematica a distanza, secondo la normativa sull’amministrazione digitale.
  • La situazione emergenziale oggettiva del territorio nel quale si trova il ricorrente può costituire giusta causa per differire la regolarizzazione della procura al difensore fino all’eventuale ingresso in Italia.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelarePartecipazione al procedimentoAmministrazione digitale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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