Ordinanza n. 11508/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e atti della procedura concorsuale per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia, nella parte relativa al limite di età di 30 anni e al blocco telematico della candidatura, nonché implicita esclusione della candidata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando di concorso e gli atti connessi, contestando il limite massimo di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso per commissari della Polizia di Stato e il funzionamento del form telematico che impediva ai candidati ultratrentenni di completare e presentare la domanda. Ha inoltre impugnato la disciplina regolamentare e legislativa posta a fondamento del limite anagrafico, il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di rimozione del blocco della candidatura, il provvedimento implicito di esclusione o non ammissione, la nomina della commissione giudicatrice e gli atti relativi al calendario delle prove. In via subordinata ha prospettato la necessità di disapplicazione delle norme interne o di promozione di una questione di legittimità costituzionale ovvero di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare, ha confermato la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris, avuto riguardo a quanto ritenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 19 gennaio 2026, n. 397. Ha quindi confermato l’accoglimento della domanda cautelare, mantenendo l’ammissione della ricorrente con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione è stata invitata a riferire sulle eventuali iniziative assunte, anche in autotutela, per stabilizzare gli esiti conseguiti dalla ricorrente nella procedura, anche mediante il suo inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 2 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 95/2017
istituisce il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso
La ricorrente ne ha chiesto, ove necessario, la disapplicazione o la sottoposizione al controllo di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell’Unione; l’ordinanza non definisce nel merito tale questione.
art. 3 d.lgs. n. 334/2000
pone il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso
La ricorrente ne ha contestato l’applicazione e ne ha chiesto, ove occorra, la disapplicazione o la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia; l’ordinanza non decide definitivamente la questione.
art. 3, comma 2, lett. c) ed e), d.lgs. n. 216/2003
principio di parità di trattamento senza distinzione di ... età ... nell’accesso all’occupazione e al lavoro
La ricorrente ha dedotto che tali disposizioni non dovrebbero essere interpretate come legittimanti deroghe al principio di parità di trattamento; la questione è lasciata alla fase di merito.
art. 3, comma 6, l. n. 127/1997
nella parte in cui possa interpretarsi nel senso di consentire l’imposizione del limite di età di 30 anni
La disposizione è stata indicata dalla ricorrente quale possibile base normativa del limite anagrafico contestato; l’ordinanza cautelare non ne accerta definitivamente la legittimità.
artt. 2 e 4 d.P.R. n. 487/1994
nella parte in cui possano interpretarsi nel senso di consentire l’imposizione del limite di età ... e ... il format di presentazione della domanda
Le disposizioni sono state richiamate in relazione sia al limite anagrafico sia alle modalità telematiche di presentazione della candidatura; l’ordinanza non definisce il merito delle censure.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Il TAR ha invitato l’Amministrazione a riferire anche su eventuali iniziative in autotutela finalizzate a stabilizzare gli esiti concorsuali della ricorrente.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, quando il giudice ravvisi un adeguato fumus boni iuris in relazione alla legittimità di un limite anagrafico di accesso, può confermare l’ammissione cautelare del candidato con riserva, rinviando la definizione delle questioni normative e sostanziali alla fase di merito.
- L’ammissione cautelare con riserva non esaurisce necessariamente la tutela del candidato: il giudice può invitare l’amministrazione a valutare iniziative, anche in autotutela, dirette a stabilizzare gli esiti già conseguiti nella procedura, compreso l’inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.
- La valutazione cautelare del fumus può fondarsi su un precedente specificamente pertinente del Consiglio di Stato, senza che ciò comporti, nella fase cautelare, la definitiva decisione sulla validità delle norme che disciplinano il requisito di età.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →