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Sentenza

Sentenza n. 646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 44/2023.

Giustizia amministrativa202302716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., nonostante l’irritualità dell’atto di rinuncia. La sentenza di primo grado non è stata esaminata nel merito e l’appello non è stato accolto né respinto sul piano sostanziale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura delle questioni trattate.

Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 44/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 44/2023. Nel corso del giudizio ha depositato un atto di rinuncia all’appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale rinuncia irrituale, poiché non notificata nei termini previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, dai chiarimenti resi dall’appellante in udienza ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia all’appello deve essere notificata secondo le forme e nei termini previsti dalla disposizione; in mancanza, l’atto di rinuncia è irrituale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso o dell’appello, anche quando l’atto di rinuncia non sia ritualmente perfezionato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione è stata assunta all’esito di un’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenuta mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • L’irritualità della rinuncia all’appello, per mancata notificazione nei termini prescritti dall’art. 84, comma 3, c.p.a., non impedisce al giudice di dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione quando, sulla base dei chiarimenti dell’appellante, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione costituisce autonoma ragione di improcedibilità dell’appello e non richiede una pronuncia sul merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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