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Ordinanza

Ordinanza n. 408/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito della procedura comparativa SEL 19/2025 – Profilo E, con collocazione del ricorrente al terzo posto, nonché atti della Commissione relativi ai colloqui e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente selezionatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata da INDIRE per il Profilo E della procedura comparativa SEL 19/2025, contestando la propria collocazione al terzo posto con 28/30 e chiedendo l’annullamento degli atti della procedura, inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi ai colloqui, l’avviso di convocazione di due candidati e il provvedimento di differimento del colloquio di uno di essi. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati. Il giudice ha dato atto della giurisdizione amministrativa, in ragione della natura concorsuale della procedura, e ha esaminato i presupposti cautelari dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse assistito né da sufficiente fumus boni iuris, alla luce delle difese delle parti costituite, né da periculum in mora. Quanto al periculum, ha considerato che l’incarico oggetto della procedura è destinato a durare fino al 31 dicembre 2029, senza ravvisare quindi un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita; nulla spese per il controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti non sufficienti.

  • art. 3 dell’avviso di selezione

    La durata dell’incarico fino al 31 dicembre 2029 è stata considerata dal giudice nella valutazione dell’assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative aventi natura concorsuale la controversia relativa alla graduatoria e agli atti della selezione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La sospensione cautelare degli atti di una procedura selettiva presuppone la contemporanea sussistenza di un fumus boni iuris sufficientemente consistente e di un periculum in mora concreto e attuale.
  • La durata pluriennale dell’incarico oggetto di una procedura selettiva può escludere il periculum in mora quando non sia dimostrato uno specifico pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione dell’efficacia degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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