Cassazione Penale, Ordinanza n. 07323/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito dell'affermazione di responsabilità, ma conferma in sostanza la tenuta della sentenza di appello sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 18/02/2025, articolando due censure: con il primo motivo lamentava l'eccessività della pena irrogata; con il secondo motivo contestava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e, comunque, generico perché non si confrontava con le ragioni poste a base della decisione impugnata; ha inoltre ritenuto il secondo motivo non confrontato con lo specifico giudizio prognostico negativo espresso dalla sentenza di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre l'eccessività della pena senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena deve misurarsi con il giudizio prognostico negativo espresso dal giudice di merito; in difetto di tale confronto il motivo è inidoneo a fondare l'impugnazione.
- La mera riproposizione di doglianze generiche, non agganciate alle argomentazioni della decisione impugnata, integra motivo di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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