Cassazione Civile, Ordinanza n. 34535/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due distinti avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004: il primo diretto alla società di persone di cui era socia accomandataria, concernente il recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di immobili; il secondo, notificato successivamente alla medesima contribuente, relativo al maggior reddito di partecipazione conseguente al recupero fiscale operato nei confronti della società. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'atto societario e aveva accolto quello contro l'atto personale per difetto di motivazione; la CTR, riuniti gli appelli, aveva invece dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio e rimesso gli atti alla CTP. In cassazione la contribuente proponeva un solo motivo avverso tale decisione, ma nelle more depositava istanza di definizione agevolata della lite fiscale e chiedeva l'estinzione del giudizio; l'Agenzia resisteva e chiedeva la cessazione della materia del contendere, dando atto della regolarità della domanda e dell'integrale pagamento dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, della mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e dell'assenza di un diniego della definizione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per effetto del decorso del termine previsto dalla disciplina agevolativa, precisando che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per la costituzione in cassazione della parte resistente
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria della ricorrente
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
ha consentito la sospensione del giudizio e il rinvio a nuovo ruolo in pendenza della definizione agevolata
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119 del 2018
la Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata della lite fiscale, rilevando che, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego della definizione, il processo si estingue per decorso del termine
art. 6, comma 13, d.l. n. 118 del 20218
citato dalla ricorrente nella memoria, ma il testo della decisione chiarisce che la disciplina rilevante è quella del d.l. n. 119 del 2018
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista da una disciplina speciale e la parte interessata paga integralmente quanto dovuto senza che intervenga un diniego della definizione, il processo si estingue per effetto della scadenza del termine previsto dalla norma.
- L'istanza di trattazione presentata solo per ottenere la declaratoria di estinzione non equivale all'istanza di trattazione richiesta dalla disciplina sulla definizione agevolata per evitare l'estinzione del processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e applica la regola speciale sulle spese posta dalla disciplina di riferimento.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite è idonea a paralizzare la decisione sul ricorso per cassazione, determinando la cessazione del giudizio indipendentemente dalle questioni processuali o di merito originariamente dedotte.
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