Cassazione Penale, Sentenza n. 45784/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto di conferma/parziale revoca della confisca di prevenzione. Le censure erano: (a) mancanza di motivazione sui beni indicati ai nn. 2) e 11) del decreto di confisca; (b) contraddizione tra motivazione e dispositivo quanto al bene n. 4) (terreno coltivato ad uliveto): la motivazione richiamava il perito che aveva riconosciuto capacità reddituale del prevenuto per l'acquisto, ma il dispositivo confermava la confisca; (c) per il bene n. 11) (libretto di risparmio nominativo) si contestava che il denaro transitava dalla pensione del padre e che il libretto era cointestato, con conseguente vizio per mancata citazione dei cointestatari ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondata la censura relativa al bene n. 4, per l'esistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo (la motivazione riconosce la capacità reddituale indicata dal perito ma il dispositivo non ha annullato la confisca), e ha quindi annullato il decreto impugnato limitatamente al bene n. 4, rinviando alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame e decisione sull'istanza di restituzione. Le altre censure (beni nn. 2 e 11) sono state respinte: il giudice ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse adeguata motivazione basata sulla perizia e che le contestazioni relative al libretto cointestato e al transito della pensione del padre non giustificassero la riforma, in particolare perché l'impugnante non aveva interesse a dolersi di eventuali pregiudizi dei terzi cointestatari.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 7, comma 1
Impone l'obbligo di motivazione del decreto applicativo della misura di prevenzione; la cassazione ha rilevato motivazione apparente/contraddittoria sul bene n. 4 e ha annullato il decreto per violazione di tale obbligo.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Richiamata, tramite la giurisprudenza, per delimitare il sindacato in cassazione nel procedimento di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con conseguente possibilità di denunciare la motivazione inesistente o meramente apparente.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma
Richiamata in combinato disposto con la legge n.1423/1956 per precisare i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni nei procedimenti di prevenzione.
art. 104-bis, comma 1-quinquies, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Disposizione che regola la necessità di citare i comproprietari/terzi interessati nel giudizio di prevenzione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla mancata citazione dei cointestatari non potesse essere sollevata dal prevenuto per carenza di interesse, spettando ai terzi far valere autonomamente la propria posizione.
Massime di principio
- Se c'è contrasto tra la motivazione e il dispositivo di un provvedimento di confisca di prevenzione (es. la perizia indica capacità reddituale ma il dispositivo conferma la confisca), il vizio può determinare l'annullamento limitato del decreto e il rinvio per nuovo esame.
- Nei procedimenti in materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di legge: l'assenza o l'apparenza della motivazione sono profili adeguati di censura in sede di legittimità.
- Le questioni relative a diritti di terzi (es. cointestazione di libretti o beni) devono essere fatte valere dagli stessi terzi; il prevenuto non ha interesse a impugnare il mancato coinvolgimento dei terzi salvo che possa dimostrare un pregiudizio diretto.
- Una perizia che affronta espressamente la provenienza dei mezzi e la capacità reddituale costituisce elemento fondamentale per la decisione: se la giudice d'appello ritiene la perizia convincente deve coerentemente tradurre la valutazione nel dispositivo.
- La doglianza sulla mancata o superficiale motivazione del giudice d'appello è importante e va sollevata tempestivamente: se accolta, comporta spesso il rinvio per un nuovo esame, non necessariamente l'automatica restituzione del bene.
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