Sentenza del 14/06/2018 n. 2750 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Compravendita immobiliare - Pagamento rateale del prezzo - Effetti traslativi sospesi al pagamento di un numero apprezzabile di rate - Sospensione dell'atto ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La clausola che subordina gli effetti traslativi al pagamento rateale del prezzo non consente di considerare l'atto sospensivamente condizionato ai fini dell'imposta di registro, perché l'avveramento della condizione dipende dalla mera volontà delle parti e, in particolare, dall'adempimento volontario dell'acquirente. L'imposta di registro non viene quindi sospesa per questo motivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la compravendita immobiliare, prevedendo il trasferimento della proprietà solo dopo il pagamento di un numero apprezzabile di rate del prezzo, fosse sottoposta a una condizione sospensiva e dovesse quindi essere assoggettata al trattamento fiscale previsto per gli atti sospensivamente condizionati, con conseguente sospensione dell'imposta di registro fino all'avveramento della condizione.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti sottoposti a condizione sospensiva
La sospensione degli effetti fiscali prevista per gli atti realmente sottoposti a condizione sospensiva non si applica quando l'evento dedotto in condizione consiste nel pagamento rateale del prezzo e dipende dalla volontà o dall'adempimento di una delle parti.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, non ogni clausola che differisce il trasferimento della proprietà integra una vera condizione sospensiva rilevante fiscalmente.
- Quando l'effetto traslativo dipende dal pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, l'evento è normalmente considerato dipendente dalla volontà delle parti e non idoneo a sospendere l'imposizione.
- La rateizzazione del prezzo, anche se riguarda numerose rate, non comporta automaticamente la sospensione dell'imposta di registro.
- Per ottenere il trattamento fiscale degli atti sottoposti a condizione sospensiva, la condizione deve essere effettiva, autonoma e non rimessa alla mera scelta o all'adempimento volontario di una delle parti.
- Nella valutazione di una clausola contrattuale occorre distinguere tra il semplice differimento convenzionale del pagamento o del trasferimento e una condizione sospensiva fondata su un evento realmente incerto e non dipendente dalla volontà dei contraenti.
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