Sentenza del 30/01/2017 n. 924 - Comm. Trib. Prov. Milano
TRANSFER PRICING - INDIVIDUAZIONE DEI "COMPARABLES" - Società in perdita - Rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione delle società comparabili nell'ambito della disciplina del transfer pricing. L'Ufficio aveva escluso, dal campione utilizzato per determinare la redditività normale dell'operazione infragruppo, le società che avevano registrato perdite contabili in almeno due esercizi del triennio di riferimento. Il ricorrente contestava la rilevanza di tali società, mentre la contribuente sosteneva che l'analisi dovesse includere anche i comparables in perdita, così da rappresentare correttamente le condizioni economiche del mercato.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, ai fini dell'analisi di comparabilità nel transfer pricing, non possono essere automaticamente escluse le società che presentano perdite contabili in almeno due esercizi del periodo considerato. L'Ufficio deve esaminare anche tali imprese, salvo dimostrare specifiche ragioni di non comparabilità, perché la loro inclusione consente un quadro più completo e realistico della redditività del settore. Ne consegue l'accoglimento della posizione della società contribuente e il rigetto della tesi dell'Ufficio basata sull'esclusione automatica dei soggetti in perdita.
Norme richiamate
Disciplina del transfer pricing
La determinazione dei prezzi di trasferimento deve fondarsi su un'analisi concreta delle condizioni di libera concorrenza e su un campione di società comparabili rappresentativo del mercato.
Principio di libera concorrenza (arm's length principle)
La comparabilità non può essere esclusa automaticamente sulla sola base dell'esistenza di perdite contabili. Le perdite possono derivare da normali condizioni economiche del settore e devono essere valutate caso per caso.
Massime di principio
- Nel transfer pricing, una società in perdita non è automaticamente priva di comparabilità: deve essere esclusa solo quando esistano elementi specifici che dimostrino differenze economiche o funzionali rilevanti.
- L'analisi dei comparables deve considerare l'intero periodo di riferimento e includere, per quanto possibile, la variabilità normale dei risultati economici del settore.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare in modo concreto l'esclusione delle imprese in perdita; non è sufficiente richiamare il solo risultato negativo di uno o più esercizi.
- Il contribuente può contestare una rettifica fondata su un campione selezionato in modo eccessivamente restrittivo, chiedendo l'inclusione di società economicamente comparabili anche se caratterizzate da perdite.
- La presenza di perdite può incidere sulla qualità del comparable, ma non determina da sola la sua inutilizzabilità: occorre verificare funzioni svolte, rischi assunti, asset impiegati e condizioni di mercato.
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