Cassazione Civile, Sentenza n. 36599/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il notaio impugnava gli avvisi di liquidazione per imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale relativi ad un atto costitutivo di trust (Trust House) registrato telematicamente con autoliquidazione. Contestava la tardività/decadenza dell'avviso notificato oltre 60 giorni dalla registrazione (primo motivo) e, soprattutto, sosteneva che la responsabilità solidale del notaio riguarda soltanto l'imposta principale (versata all'atto o integrativamente richiesta dall'ufficio sulla base di elementi desumibili dall'atto), mentre le imposte complementari o suppletive sono a carico esclusivo delle parti (secondo motivo).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (omessa pronuncia/tardività) e accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che, anche con la registrazione telematica, la responsabilità solidale del notaio è limitata all'imposta di natura "principale" (quella versata al momento della registrazione o quella integrativa emergente da elementi immediatamente desumibili dall'atto). L'imposta richiesta nel caso di specie aveva invece carattere complementare, essendo fondata su valutazioni giuridico-interpretative e su elementi non desumibili immediatamente dall'atto (quali la qualificazione del trust e del vincolo di destinazione), per cui non poteva essere posta a carico del notaio in via solidale. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso del notaio. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lvo 23 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter
"Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata..."
La procedura automatizzata consente notifiche integrative entro 60 giorni solo quando il maggior dovuto emerga "sulla base degli elementi desumibili dall'atto" (errori/omissioni oggettivi e immediatamente percepibili). Se la pretesa richiede accertamenti extratestuali o valutazioni interpretative, l'ufficio deve procedere con avviso di accertamento rivolto alle parti, non con l'avviso automatizzato al notaio.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
"Il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto... La responsabilità solidale del notaio non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive."
La responsabilità solidale del notaio è confermata anche nella procedura telematica ma limitata all'imposta principale; il notaio non può essere posto direttamente a carico delle imposte complementari/suppletive.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42
"E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione... è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso."
Definisce i criteri per qualificare l'imposta come principale, suppletiva o complementare: solo l'imposta principale (anche se integrativa purché desumibile dall'atto) rientra nella responsabilità solidale del notaio.
Massime di principio
- La registrazione telematica e la procedura di autoliquidazione non mutano la natura sostanziale della responsabilità del notaio: resta solidale solo per l'imposta principale.
- Si considera imposta principale quella versata all'atto o quella integrativa che emerga in modo oggettivo, univoco e immediatamente desumibile dall'atto (controllo "per tabulas").
- Se la pretensione impositiva richiede accertamenti extratestuali o valutazioni giuridico-interpretative (es. qualificazione del trust, vincolo di destinazione), l'imposta avrà natura complementare/suppletiva e la responsabilità solidale del notaio non opera.
- L'ufficio deve astenersi dall'usare la procedura automatizzata per questioni che non siano immediatamente percepibili dall'atto; in tali casi l'atto deve essere oggetto di normale procedimento di accertamento verso le parti.
- La notifica oltre il termine di 60 giorni non risolve automaticamente la questione della responsabilità del notaio: la decisività dipende dalla qualificazione dell'imposta (principale vs complementare) e dalla natura degli elementi su cui si fonda la rettifica.
- In contenziosi analoghi valutare preliminarmente se la pretesa fiscale è basata su elementi desumibili dall'atto o su accertamenti/interpretazioni; ciò determina chi potrà essere ritenuto responsabile (notaio in via solidale o solo le parti).
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