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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06587/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a IVA dichiarata ma non versata per l’anno d’imposta 2010, deducendo l’omesso invio dell’avviso bonario e l’inesistenza o nullità della notifica della cartella. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva invece accolto l’appello dell’agente della riscossione e respinto quello incidentale del contribuente, negando anche la sospensione del giudizio richiesta a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, sul rilievo che la cartella non fosse un atto impositivo ma solo liquidativo di imposte già dichiarate. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi: il primo, comune alla sentenza e al diniego di definizione, denunciava violazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 e sosteneva che anche la cartella ex art. 36-bis costituisse atto impositivo, oltre a censurare la mancata sospensione del giudizio; gli altri motivi riguardavano la pretesa nullità della sentenza per pronuncia in pendenza di sospensione, la violazione del contraddittorio nella gestione della domanda di definizione, la nullità della notifica della cartella e ulteriori vizi di motivazione e di regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, nei termini della motivazione, ritenendo che la controversia avente a oggetto l’impugnazione di una cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, rientri tra quelle definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna per i necessari ulteriori accertamenti sulla domanda di definizione agevolata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il giudizio di legittimità si è concluso dunque con cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    la cartella emessa in sede di controllo automatizzato può costituire il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente; ciò rileva anche ai fini della definizione agevolata della lite pendente

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base del controllo automatizzato sull’IVA dichiarata e non versata

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    la lite relativa alla cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis, se primo e unico atto impositivo/comunicativo della pretesa, è suscettibile di definizione agevolata

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    la cartella, ove sia il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per dedurre nullità della sentenza e vizi processuali

  • art. 101, comma 2 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione del contraddittorio sulla domanda di definizione agevolata

  • art. 298 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla sospensione del giudizio

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all’applicazione delle norme processuali civilistiche al processo tributario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità della notificazione

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma sulla notificazione degli atti tributari

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento

  • art. 111, comma 6 Cost.

    richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato più volte nei motivi relativi alla valutazione delle risultanze e alla motivazione

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all’applicazione del diritto da parte del giudice

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla pretesa violazione dei limiti alle eccezioni in appello

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel motivo sulle spese di lite

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione dei compensi

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, anche una controversia avente a oggetto la cartella emessa all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis può essere definita, quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è resa nota al contribuente.
  • La cartella di pagamento che rappresenta il primo atto di comunicazione della pretesa tributaria è impugnabile non solo per vizi formali propri, ma anche per contestazioni attinenti al merito della pretesa impositiva.
  • Il giudice di merito che escluda la definibilità della lite sulla base della sola natura "liquidativa" della cartella senza considerare se essa sia il primo atto notificato al contribuente applica erroneamente la disciplina della definizione agevolata.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per la soluzione della questione decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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