Sentenza n. 1026/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di SCIA edilizia in sanatoria relativo a modifiche delle facciate e al cambio della tipologia degli infissi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale della nuova SCIA in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 dopo l’avvio dell’esecuzione d’ufficio di un’ordinanza di ripristino. La domanda era corredata da relazione tecnica asseverata, documentazione fotografica, elaborati grafici e da una delibera condominiale favorevole. Il Comune ha respinto la SCIA non per una riscontrata difformità urbanistica o edilizia, ma ritenendo l’intervento contrastante con il regolamento condominiale, lesivo del decoro delle parti comuni e non approvato con il quorum qualificato dei due terzi del valore dell’edificio. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto, sostenendo la legittimità dell’intervento e l’incompetenza dell’amministrazione comunale a sindacare la validità della delibera condominiale, il rispetto dei quorum assembleari e la lesione del decoro architettonico, questioni appartenenti ai rapporti interni tra privati e alla cognizione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato il diniego, imponendo al Comune di riesaminare l’istanza di sanatoria. Il giudice ha rilevato che il Comune deve verificare la legittimazione soggettiva del dichiarante e la presenza di un titolo astrattamente idoneo, ma non può svolgere una complessa e minuziosa disamina dei rapporti interni tra condomini né sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione della validità della delibera, dei quorum qualificati o della violazione del regolamento condominiale. La delibera assembleare prodotta, finché non formalmente caducata, conserva una presunzione di validità ed è provvisoriamente esecutiva; pertanto, un nulla osta condominiale approvato a maggioranza è sufficiente a dimostrare la legittimazione ai fini edilizi, salva la tutela dei diritti dei terzi. Anche la valutazione della lesione del decoro architettonico ex art. 1120 c.c. spetta ai singoli comproprietari e non può essere sostituita da quella dell’amministrazione, mentre la tutela dell’ornato pubblico avrebbe dovuto essere ricondotta alle pertinenti disposizioni del regolamento edilizio comunale, estranee alla motivazione del diniego. Il deposito della nuova delibera e il ridimensionamento dell’abuso costituivano inoltre fatti nuovi, tali da imporre un nuovo e autonomo esercizio del potere amministrativo. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali; le spese nei confronti della parte interveniente sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata dopo che le parti sono state avvertite della possibile decisione in tale forma.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
Costituisce la base normativa della nuova SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente; il Comune era tenuto a riesaminarla alla luce dei nuovi elementi prodotti.
art. 1120 c.c.
La valutazione della lesione del decoro architettonico dell’edificio spetta ai singoli comproprietari e non può essere sostituita da una valutazione dell’amministrazione comunale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali degli interessati.
Massime di principio
- Nel procedimento edilizio il Comune deve verificare che il dichiarante disponga di un titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell’immobile, ma non è tenuto né legittimato a svolgere una complessa disamina dei rapporti interni tra privati, dovendo rilasciare il titolo fatti salvi i diritti dei terzi.
- La validità della delibera condominiale, il raggiungimento dei quorum qualificati e la conformità dell’intervento al regolamento condominiale appartengono ai rapporti interni tra condomini e, in caso di contestazione, alla cognizione del giudice ordinario; l’amministrazione edilizia non può fondare il diniego del titolo su tali valutazioni.
- La delibera condominiale favorevole, finché non sia formalmente caducata, gode di una presunzione di validità ed è provvisoriamente esecutiva; ai fini della legittimazione edilizia è sufficiente la dimostrazione di un nulla osta approvato a maggioranza, senza che il Comune debba verificare il corretto raggiungimento di quorum qualificati.
- La valutazione della lesione del decoro architettonico ai sensi dell’art. 1120 c.c. spetta ai singoli comproprietari e non può essere sostituita da quella dell’amministrazione comunale; restano distinti gli interessi pubblici relativi all’ornato pubblico, da tutelare mediante le pertinenti norme edilizie comunali.
- La presentazione di una nuova istanza di sanatoria corredata da una diversa delibera condominiale e riferita a un abuso ridimensionato costituisce un fatto nuovo che impone all’amministrazione un nuovo e autonomo esercizio del potere, non potendo il precedente diniego impedire il riesame della pratica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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