Cassazione Penale, Sentenza n. 28079/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., contestando la valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorrente sostiene che la motivazione sul periculum libertatis sia apparente perché egli avrebbe avuto ruolo di mero esecutore materiale, non sussisterebbe il rischio di reiterazione in un diverso ruolo (es. "telefonista"), i fatti risalgono a circa due anni prima e nel frattempo avrebbe intrapreso un'attività lavorativa; inoltre la decisione si sarebbe fondata unicamente su un precedente penale e su procedimenti in corso, mentre l'adeguatezza degli arresti domiciliari sarebbe stata esclusa su mere supposizioni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo unico riproponesse pedissequamente le stesse doglianze già esaminate dal Tribunale del riesame e che la decisione di merito avesse fornito motivazione congrua, esaustiva e non manifestamente illogica. Il Tribunale del riesame aveva valorizzato: modalità complesse e consolidate del reato (studio della vittima, stratagemmi per allontanare la badante), la personalità allarmante del ricorrente desunta da un recente precedente specifico per reato associativo finalizzato a truffe e da altri precedenti per truffe (2022-2023), e la possibilità di continuare a delinquere con l'uso di strumenti di comunicazione. È stata altresì ritenuta inidonea la documentazione prodotta a dimostrare l'effettiva incidenza dell'attività lavorativa sulle esigenze cautelari, osservando che l'ordinanza era stata eseguita mentre l'indagato non si trovava al lavoro. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di censura del motivo in cassazione; la Corte osserva che le doglianze attengono alla valutazione delle esigenze cautelari già adeguatamente motivate dal giudice del riesame e quindi non superano i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94 cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale operativo menzionato per gli adempimenti conseguenti alla decisione (comunicazioni alla cancelleria)
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari la Corte verifica principalmente la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito; non è luogo per riemettere una diversa valutazione dei fatti già esaminati.
- Motivi generici o che ripropongono le stesse argomentazioni già risolte dal giudice del riesame sono inammissibili: il ricorso deve indicare specifici vizi di legalità o manifesta illogicità nella motivazione.
- La sussistenza della custodia cautelare può essere legittimamente fondata su: modus operandi consolidato, personalità del destinatario e precedenti recenti specifici che evidenzino la continuità del comportamento criminoso.
- La mera produzione di elementi dichiarativi o documentazione non idonea a dimostrare un mutamento concreto delle circostanze (es. attività lavorativa non adeguatamente documentata) difficilmente scalfisce la valutazione cautelare.
- Per contestare con successo una misura meno afflittiva occorre proporre elementi nuovi e specifici: documentazione precisa sull'attività lavorativa, prove di discontinuità del rapporto con eventuali coindagati, misure alternative efficaci e controllabili (braccialetto elettronico, divieto di comunicazione, ecc.) e indicare dove la motivazione del giudice abbia violato norme di diritto o manifestato illogicità palese.
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